Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10685 del 04/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 04/05/2010), n.10685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IND.E.CO. s.r.l., in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in Roma, Circovallazione Clodia 19, presso l’avv.

Michelino Luise, rappresentata e difesa dall’avv. MATTIUZZO FLAVIO

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli

– Venezia Giulia n. 91/11/07 del 19/12/07.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società contro avvisi di accertamento per omesso versamento di ritenute di acconto IRPEF, fondati sul presupposto dell’esistenza di un appalto di manodopera, in violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1.

La società resiste con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza del primo motivo, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo la ricorrente, sotto il profilo della violazione di legge, censura la sentenza impugnata per avere escluso il ricorrere di interposizione fittizia di manodopera solo con riguardo al criterio presuntivo di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 3, non ritenendo provato che le imprese subappaltatrici avessero utilizzato attrezzature e capitali dell’impresa appaltatrice, e non anche verificando la sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dal comma 1, della stessa norma, quali l’effettiva autonomia negoziale della subappaltatrice e la sussistenza di struttura e capitali adeguati all’importanza dell’opera.

Il mezzo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha affermato infatti che l’ipotesi di appalto di manodopera è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal citato art. 1, comma 3, impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante), sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione di impresa a proprio rischio e di un’autonoma organizzazione, da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli (Cass. 16788/06).

Il secondo motivo, con il quale si deduce vizio di motivazione, è inammissibile, in quanto diretto a provocare una nuova valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di legittimità”;

che la controricorrente ha depositato una memoria, insistendo per il rigetto del primo motivo;

che il collegio condivide la proposta del relatore, osservando in particolare che non può imputarsi all’Ufficio – come ha fatto il giudice tributario – la mancata produzione delle fatture emesse dalla subappaltatrice nei confronti della IND.E.CO., trattandosi di documenti evidentemente in possesso di quest’ultima;

che pertanto, accolto il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli – Venezia Giulia.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli – Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010

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