Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10685 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/05/2017, (ud. 10/01/2017, dep.03/05/2017),  n. 10685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20708-2014 proposto da:

SOCIETA’ EDITRICE IL TEMPO S.R.L. C.F. (OMISSIS), presso lo studio

dell’avvocato GUIDO ZINGONI, che la in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

A. BERTONI 24, rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SECCHI ANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO

VENTURA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1385/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/02/2014 R.G.N. 8908/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. LORITO MATILDE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata in data 21/2/2014, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede, accoglieva la domanda proposta da T.M. nei confronti della Società Editrice Il Tempo a r.l. intesa a conseguire l’accertamento della intercorrenza fra le parti di un rapporto di lavoro giornalistico con qualifica di collaboratore fisso ex art. 1 c.n.g. con decorrenza 26/6/2003 nonchè la declaratoria di inefficacia del licenziamento verbale intimato in data (OMISSIS). Condannava, quindi, la società alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione mensile di Euro 1.750,00 ai sensi del L. n. 300 del 1970, art. 18, nonchè al pagamento delle ulteriori differenze retributive spettanti.

La Corte distrettuale, nel pervenire a tali conclusioni, osservava, in estrema sintesi, che il quadro istruttorio delineato deponeva nel senso che la prestazioni lavorativa era stata resa in termini di continuità e non di mera occasionalità, elementi questi che consentivano di ritenere dimostrata la stabilità dell’inserimento lavorativo nella struttura organizzativa aziendale, come reso evidente anche dalla quantità di articoli pubblicati dal T. e dalla cura di una rubrica quotidiana.

Avverso tale decisione interpone ricorso per Cassazione la società affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso l’intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, 2105 e 2106 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Ci si duole che la Corte distrettuale, nell’esegesi della categoria della subordinazione, abbia omesso il doveroso riferimento ai canoni di diligenza e soggezione al potere direttivo del datore di lavoro che qualificano la prestazione come riconducibile all’archetipo della subordinazione.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 2729, 2222 e 2224 c.c., D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 50, art. 409 c.p.c..

Si lamenta che la Corte territoriale, nel proprio percorso argomentativo, abbia fatto leva su elementi presuntivi privi dei connotati di gravità, precisione e concordanza, onde pervenire all’accertamento della natura subordinata del rapporto inter partes, considerando che anche le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61 e l’art. 409 c.p.c., prevedono che la collaborazione autonoma possa essere resa nelle forme della continuità e della coordinazione.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, 2105 e 2106 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, riproponendosi le doglianze già formulate con il primo motivo.

4. Con la quarta censura si deduce insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere la Corte omesso di motivare in ordine alla sottoposizione del T. al potere direttivo della direzione aziendale, sia pure nelle forme attenuate ritenute sussistenti nel rapporto di lavoro giornalistico, non adducendo alcuna argomentazione in relazione all’esercizio dell’eventuale potere sanzionatorio che compete alla parte datoriale nè all’obbligo di fedeltà.

Ci si duole altresì della contraddittoria motivazione resa in ordine alla persistenza dell’impegno del giornalista, fra una prestazione e l’altra, di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, richiamato dai precedenti giurisprudenziali di legittimità, ma non riscontrato in concreto.

5. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi siccome connessi, vanno disattesi.

In via di premessa, non può tralasciarsi di considerare che le critiche formulate con i primi tre motivi, risultano affette da profili di inammissibilità laddove, pur a fronte di denunciati vizi di violazione di legge, in realtà si lamenta principalmente una erronea valutazione delle circostanze fattuali che, se rettamente apprezzate, avrebbero dovuto condurre ad escludere la ricorrenza della subordinazione e, dunque, un vizio motivazionale.

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste infatti, nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr. ex plurimis, Cass. 11/1/2016, n. 195, Cass. 16/7/2010, n. 16698). Nella specie ricorre proprio siffatta ultima ipotesi in quanto la violazione di legge viene dedotta mediante la contestazione della valutazione delle risultanze di causa la cui censura è ammissibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, che qui non viene denunciato, ma non sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge.

6. Giova, inoltre, ricordare, sul punto dell’accertamento della controversa natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, che ai fini della qualificazione di tale rapporto come autonomo ovvero subordinato, è sindacabile, nel giudizio di cassazione, essenzialmente la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto: mentre la valutazione delle risultanze processuali in base alle quali il giudice di merito ha ricondotto il rapporto controverso all’uno od all’altro istituto contrattuale implica un accertamento ed un apprezzamento di fatto che, come tali è censurabile solo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (cfr. Cass. 3/4/2000, n. 4036 cui adde Cass. 7/10/2013, n. 22785).

7. In tal senso, si palesano evidenti i profili di inammissibilità che connotano le critiche formulate, tendenti a pervenire ad una rinnovata valutazione degli approdi ai quali è pervenuta la Corte distrettuale, inibita nella presente sede di legittimità anche alla luce dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella versione di testo applicabile ratione temporis, di cui alla novella del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134.

Nella interpretazione resa dai recenti arresti delle Sezioni Unite di questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi (vedi Cass. S.U. 7/4/2014, n. 8053), la disposizione va letta in un’ottica di riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Scompare, quindi, nella condivisibile opinione espressa dalla Corte, il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta quello sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata.

Il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell’art. 360 c.p.c., concerne, dunque, l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo.

L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

8. Applicando i suddetti principi alla fattispecie qui scrutinata, non può prescindersi dal rilievo che tramite la articolata censura, la parte ricorrente, contravvenendo ai detti principi, sollecita un’inammissibile rivalutazione dei dati istruttori acquisiti in giudizio, esaustivamente esaminati dalla Corte territoriale, auspicandone un’interpretazione a sè più favorevole, non ammissibile nella presente sede di legittimità.

Lo specifico iter motivazionale seguito dai giudici dell’impugnazione non risponde infatti ai requisiti dell’assoluta omissione, della mera apparenza ovvero della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta; che avrebbero potuto giustificare l’esercizio del sindacato di legittimità, onde la statuizione resiste comunque alla censura all’esame.

Facendo leva sui dati acquisiti in sede istruttoria, la Corte di merito ha infatti acclarato come il rapporto di lavoro inter partes fosse qualificato dalla continuità e non occasionalità dell’apporto lavorativo del ricorrente, che si esplicava altresì nella cura di una rubrica quotidiana, traducendosi in situazione di stabile inserimento nell’assetto organizzativo dell’impresa, assicurando in via stabile, la soddisfazione di un’esigenza informativa della testata mediante la sistematica redazione di articoli.

Gli approdi ai quali è pervenuto il giudice del gravame, oltre che sostenuti, per quanto sinora detto, da iter motivazionale esente da censure riconducibili ad una violazione del minimo costituzionale, appaiono conformi a diritto perchè coerenti con l’ampia elaborazione giurisprudenziale delineata in tema di rapporto di lavoro giornalistico di natura subordinata.

9. In via generale, è stato infatti affermato che nell’ambito di tale tipo di attività il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa e per la natura prettamente intellettuale dell’attività stessa: con la conseguenza che ai fini dell’individuazione del vincolo di subordinazione rileva particolarmente l’inserimento continuativo ed organico di tali prestazioni nell’organizzazione dell’impresa (cfr. tra le altre, Cass. 7/10/2013 n. 22785, Cass. 6/3/2006, n. 4770, Cass. 9/4/2004, n. 6983).

Per la configurabilità della qualifica di “collaboratore fisso”, di cui all’art. 2 del c.c.n.l. lavoro giornalistico (reso efficace “erga omnes” con D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153), è stato altresì rimarcato che la “responsabilità di un servizio” va intesa come l’impegno del giornalista di trattare, con continuità di prestazioni, uno specifico settore o specifici argomenti d’informazione, onde deve ritenersi tale colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative, per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell’informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell’impresa giornalistica, che si assicura così la “copertura” di detta area informativa, rientrante nei propri piani editoriali e nella propria autonoma gestione delle notizie da far conoscere, contando, per il perseguimento di tali obiettivi, sulla piena disponibilità del lavoratore, anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra (cfr. Cass. 20/5/2014, n. 11065, Cass. 9/1/2014, n. 190).

Si tratta di principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, e qui condivisi, ai quali il giudice dell’impugnazione si è correttamente conformato.

11. Con riferimento, infine, alla quarta censura, formulata per violazione dei dettami di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve ribadirsi che la pronuncia impugnata si sottrae alla critica, posto che la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, è limitata alle fattispecie nelle quali esso sì converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per “mancanza della motivazione”, ipotesi questa non riconducibile, per quanto sinora detto, alla fattispecie qui scrutinata.

Alla stregua delle sinora esposte considerazioni deve pertanto affermarsi che la pronuncia impugnata si presenta del tutto corretta sul versante giuridico, essendosi attenuta ai principi di diritto sopra richiamati e, sotto il profilo motivazionale, per quello che riguarda il richiamato accertamento, risulta del tutto congrua nei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, sottraendosi in tal guisa, a qualsiasi sindacato di legittimità.

In definitiva, il ricorso, per quanto sinora detto, va disatteso.

Consegue, per il principio della soccombenza, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese inerenti al presente giudizio di cassazione, nella misura determinata in dispositivo.

Infine si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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