Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10686 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/05/2017, (ud. 10/01/2017, dep.03/05/2017),  n. 10686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20222-2014 proposto da:

M.C., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato SIRO CENTOFANTI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO,

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 28/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 19/05/2014 R.G.N. 358/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato SIRO CENTOFANTI;

udito l’Avvocato ANTONIETTA CORETTI;

udito l’Avvocato VALERIA COSENTINO per delega verbale Avvocato ARTURO

MARESCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La. Corte di Appello di Perugia, con sentenza del 19 maggio 2014, ha confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui la stessa aveva respinto l’impugnativa del licenziamento disciplinare intimato da Poste Italiane Spa nel novembre 2008 a M.C. per fatti connessi al traffico di stupefacenti rispetto ai quali il dipendente aveva patteggiato la pena nel giudizio penale.

La Corte territoriale ha altresì parzialmente confermato il giudizio di prime cure che aveva integralmente respinto la pretesa del lavoratore di vedersi corrispondere la retribuzione per il periodo della sospensione del rapporto lavorativo in relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al M. nell’ambito del procedimento disciplinare; ha riformato, invece, la sentenza di primo grado limitatamente al periodo successivo alla revoca degli arresti domiciliari, condannando la società al pagamento del dovuto dal 24 settembre al 24 novembre 2008.

Infine la Corte umbra ha respinto l’ultimo motivo di impugnazione attinente al mancato riconoscimento da parte dell’INPS dell’indennità di disoccupazione per mancanza dei requisiti contributivi per godere dell’indennità in questione.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso M.C. con cinque motivi. Ha resistito con controricorso la società intimata nonchè l’INPS. Tutte le parti hanno comunicato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 59, anche in relazione all’art. 58, del CCNL 11 luglio 2007 per i dipendenti delle Poste Italiane, nonchè degli artt. 2094, 2099, 1175 e 1375 c.c., dell’art. 12 preleggi, degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1366, c.c., il tutto a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si critica la sentenza impugnata per non avere riconosciuto l’illegittimità della protrazione della sospensione cautelare senza retribuzione inflitta al M. per il periodo dal 29.9.2007 al 23.9.2008 successivo alla ricezione da parte della società datrice di lavoro della raccomandata cui era allegato il provvedimento del GIP di Perugia di autorizzazione allo svolgimento dell’attività lavorativa. Si sostiene con varie argomentazioni che la disciplina collettiva andrebbe interpretata “in senso aderente all’oggetto regolato e alle finalità perseguite, e quindi solo con riferimento alle misure cautelari restrittive della libertà personale, che risultassero incompatibili con lo svolgimento dell’attività lavorativa”.

Si assume che, ove interpretata nel senso dato dai giudici del merito, la norma collettiva sarebbe nulla ex art. 1418 c.c. per contrasto con principi generali inderogabili di cui agli art. 2094 e 2099 c.c. e 36 Cost..

La censura non può trovare accoglimento.

La Corte di Appello ha correttamente condiviso l’interpretazione offerta dal primo giudice circa l’art. 59 del contratto collettivo nazionale di settore del 2007 (reiterativo del precedente art. 56 del CCNL 2003), secondo cui “in caso di misure cautelari restrittive della libertà personale adottate in esecuzione dei provvedimenti disposti dall’Autorità Giudiziaria prima della definizione del primo grado del giudizio penale e della relativa sentenza, il lavoratore, per il periodo in cui opera la predetta restrizione della propria libertà personale, resta sospeso dal servizio e dalla retribuzione”, ritenendo applicabile la disposizione anche al caso di specie in cui il dipendente era stato astretto agli arresti domiciliari, “seppure con autorizzazione – successivamente ottenuta – a svolgere attività lavorativa”.

Invero il dato letterale del testo contrattuale è inequivoco nel senso di consentire la sospensione dal servizio e dalla retribuzione del dipendente nei confronti del quale l’Autorità Giudiziaria abbia disposto una “misura restrittiva della libertà personale” e per il periodo in cui tale restrizione opera.

Il riferimento esplicito a provvedimenti dell’autorità giudiziaria limitativi della libertà della persona, che secondo la legge possono essere disposti solo con le misure cautelari personali previste dal titolo I del libro quarto del codice di procedura penale (cfr. art. 272 c.p.p.), tra le quali non vi è dubbio si collochi la misura coercitiva degli arresti domiciliari cui è stato sottoposto il M., equiparabile alla custodia cautelare (art. 284 c.p.p., comma 5), rivela l’intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcuna perplessità sull’effettiva portata della clausola.

E’ giurisprudenza di questa Corte che laddove il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza e univocità la loro volontà comune, così che non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti, l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente compiuta, dovendosi far ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti, collegamento logico tra le varie clausole) siano insufficienti alla identificazione della comune intenzione stessa (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 19357 del 2013; conformi, fra le altre, Cass. n. 5635 del 2002; Cass. n. 26690 del 2006; Cass. n. 18180 del 2007). Si è anche affermato che nell’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune deve ritenersi preminente la regola che impone di avere riguardo al significato letterale delle parole, restando precluso, in presenza di dati testuali sufficientemente chiari ed univoci, il ricorso ad altri canoni di interpretazione, ai quali è pertanto riconoscibile natura sussidiaria (v. Cass. n. 16298 del 2010 e giurisprudenza ivi citata).

Ciò posto, l’esegesi pretesa da parte ricorrente, secondo cui il datore di lavoro può sospendere dal servizio e dalla retribuzione solo ove la misura cautelare restrittiva della libertà personale sia in concreto, anche in ragione delle modalità di attuazione, incompatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa, confligge con il dato testuale della clausola, additivamente inserendo un elemento nella stessa non previsto.

Peraltro tale operazione ermeneutica non è neanche imposta da ragioni sistematiche ovvero dalle finalità della disposizione perchè il ricorrente trascura di considerare che la sospensione cautelare è istituto che non è destinato solo a regolare le conseguenze di una impossibilità della prestazione lavorativa causata dallo stato di limitazione della libertà personale – per le quali sarebbe sufficiente il diritto comune – quanto piuttosto ad evitare la permanenza in servizio di un lavoratore accusato di gravi reati, tanto da giustificare addirittura la limitazione del prezioso bene della libertà personale, per cui è del tutto irrilevante che il M. fosse stato autorizzato a prestare attività lavorativa pur essendo astretto agli arresti domiciliari.

La disciplina collettiva richiamata ha di mira l’interesse datoriale a non consentire la permanenza in servizio del lavoratore sottoposto a misura cautelare personale che presuppone la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione di reati di particolare allarme sociale, non dunque l’interesse dell’incriminato a continuare a lavorare.

Tanto che ancora di recente questa Corte ha ribadito che “la sospensione cautelare dal servizio è forma di autotutela del datore di lavoro volta ad evitare la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro nei casi previsti, ed è istituto diverso dalla sospensione disciplinare, di carattere sanzionatorio, sicchè alla prima non si applicano le garanzie di cui all’art. 7 st.lav. Ne consegue che l’art. 56 del c.c.n.l. per i dipendenti delle Poste italiane del 11 luglio 2003, per il quale il dipendente va obbligatoriamente sospeso, e per la medesima durata, in caso di irrogazione da parte dell’autorità giudiziaria di una misura limitativa della libertà, ha, quale unico legittimo presupposto, l’assoggettamento alla misura giudiziale, senza che rilevi la carenza di specificità della comunicazione inviata al lavoratore ovvero l’erroneità dei suoi elementi” (in termini, Cass. n. 3076 del 2016).

Quanto alla denuncia di nullità della disposizione collettiva così interpretata per asserita violazione di norma imperativa, considerata la meritevolezza degli interessi tenuti in conto dalle parti collettive, mal si comprende su cosa la doglianza si fondi, non essendo all’uopo sufficiente la generica invocazione di norme di legge e di Costituzione.

2. Con il secondo motivo, in subordine rispetto al primo, si denuncia violazione e falsa applicazione sempre dell’art. 59 CCNL 11 luglio 2007 per altro profilo, in quanto la disposizione fa riferimento a misure cautelari restrittive adottate prima della definizione del primo grado di giudizio penale e della relativa sentenza, mentre nella specie – secondo parte ricorrente – la sentenza di patteggiamento sarebbe del 23/28 gennaio 2008 per cui ciò comporterebbe che a decorrere dal 29 gennaio 2008 sarebbe dovuta cessare ogni efficacia dell’atto di sospensione.

Il motivo è inammissibile perchè la sentenza impugnata non affronta la questione denunciata, sicchè la censura ha carattere di novità, involgendo altresì la delibazione di presupposti di fatto.

Secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004).

Nulla di tutto ciò, invece, è stato fatto nel corpo del motivo in esame.

3. Con il terzo mezzo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e della L. n. 300 del 1970, art. 7 per violazione del principio dell’immediatezza in relazione sia all’epoca dei presunti fatti addebitati poi al dipendente, sia al momento della prima conoscenza degli stessi ad opera della società, sia all’epoca della sentenza di patteggiamento.

Circa la tempestività delle cadenze temporali del procedimento disciplinare occorre rammentare che “la valutazione della tempestività della contestazione costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato” (tra le innumerevoli: Cass. n. 1247 del 2015; Cass. n. 5546 del 2010; Cass. n. 29480 del 2008; Cass. n. 14113 del 2006). Ma il vizio attinente a tale giudizio di merito, riguardando la ricostruzione dei fatti e la loro valutazione, essendo tipicamente sussumibile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonostante la veste solo formale ad esso attribuita dal ricorrente, per i giudizi di appello instaurati successivamente al trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, non può essere denunciato, rispetto ad un appello proposto dal M. il 15 dicembre 2012 dopo la data sopra indicata (richiamato D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma sul punto la decisione di primo grado (art. 348 ter c.p.c., u.c.). Ossia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme (v. Cass. n. 23021 del 2014).

In ogni caso la pretesa “violazione del principio dell’immediatezza” investe pienamente l’apprezzamento di una quaestio facti, come operata dai giudice del merito al cui dominio è riservata, tanto più nella vigenza dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, novellato, come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014.

Pertanto anche tale doglianza non può trovare accoglimento.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 5 e della L. n. 300 del 1970, art. 8, dell’art. 444 c.p.p., art. 445 c.p.p., comma 1 bis, art. 653 c.p.p., della L. n. 97 del 2001, artt. 1 e 2 dell’art. 56 del CCNL, dell’art. 1418 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si censura quella parte della sentenza impugnata che ha ritenuto la legittimità del licenziamento del M. sulla scorta di una sentenza di condanna penale pronunciata in sede di patteggiamento, in relazione alle previsioni della contrattazione collettiva.

Il motivo, in tutte le sue articolate argomentazioni, è infondato tenuto conto di reiterate pronunce di questa Corte, qui condivise, che hanno statuito sull’interpretazione di norme collettive di identico contenuto e dalle quali non si ravvisa ragione per discostarsi.

Infatti, proprio con riferimento alle clausole dei contratto collettivo di lavoro dei dipendenti di Poste Italiane, si è più volte affermato che ove le parti stipulanti abbiano previsto l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento nell’ipotesi di “condanna” del dipendente, è sufficiente che nei confronti del lavoratore sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., dovendo ritenersi che gli agenti contrattuali abbiano voluto con tale previsione – dare rilievo anche al caso in cui l’imputato non nega la propria responsabilità ed esonera l’accusa dall’onere della relativa prova in cambio di una riduzione di pena (tra le altre v. Cass. n. 22535 del 2013; Cass. n. 4060 del 2011; Cass. n. 9458 del 2010; Cass. n. 7866 del 2008; Cass. n. 12804 del 1999).

In particolare Cass. n. 2168 del 2013 ha rammentato come la stessa Corte Costituzionale (sent. n. 336 del 2009) abbia affermato che la circostanza che l’imputato, nello stipulare l’accordo sul rito e sul merito della regiudicanda penale, accetti una determinata condanna sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto, a quei fini, di non contestare il fatto e la propria responsabilità, evidenziando altresì l’erroneità della tesi di chi voglia “ritenere che gli effetti del patteggiamento debbano “ontologicamente” differenziarsi da quelli della sentenza ordinaria, salvo le deroghe – espressamente previste che “assimilino” le conseguenze derivanti dai due tipi di pronunce”. Dalle argomentazioni del giudice delle leggi la richiamata pronuncia di questa Corte evince che anche la scelta del patteggiamento costituisca essa stessa esercizio del diritto di difesa, da cui consegue che è radicalmente da escludersi che le conseguenze di ordine processuale e sostanziale indotte da tale scelta costituiscano al contempo lesione del diritto di difesa.

In ordine poi alla valenza probatoria della sentenza di patteggiamento nel giudizio disciplinare, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (v. tra le altre, Cass. n. 15889 del 2011; conf. Cass. n. 2168/13 cit.). Detto riconoscimento, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall’efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile (Cass. n. 4193 del 2003; Cass. n. 11301 del 1998; Cass. n. 2724 del 2001; Cass. n. 19505 del 2003; Cass. n. 9358 del 2005; Cass. n. 20765 del 2005).

Di recente Cass. n. 3980 del 2016 ha ribadito il principio, sostenendo altresì che non è, quindi, sindacabile dal giudice di legittimità la sentenza della Corte di appello che abbia tratto elementi confermativi della responsabilità dalla sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., atteso che essa, pur non determinando un accertamento insuperabile di responsabilità nel giudizio civile, costituisce pur sempre un indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito e, sebbene sia priva di efficacia automatica in ordine ai fatti accertati, implica tuttavia l’insussistenza di elementi atti a legittimare l’assoluzione dell’imputato e, quindi, può essere valutata dal giudice al pari degli altri elementi di giudizio. Secondo Cass. n. 1024 del 2015, poi, spetta al lavoratore “articolare mezzi di prova per contestare i gravi indizi di colpevolezza che sono a fondamento della cd. sentenza di patteggiamento”.

Poichè la Corte territoriale si è dichiaratamente e coerentemente uniformata agli esposti principi ed il convincimento dalla medesima espresso in ordine alla sussistenza dei fatti addebitati incontra i limiti delineati nel paragrafo che precede, la sentenza impugnata non incorre in alcun vizio tale da determinarne la cassazione.

5. Il quinto mezzo di gravame denuncia violazione e falsa applicazione del R.D. n. 636 del 1939, art. 27 conv. in L. n. 1272 del 1939, avuto riguardo al mancato riconoscimento da parte dell’INPS dell’indennità di disoccupazione per difetto del requisito contributivo.

Esso, espressamente formulato in conseguenza del richiesto accoglimento del primo o del secondo motivo di ricorso, è inammissibile perchè detti motivi sono stati respinti e la doglianza resta priva del suo dichiarato presupposto.

6. Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo in favore di Poste Italiane e dell’INPS.

Il ricorrente, invece, ammesso al patrocinio a spese dello Stato non è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. n. 18523 del 2014).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in favore di ciascuna delle parti controricorrenti in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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