Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10684 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. II, 13/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 13/05/2011), n.10684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27422-2009 proposto da:

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato CORONAS

SALVATORE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CORONAS UMBERTO;

– ricorrente –

contro

C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato MEREU PAOLO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1553/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio;

udito l’Avvocato CORONAS Salvatore, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MEREU Paolo, difensore del resistente che ha chiesto

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.M., condomina dello stabile in (OMISSIS), conveniva in giudizio il condomino C.C. esponendo: che, nel corso del 1999 e senza darne comunicazione all’amministratore condominale, il C. aveva ristrutturato il proprio appartamento situato al primo piano dell’edificio condominiale mediante l’abbattimento di tramezzi, la sostituzione di pavimenti e la realizzazione di una scala interna di collegamento con la cantina sottostante trasformata in mini appartamento; che il tecnico incaricato dal condominio aveva constatato la presenza di fessurazioni capillari in due pilastri, nonchè lesioni ad una trave del locale cantina del C. il quale aveva anche mutato foggia ed aspetto delle finestre dell’appartamento da due battenti ad uno solo, con conseguente compromissione della omogeneità della facciata dello stabile in violazione del decoro architettonico. Sull’assunto che detti interventi erano stati posti in essere in violazione delle previsioni regolamentari e dell’art. 1122 c.c., la P. chiedeva la condanna del convenuto alla rimozione delle opere con riduzione in pristino.

Il C., costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda sostenendone l’infondatezza.

La causa, istruita con acquisizione di documenti e c.t.u., veniva decisa con sentenza 20/9/2004 con la quale il tribunale di Roma rigettava la domanda. Avverso la detta sentenza la P. proponeva appello al quale resisteva il C..

La corte di appello di Roma, disposta ed eseguita nuova c.t.u., con sentenza 8/4/2009 rigettava il gravame osservando: che l’art. 5 del regolamento condominiale, di natura non contrattuale, prevedeva l’obbligo per i condomini, prima di intraprendere nei locali di loro proprietà opere o lavori interessanti la stabilità ed il decoro dell’edificio, di darne notizia all’amministratore; che il tribunale aveva interpretato tale norma nel senso che unico onere a carico del condomino era quello di informare l’amministratore senza necessità di una preventiva autorizzazione; che detta interpretazione, al contrario di quanto sostenuto dalla appellante, era corretta; che imporre un semplice onere di informazione non era una disposizione priva di concreta attuazione essendo tale modalità volta sia a garantire la possibilità per l’amministratore di effettuare verifiche e controlli onde intervenire nell’ipotesi di violazione del disposto dell’art. 1122 c.c. contenente il divieto di interventi che possano arrecare danni alle parti comuni, sia a consentire al singolo condomino ad agire per veder accertata la conformità dei lavori a criteri di rispetto della sicurezza e stabilità dell’edificio; che in primo grado era stato svolto un accertamento tecnico ritenuto esaustivo e posto a base del giudizio di insussistenza di un pericolo statico e del nesso eziologico tra le opere realizzate e le fessurazioni; che in secondo grado era stato rinnovato l’accertamento affidato ad altro c.t.u.; che all’esito di tale secondo accertamento le verifiche e le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u.

consentivano di escludere un qualsiasi pericolo creato dai lavori in questione; che il consulente aveva dato conto dei rilievi e delle prove cui aveva proceduto alla presenza e con il controllo dei consulenti delle parti; che, secondo il c.t.u. nominato nel giudizio di appello, le lesioni alle travi di sostegno del solaio comportavano rischi limitati alla proprietà esclusiva del C. senza interessare la staticità e la sicurezza del fabbricato e dell’appartamento della P. la cui domanda, diretta ad evidenziare l’illegittimità delle opere in questione, era infondata;

che meritava conferma anche il giudizio sulla questione concernente la trasformazione da due a un solo battente delle finestre non ravvisandosi la necessità di una previa autorizzazione assembleare, nè alcuna obiettiva lesione del decoro architettonico dell’edificio (esclusa dai due c.t.u.) come risultava dalla documentazione fotografica.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è stata chiesta da P.M. con ricorso affidato a quattro motivi. C.C. ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso P.M. denuncia violazione degli artt. 1138, 1362, 1366 e 1366 c.c., nonchè vizi di motivazione, sostenendo essenzialmente che la corte di appello ha errato nell’interpretare la lettera e la ratio dell’art. 5 del regolamento condominiale non avendo fatto retto governo dei criteri legali di ermeneutica.

Al termine del motivo la ricorrente – applicandosi nella specie l’art. 366 bis c.p.c. per essere stata pubblicata la sentenza impugnata dopo la data (2/3/2006) di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 e prima della data (4/7/2009) di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 che ha abrogato senza effetto retroattivo il citato art. 366 bis c.p.c. – ha così formulato il quesito di diritto: “dica codesta Suprema Corte se, in presenza di una clausola del regolamento condominiale, la quale, come l’art. 5, u.c., del Regolamento in vigore nel condominio di Via (OMISSIS), dispone che “in ogni caso i condomini, prima di intraprendere nei locali di loro proprietà l’esecuzione di opere e lavori che comunque possano interessare la stabilità e il decoro dell’edificio o di parti di esso o gli impianti comuni, devono darne notizia all’Amministratore, fermo restando in ogni caso il disposto dell’art. 1122 c.c.”, costituisca o meno violazione del disposto dell’art. 1138 c.c., nonchè di quello degli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c., interpretare detta clausola, come nella specie operato senza addurre alcuna motivazione appagante sotto il profilo logico e giuridico dalla Corte d’Appello di Roma, nel senso che essa imponga un semplice onere di informazione e sia priva di concreta attuazione, cioè di alcuna diretta conseguenza pregiudizievole per il condomino che l’abbia trasgredita e, in caso di omissione di detta preventiva informazione, che essa non costituisca, in particolare, nè motivo di illegittimità delle opere e dei lavori intrapresi all’insaputa della loro natura ed entità da parte degli organi condominiali e dei singoli condomini, nè ragione di obbligo di rimessa in pristino, mediante rimozione delle opere e/o esecuzione degli interventi necessari per il recupero della stabilità, nonchè del pregio e decoro dell’immobile, nè ragione di risarcimento del danno”.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1138, 1362, 1366 e 1367 c.c. e vizi di motivazione deducendo che la corte di appello non ha tenuto conto che l’art. 2 del regolamento condominiale in questione pone espressamente un obbligo per i condomini di conservare e mantenere “in perfetta uniformità sia con riguardo alla consistenza che all’estetica”, i serramenti delle proprietà individuali. Si tratta di un divieto suscettibile di incidere nella sfera del dominio personale esclusivo.

Al termine del motivo viene formulato il seguente quesito di diritto:

“Dica codesta Suprema Corte se, in presenza di una clausola del regolamento condominiale, la quale, come l’art. 2, u.c., del Regolamento in vigore nel condominio di Via (OMISSIS), dispone, espressamente e specificamente, che “Balconi, terrazzi, serrande e persiane delle finestre e portoncini d’ingresso agli appartamenti sono di proprietà esclusiva dei singoli condomini con l’obbligo però di attenersi alle delibere dell’Assemblea circa la loro conservazione e manutenzione in perfetta uniformità sia riguardo alla consistenza che all’estetica”, se cioè, in presenza di una clausola del regolamento condominiale che sancisce il divieto di rompere l’uniformità degli elementi di cui sopra e dalla quale, dunque, consegue l’automatica illegittimità di qualunque alterazione di quell’uniformità e l’obbligo di rimessa in pristino, esclusa la possibilità e necessità di effettuare alcuna indagine circa la lesività della stessa per l’estetica dello stabile, costituisca o no violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c. e/o di quello dell’art. 1138 e degli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c., omettere la pronuncia in relazione all’invocata applicazione o disattendere l’applicazione della detta clausola, come è nella specie avvenuto, senza addurne motivazione, affermandosi la legittimità della avvenuta installazione da parte di un condomino di infissi difformi da quelli comuni, sul presupposto, inconferente ed ultroneo alla stregua della clausola di cui sopra, della non lesività dell’intervento realizzato per il decoro architettonico del Condominio.

Con il terzo motivo la P. denuncia violazione dell’art. 1117 c.c., n. 1, artt. 1138 e 1122 c.c. e vizi di motivazione formulando il seguente quesito di diritto:

“dica codesta Suprema Corte, se una trave in cemento armato, che collega due pilastri di un edificio in condominio nella parte superiore del piano cantinato e che sorregge il pavimento di un soprastante appartamento e il soffitto di cantine e locali condominiali sottostanti, sia da considerare o meno parte comune dell’edificio ai sensi dell’art. 1117 c.c., n. 1 (nel caso il regolamento di condominio, nei confronti di tutti i proprietari, all’art. 2, lett. c), dispone che: “Formano oggetto di proprietà comune indivisibile di tutti i proprietari (…) le fondazioni, i muri maestri (salvi i diritti di comunione) ed in generale la struttura muraria del fabbricato”) e se l’accertata lesione della detta trave da parte di un condomino, nel corso dell’esecuzione di lavori nel proprio appartamento soprastante, costituisca violazione dell’art. 1122 c.c., con conseguente diritto sia del Condominio, sia dei singoli condomini di agire per far accertare l’illegittimità degli interventi posti in essere da quel condomino e per ottenere la condanna del predetto al ripristino dello status quo ante, nonchè al risarcimento dei danni cagionati”.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizi di motivazione formulando il seguente quesito di diritto: “dica codesta Suprema Corte se avendo un condomino agito in giudizio per far accertare la violazione da parte di altro condomino dell’art. 1122 c.c. (oltre che delle norme del vigente regolamento di condominio), in conseguenza delle lesioni arrecate, nel corso dei lavori fatti eseguire nel proprio appartamento, alla trave che ne sorregge il pavimento e, nel contempo, funge da solaio delle sottostanti cantine (una delle quali di proprietà del condomino attore) e dei sottostanti locali commerciali, ed essendo state quelle lesioni riscontrate dalla c.t.u. svolta, costituisca omissione di pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., l’aver rigettato la suddetta domanda, perchè si è ritenuto che le lesioni di cui sopra non interessino l’appartamento del condomino attore, senza considerare in alcun modo se interessino invece, come pure dedotto, la cantina di proprietà dello stesso ed i locali condominiali attigui”.

Le censure non sono meritevoli di accoglimento.

Va innanzitutto rilevato che – al contrario di quanto eccepito in via preliminare dal resistente C. – i detti motivi sono ammissibili avendo la ricorrente articolato i relativi quesiti di diritto nel rispetto dei principi al riguardo elaborati nella giurisprudenza di legittimità ed in modo conferente rispetto alla sentenza impugnata (anche se non compresa nel suo complessivo contenuto) sì da consentire l’individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di Cassazione possa condurre ad una decisione di segno diverso.

Va segnalato che questa Corte, in tema di articolazione del quesito di diritto, ha avuto modo di affermare i seguenti principi:

– In tema di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, è ammissibile, ai sensi dell’art. 366 “bis” c.p.c., il quesito di diritto formulato per più punti, quando gli stessi consistano in più proposizioni, intimamente connesse, che, per la loro funzione unitaria, sotto il profilo logico e giuridico, risultino complessivamente idonee, pur sovrapponendosi parzialmente, a far comprendere senza equivoci la violazione denunciata ed a richiedere alla Corte di affermare un principio di diritto contrario a quello posto a base della decisione impugnata (sentenza 6/11/2008 n. 26737);

– In caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la “ratio” dell’art. 366-bis c.p.c., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione (sentenza 9/3/2009 n. 5624).

Nel caso in esame la puntuale riferibilità alla fattispecie, la non genericità delle affermazioni di diritto sollecitate, la inequivocità della richiesta insita nelle proposizioni enunciate inducono a ritenere che sia stata per tal via pienamente soddisfatta la finalità del legislatore della riforma di porre la Corte in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. Le enunciazioni dedotte dalla parte valgono infatti a circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto di esse (S.U. 7258/07), senza alcuna differenza rispetto alla formulazione che assuma la veste interrogativa, restando comunque assolta la funzione di individuazione della questione di diritto posta alla Corte, in una parte apposita del ricorso, a ciò deputata attraverso espressioni specifiche idonee ad evidenziarla. Nè nuoce in alcun modo l’articolazione dei quesiti in più parti, perchè al contrario tale metodo espositivo risulta nella specie utile al fine di delimitare e rendere più leggibile e chiara la pretesa sottoposta al giudizio della Corte, meglio assicurando la funzione dei quesiti stesso: i vari punti risultano intimamente connessi – sotto il profilo logico e giuridico – in relazione ai quesiti servendo a consentire una risposta tale da definire la causa nel senso auspicato dai ricorrenti.

I quesiti come articolati rispondono al detto scopo in quanto complessivamente idonei a far comprendere la asserita violazione di legge ed a richiedere alla Corte di affermare un principio di diritto contrario a quello posto a base della decisione impugnata.

Ai detti quesiti va però data risposta non nel senso auspicato dalla ricorrente posto che le censure mosse dalla ricorrente si risolvono essenzialmente in una critica ad attività riservate al giudice del merito.

Con il primo ed il secondo motivo di ricorso la P. censura l’interpretazione data dalla corte di appello all’art. 5 (primo motivo) e all’art. 2 (secondo motivo) del regolamento condominiale in questione, nonchè l’applicazione di dette norme regolamentari da parte della corte di merito e la motivazione posta a base delle censurate interpretazione ed applicazione.

Al riguardo va ribadito il principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui l’interpretazione di un regolamento contrattuale di condominio da parte del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità, quando non riveli violazione dei canoni di ermeneutica oppure vizi logici per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente per cassazione che denunci un vizio di motivazione della sentenza sotto il profilo dell’omesso ed errato esame di una disposizione del regolamento di condominio pertanto deve precisare specificamente nel ricorso, non solo il contenuto del regolamento, almeno nelle parti salienti, ma anche, sia pure in maniera sintetica, quali regole di ermeneutica sono state violate, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività del preteso errore (tra le ultime sentenza 18/9/2009 n. 20237).

Ove, poi, la censura, a prescindere dal rispetto dei canoni ermeneutici, riguardi anche il vizio di motivazione, nel quale il Giudice sarebbe incorso, essa deve investire l’obiettiva deficienza o la contraddizione del ragionamento su cui si fonda l’interpretazione accolta, poichè il sindacato di legittimità può riguardare unicamente la coerenza formale della motivazione, ovvero la coerenza logica dei vari passaggi che ne costituiscono la struttura argomentativa. In definitiva non è ammissibile che le due censure si risolvano in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal Giudice mediante la mera contrapposizione ad esso di una differente interpretazione. D’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, l’interpretazione data dal Giudice di merito non deve essere l’unica possibile, o la migliore in astratto, ma una tra quelle possibili e plausibili, sicchè, quando sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva sostenuto la versione poi disattesa dal Giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. civ. 02/05/2006, n. 10131), laddove l’opzione esegetica prescelta dal Giudice di merito sia sorretta da idonea e logica motivazione.

Ritiene il Collegio che la Corte d’appello, nell’interpretare l’art. 5 del regolamento di condominio in questione, non sia incorsa nei denunciati vizi di violazione di legge e di motivazione.

Va sul punto notato che, secondo quanto disposto dall’art. 5 del regolamento condominiale non contrattuale in esame, i condomini, prima di intraprendere nei locali di loro proprietà lavori che possano interessare la stabilità e il decoro dell’edificio o di parte di esso, devono dare notizia all’amministratore.

La Corte di merito, correttamente attenendosi alla ratio della disposizione nel suo complesso, quale risultante dal suo tenore letterale, ha affermato – confermando l’interpretazione della norma regolamentare data dal tribunale e con argomentazioni assolutamente logiche – che a carico del condomino poteva ravvisarsi solo l’onere di informare l’amministratore e non anche di ottenere una preventiva autorizzazione all’esecuzione dei lavori nell’immobile di proprietà esclusiva. Il giudice di appello non ha mancato di rilevare che lo scopo della norma era quello di consentire all’amministratore ed ai singoli condomini – al fine del rispetto della sicurezza e stabilità dell’edificio – di “effettuare” nell’interesse della collettività dei condomini “le opportune verifiche e gli opportuni controlli”:

tale scopo, secondo la corte territoriale, era stato nella specie in concreto soddisfatto posto che “proprio in tale direzione la domanda della P. era stata prospettata” tanto che in primo grado era stato svolto un accertamento tecnico con il quale era stata esclusa la sussistenza di un pericolo statico dell’edificio condominiale.

La Corte di appello è pervenuta alla detta conclusione (dalla ricorrente criticata) a seguito di complete argomentazioni, improntate a retti criteri logici e giuridici – nonchè frutto sia di un’indagine accurata e puntuale del contenuto della norma regolamentare in questione – ed ha dimostrato di aver considerato e valutato il significato logico sotteso alle parti più significative della norma esaminata, dando conto delle proprie valutazioni esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di merito, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi del C., ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi della P..

Il procedimento logico – giuridico sviluppato nell’impugnata decisione è ineccepibile, in quanto coerente e razionale, ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell’interpretazione del contenuto della detta norma è fondato su un’indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica (ivi compreso quello di cui all’art. 1363 c.c. al quale ha fatto specifico riferimento la ricorrente) e sorretto da motivazione adeguata ed immune dai vizi denunciati.

Nella sentenza impugnata sono evidenziati i punti salienti della decisione e risulta chiaramente individuabile la “ratio decidendi” adottata. A fronte delle coerenti argomentazioni poste a base della conclusione cui è pervenuta la corte di appello, è evidente che le censure in proposito mosse dalla ricorrente devono ritenersi rivolte non alla base del convincimento del giudice, ma, inammissibilmente in queste sede, al convincimento stesso e, cioè, all’interpretazione della più volte menzionata norma regolamentare: la P. contrappone all’interpretazione della detta norma ritenuta dalla corte di appello la sua interpretazione.

Deve pertanto ritenersi corretta l’operazione ermeneutica compiuta dalla corte di appello – la quale non è incorsa nella violazione dei criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. – ed anche se la ricorrente lamenta la violazione delle citate norme codicistiche, svolgendo al riguardo generiche argomentazioni, la rilevata coerente applicazione dei canoni interpretativi da parte del giudice di secondo grado, rende manifesto che è stato investito essenzialmente il “risultato” interpretativo raggiunto, il che non è consentito in questa sede.

Va solo aggiunto – a conferma della correttezza dell’interpretazione data dalla corte di appello alla menzionata norma regolamentare – che questo Corte, con riferimento ad una fattispecie simile a quella in esame, ha affermato che, in tema di regolamento condominiale di natura contrattuale e violazione degli obblighi regolamentari, il condomino che esegue opere di ristrutturazione della propria unità immobiliare, non vietate e comunque legittime, senza la preventiva autorizzazione dell’amministratore così come specificato dal regolamento condominiale, viola una norma di natura procedimentale, con la conseguenza che il condominio (o il singolo condominio) può chiedere solamente il risarcimento del danno subito per la violazione del regolamento e non anche la rimessione in pristino dello stato dei luoghi (sentenza 5/11/2010 n. 22596).

Considerazioni analoghe valgono anche con riferimento al secondo motivo di ricorso relativo all’asserito omessa (o errata) pronuncia con riferimento alla invocata applicazione della norma dettata dall’art. 2 del regolamento condominiale contenente l’obbligo per i singoli condomini, in tema di serrande e persiane delle finestre, di “attenersi alle delibere dell’Assemblea circa la loro conservazione e manutenzione in perfetta conformità sia riguardo alla consistenza che all’estetica”.

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge con evidenza che la corte di appello ha proceduto all’esame ed alla soluzione anche della questione prospettata dalla P. relativa alla violazione della citata norma regolamentare da parte del C. con riferimento alla dedotta installazione di infissi difformi da quelli degli appartamenti di tutti gli altri condomini.

La corte di merito ha ritenuto infondata la questione sollevata dalla appellante ponendo in evidenza che nella specie non era necessaria una preventiva autorizzazione dell’Assemblea dei condomini (e, quindi, con implicita affermazione di assenza del contrasto con delibere adottate dall’Assemblea in tema di conservazione e manutenzione di serrande e persiane e di cui all’art. 2 del regolamento condominiale) in quanto – come accertato dal nominati consulenti di ufficio e come risultava dalla acquisita documentazione fotografica – la trasformazione da due ad un solo battente delle finestre operata dal C. non aveva comportato alcuna obiettiva lesione del decoro architettonico dell’edificio condominiale, nè aveva alterato o modificato il cromatismo e le linee architettoniche della facciata. In proposito è appena il caso di notare che, come è principio giurisprudenziale pacifico, stabilire se, in concreto, un’innovazione determini o no alterazione del decoro architettonico della facciata di un edificio si risolve in un apprezzamento discrezionale istituzionalmente demandato al giudice di merito e, come tale, se congruamente motivato, incensurabile in cassazione.

Del tutto insussistente è pertanto la denunciata violazione delle norme codicistiche indicate nel secondo motivo di ricorso.

Anche il terzo motivo ed il quarto motivo devono essere rigettati in quanto frutto essenzialmente di una errata lettura e di una non corretta interpreta-zione della sentenza impugnata – con conseguente errata formulazione dei quesiti di diritto – e si risolvono sostanzialmente, pur se titolati come violazione di legge e come vizi di motivazione, in una critica della valutazione delle risultanze processuali e, in particolare, delle relazioni dei nominati consulenti di ufficio.

La corte di merito ha ampiamente e correttamente motivato il rigetto dell’appello proposto dalla P. avverso la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta la domanda dalla stessa proposta nei confronti del C.. Il giudice di secondo grado ha fatto espresso riferimento alle risultanze istruttorie e, in particolare, alle relazioni peritali dei diversi consulenti tecnici di ufficio nominati nei due gradi del giudizio. Dopo aver proceduto ad un attento e scrupoloso esame di dette risultanze e, all’esito di tale esame e dell’indagine di fatto condotta con specifico richiamo di circostanze qualificanti, la corte territoriale – come sopra riportato nella parte narrativa che precede – ha escluso qualsiasi pericolo derivante dai lavori eseguiti dal C. nel proprio appartamento precisando che le riscontrate lesioni alle travi di sostegno del solaio dell’appartamento del detto condomino comportavano rischi limitatamente alla proprietà esclusiva dello stesso (ossia delle due unità immobiliari poste in comunicazione) senza interessare in alcun modo la staticità e la sicurezza dell’intero fabbricato e degli immobili della P..

Il giudice di secondo grado ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esaminando compiutamente le risultanze istruttorie ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.

Le censure mosse dalla ricorrente, relative alla asserita errata interpretazione e valutazione della c.t.u., sono in parte anche inammissibili risolvendosi essenzialmeinte nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa ed in una critica dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie operata dal giudice del merito incensurabile in questa sede di legittimità perchè sorretto da adeguata motivazione immune da vizi logici e giuridici.

Inammissibilmente la ricorrente prospetta una diversa lettura del quadro probatorio dimenticando che l’interpretazione e la valutazione delle risultanze probatorie sono affidate al giudice del merito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto: la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito si siano, secondo l’opinione di parte ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta.

Sono quindi insussistenti gli asseriti vizi di motivazione che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito.

Va altresì evidenziato che le censure concernenti l’omesso o errato esame delle risultanze probatorie (relative alle espletate c.t.u.) oltre che per l’incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, sono inammissibili anche per la loro genericità in ordine all’asserita erroneità in cui sarebbe incorso il giudice di appello nell’interpretare e nel valutare le dette risultanze istruttorie.

Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l’omessa o l’erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l’onere (per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo del lamentato errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare – sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative – l’incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perchè relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata.

Nella specie le censure mosse dalla ricorrente sono carenti sotto l’indicato aspetto in quanto non riportano il contenuto specifico e completo delle relazioni depositati; dai consulenti tecnici nominati in primo ed in secondo grado. Tale omissione non consente di verificare l’incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo sviluppati in ricorso.

Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dal giudice di secondo grado nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l’impugnata sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una svista materiale degli atti di causa. Trattasi all’evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile il rimedio della revocazione. Secondo quanto più volte affermato da questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità.

Va infine osservato che la ricorrente ha particolarmente insistito sulle accertate lesioni delle due travi che sorreggono il solaio dell’appartamento del C. sostenendo che le dette travi devono ritenersi rientranti (in quanto facenti parte della struttura portante) tra le “parti comuni dell’edificio” di cui all’art. 1117 c.c., n. 1 e secondo quanto disposto dall’art. 2 del regolamento condominiale che inserisce tra le parti comuni i muri maestri e, in genere, la struttura muraria del fabbricato. Ad avviso della P. il solaio dell’appartamento del C. non funge solo da pavimento dell’immobile di proprietà dello stesso, ma anche del sottostante corridoio condominiale, del sottostante locale ospitante la centrale termica condominiale e delle sottostanti cantine.

La detta tesi della ricorrente è smentita da quanto incensurabilmente accertato in fatto dalla corte di merito sulla base delle risultanze processuali secondo cui le lesioni alle travi di sostegno dell’appartamento del C. comportano rischi solo alla proprietà esclusiva del condomino – “proprietario di entrambe le unità immobiliari poste in comunicazione” – e non anche alla staticità ed alla sicurezza dell’intero fabbricato.

Va altresì richiamato il principio che questa Corte ha avuto modo di affermare secondo cui il solaio che divide due unità abitative l’una all’altra sovrastante, ed appartenenti a diversi proprietari deve ritenersi, salva prova contraria, di proprietà comune, costituendo l’inscindibile struttura divisoria tra le due strutture immobiliari, con utilità ed uso eguale ed inseparabile per le medesime, sì che la manutenzione e ricostruzione di tutte le sue parti – e, quindi, anche delle travi che ne costituiscono la struttura portante, e non siano meramente decorative del soffitto dell’appartamento sottostante – compete in parti eguali ai due proprietari (sentenza 12/10/2000 n. 13606).

Nella specie il solaio in questione divide due unità immobiliari di proprietà dello stesso condomino, ossia del C. il quale è il solo soggetto tenuto a provvedere all’eliminazione dei riscontrati difetti e, cioè, delle lesioni delle travi del detto solaio che comportano rischi solo agli immobili di sua proprietà esclusiva.

Il ricorso va pertanto rigettato con la conseguente condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.

Non sussistono le condizioni per la chiesta applicazione dell’art. 385 c.p.c., u.c., – introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 13 – non potendosi ritenere che la ricorrente abbia agito con colpa grave:

la condotta della P. non può essere definita consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e non si risolve quindi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione del dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., non essendo sufficiente in proposito la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 200,00, oltre Euro 2.000,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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