Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10685 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. II, 13/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 13/05/2011), n.10685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A., rappresentato e difeso, in virtù di onorari di

avvocato procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Di Maio

Gennaro e Luchena Fiorenzo, elettivamente domiciliato nello studio

dell’Avv. Rizzelli Giunio in Roma, piazza Verbano, n. 22;

– ricorrente –

contro

Avv. L.C., rappresentato e difeso da se medesimo,

unitamente e congiuntamente all’Avv. Nisi Salvatore, in forza di

procura speciale a margine del controricorso, elettivamente

domiciliato in Roma, via Oderisi da Gubbio, n. 214, presso Colaci

Remo;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 272 depositata

l’11 aprile 2006;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 6

aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. GIUSTI Alberto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con sentenza depositata il 15 ottobre 2003, il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, pronunciando sull’opposizione proposta da C.A. contro l’Avv. L.C. avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore del professionista per i compensi relativi all’opera difensiva prestata in favore del C. nella controversia di lavoro promossa per conto di questo contro la SEI s.p.a., la dichiarò inammissibile, sul rilievo che l’opponente non aveva prodotto la copia notificata del decreto opposto e che da altri atti non si evinceva la data di notifica dello stesso.

2. – La Corte d’appello di Lecce, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria l’11 aprile 2006, ha dichiarato inammissibile il gravame.

2.1. – La Corte territoriale ha rilevato che il giudizio aveva per oggetto, non l’an, ma solo il quantum spettante al professionista;

pertanto, dovendosi il procedimento di opposizione svolgere nelle forme previste dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 29 e 30, il provvedimento conclusivo, anche se adottato nella forma della sentenza, ha natura di ordinanza, sottratta all’appello ed impugnabile soltanto con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il C. propone ricorso, con atto notificato il 31 luglio 2006, sulla base di tre motivi.

L’intimato resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 29 e 30, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio. Si sostiene che – attenendo nella specie il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (anche) all’effettiva esecuzione di alcune delle prestazioni pretese in pagamento ed alla carenza di rapporto di clientela e funzione rappresentativa per quelle attività, alla regolarità del procedimento di liquidazione dell’ordine professionale su cui si fondava la domanda monitoria, al fondamento in fatto ed in diritto della domanda riconvenzionale spiegata dall’Avv. L., alla tempestività stessa della opposizione ai sensi dell’art. 641 c.p.c. – allo stesso giudizio andasse applicato, invece del procedimento camerale speciale, l’ordinario procedimento a cognizione piena, in effetti seguito, da definirsi con vera e propria sentenza, soggetta all’appello. Avrebbe pertanto errato la Corte d’appello a dichiarare inammissibile l’impugnazione.

1.1. – Il motivo è fondato.

E’ assorbente rilevare che secondo le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 11 gennaio 2011, n. 390), in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze professionali dovute dal cliente al proprio difensore, ai fini dell’individuazione del regime impugnatorio del provvedimento – sentenza oppure ordinanza L. n. 794 del 1942, ex art. 30 – che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento.

Applicando il sopra enunciato principio al caso di specie, dall’esame degli atti del procedimento di primo grado (consentito in questa sede dalla natura prevalentemente processuale delle censure contenute nel motivo di ricorso) si rileva che il giudizio fu trattato nelle forme di un ordinario procedimento contenzioso civile, senza il compimento del tentativo di conciliazione preceduto dall’audizione personale delle parti, previsto dalla L. n. 794 del 1942, art. 29, approdando ad una udienza di precisazione delle conclusioni, cui fece seguito quella di assunzione in decisione della causa. A ciò aggiungasi che il giudice di primo grado non dette seguito alla richiesta del creditore opposto di mutamento del rito, da ordinario a speciale.

Tali modalità di gestione del processo, coerentemente alle quali la decisione fu assunta in forma di sentenza, devono dunque ritenersi sintomatiche di una implicita, ma inequivoca, opzione per il rito ordinario, in considerazione della quale, esatta o meno che sia stata tale scelta, il provvedimento decisorio va considerato, ai fini dell’impugnabilità, un’ordinaria sentenza, come tale appellabile secondo le regole generali.

2. – L’accoglimento del primo mezzo determina l’assorbimento del secondo motivo (con cui si prospetta violazione e falsa applicazione della L. n. 794 del 1942, artt. 29 e 30, nonchè dell’art. 50-bis c.p.c., u.c., e artt. 737 e ss. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) e del terzo motivo (rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 2233 e 2697 c.c., nonchè della tariffa forense vigente in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”).

3. – Per effetto dell’accoglimento del primo mezzo la sentenza impugnata è cassata.

La causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce.

Il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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