Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10684 del 04/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 04/05/2010), n.10684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico

32, presso l’avv. Melucco Andrea, che lo rappresenta e difende,

unitamente all’avv. Giorgio Goirgi, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, sez. 7^, n. 54 del 13/11/07;

udito l’avv. Giorgi.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la redazione scritta prevista dall’art. 380- bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento relativo a reddito di partecipazione in società di persone.

Il contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente affermato che, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei.

soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (SS.UU. 14815/08).

La causa va quindi rimessa al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto va dichiarata la nullità del giudizio e, cassata la sentenza impugnata, le parti vanno rimesse dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova, giudice di primo grado;

che appare equo disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione tributaria provinciale di Genova; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010

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