Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10684 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/05/2017, (ud. 10/01/2017, dep.03/05/2017),  n. 10684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21374/2015 proposto da:

D.G.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO

IACOBELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5709/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/07/2015 R.G.N. 529/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato FILIPPO AIELLO per delega Avvocato GIANNI EMILIO

IACOBELLI;

udito l’Avvocato VALERIA COSTANTINO per delega verbale Avvocato

ARTURO MARESCA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza 6 luglio 2015, la Corte d’appello di Roma rigettava il reclamo proposto da D.G.C. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto l’opposizione all’ordinanza dello stesso Tribunale di rigetto delle sue domande, in gradato subordine, di nullità del licenziamento intimatogli il 28 settembre 2012 dalla datrice Poste Italiane s.p.a. per violazione della procedura disciplinare, ovvero di mancanza di giusta causa, per insussistenza del fatto contestato o di giustificato motivo soggettivo o di giusta causa per altra ipotesi o di inefficacia per violazione della procedura prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, con le coerenti condanne reintegratorie, laddove spettanti e risarcitorie.

A motivo della decisione, la Corte territoriale condivideva l’accertamento del Tribunale, sulla base delle scrutinate risultanze istruttorie, di ricorrenza della giusta causa nell’addebito, specificamente contestato e comprovato, di abbandono di posta da recapitare nelle zone assegnate al lavoratore nel comune di (OMISSIS), rinvenute dai Carabinieri di (OMISSIS) (comune di residenza del predetto) il 11 agosto 2012 e dalla Polizia municipale di (OMISSIS) il 25 agosto 2012: senza alcuna seria giustificazione della condotta, integrante oltre che illecito disciplinare (per violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza richiamati dall’art. 52 CCNL del 14 aprile 2001 e dal Codice etico e sanzionato dall’art. 54, comma 6, lett. C, K e art. 80, lett. E del CCNL cit.) anche reato, per cui era stato infatti promosso procedimento penale a suo carico, comunque non pregiudiziale alla definizione del giudizio civile, per l’autonomia dei due giudizi ai sensi dell’art. 75 c.p.p..

Con atto notificato il 4 (9) settembre 2015, D.G.C. ricorre per cassazione con quattro motivi, cui resiste Poste Italiane s.p.a. con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente deduce omesso esame di fatti e documenti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sull’assegnazione e la consegna della corrispondenza trovata abbandonata, in relazione alle problematiche organizzative dell’uffici postale di (OMISSIS) (giacenza di posta, abbandono a terra e sparizione di sacchi, accesso da parte di estranei), in riferimento alle condizioni soggettive ed oggettive dei testi escussi, indotti dalla società datrice.

Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2106, 2119 c.c., L. n. 604 del 1966, artt. 1, 3, 5, L. n. 300 del 1970, art. 7, artt. 115, 116, 421, 437 c.p.c., artt. 2697, 2727, 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per insussistenza e addebitabilità del fatto contestato ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie, in contrasto con le regole di ripartizione dell’onere della prova e dei criteri di sua corretta valutazione. Con il terzo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 56, 57 del CCNL Poste del 14 aprile 2001, anche in relazione agli artt. 1362 c.c. e segg., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la ritenuta legittimità del licenziamento intimato nonostante la pendenza del procedimento penale e la mancata adozione dalla società datrice delle misure conservative previste dalle norme collettive denunciate, nel rispetto del principio di gradualità in materia disciplinare.

Con il quarto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 421, 437 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c. e art. 24 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti, ai fini di un compiuto accertamento dei fatti contestati, ridondante in omessa e insufficiente motivazione della sentenza, pure in difetto del doveroso esercizio dei poteri istruttori officiosi.

Il primo motivo, relativo ad omesso esame di fatti e documenti decisivi sull’assegnazione e la consegna della corrispondenza trovata abbandonata, in relazione alle problematiche organizzative dell’ufficio postale di (OMISSIS), è inammissibile.

Esso consiste, infatti, in un’evidente sollecitazione alla rivisitazione del merito, insindacabile in sede di legittimità, a fronte del manifesto difetto di decisività dei fatti segnalati, in realtà valutati dalla Corte territoriale in modo non favorevole al lavoratore (per le ragioni in particolare esposte ai p.ti sub 4 a pgg. 4, 5 e sub 7 a pg. 6 della sentenza). Ed è assolutamente incompatibile, per il tenore della denuncia formulata, con il novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis.

La nuova disposizione si fonda, al contrario, sull’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo: nel senso che, qualora esaminato, sia idoneo a determinare un esito diverso della controversia e non già, come le plurime circostanze riproposte per inammissibile rinnovazione di accertamento del fatto (di esclusiva competenza, si ribadisce, del giudice di merito), secondo una allegazione indistinta sotto il profilo della decisività, in mancanza di alcun filtro selettivo al riguardo. Fermo poi restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie: con la conseguente preclusione nel giudizio di cassazione dell’accertamento dei fatti ovvero della loro valutazione a fini istruttori (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).

Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 2106, 2119 c.c., L. n. 604 del 1966, artt. 1, 3, 5, L. n. 300 del 1970, art. 7, artt. 115, 116, 421, 437 c.p.c., artt. 2697, 2727, 2729 c.c., per insussistenza e addebitabilità del fatto contestato ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie, è pure inammissibile.

Anch’esso contesta palesemente la valutazione probatoria e l’accertamento in fatto del giudice di merito, sollecitando indebitamente una rivisitazione del merito, che è insindacabile in sede di legittimità, laddove, come nel caso di specie (per le ragioni esposte da pg. 4 a pg. 6 della sentenza), sia stato congruamente e correttamente motivato (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694).

E’ poi opportuno ribadire come nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esista una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, posto che la valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (Cass. 18 aprile 2007, n. 9245; Cass. 12 settembre 2011, n. 18644), insindacabile in sede di legittimità, purchè adeguatamente e congruamente motivato.

Ciò vale in riferimento tanto alla valutazione da parte del giudice di merito delle soglie minime di gravità, precisione e concordanza richieste dall’art. 2729 c.c., ai fini del raggiungimento della prova per presunzioni (Cass. 13 marzo 2009, n. 6181; Cass. 14 maggio 2005, n. 10135; Cass. 6 agosto 2003, n. 11906), tanto alla stima di sufficienza di una presunzione semplice ad integrare la prova di esistenza di un fatto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità (Cass. 16 luglio 2004, n. 13169; Cass. 17 aprile 2002, n. 5526; Cass. 14 settembre 1999, n. 9782).

In particolare, non si configura poi la denunciata violazione delle norme regolanti l’onere della prova. La censura afferisce in realtà alla valutazione dei risultati ottenuti mediante l’esperimento dei mezzi di prova, viceversa disciplinata dagli artt. 115 e 116 c.p.c. e la cui erroneità ridonda comunque in vizio di motivazione (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 novembre 2012, n. 21234; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064).

Ma nel caso di specie esso è da escludere, per le ragioni già illustrate. E tanto più nella prospettiva del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in assenza dei requisiti in esso previsti, di ricorrenza di motivazione meramente apparente, sindacabile in sede di legittimità nella sua riduzione al “minimo costituzionale”, quale anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: con la conseguente preclusione nel giudizio di cassazione dell’accertamento dei fatti ovvero della loro valutazione a fini istruttori (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).

Il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 56, 57 del CCNL Poste del 14 aprile 2001, anche in relazione agli artt. 1362 c.c. e segg., per ritenuta legittimità del licenziamento nonostante la pendenza del procedimento penale e mancata adozione dalla società datrice delle misure conservative previste dalle norme collettive, è infondato.

Giova innanzi tutto premettere che le disposizioni collettive denunciate debbano essere direttamente interpretate da questa Corte, per l’equiparazione sul piano processuale della violazione dei contratti collettivi di lavoro, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2), a quella delle norme di diritto. Sicchè, ciò comporta l’interpretazione, in sede di legittimità, delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 c.c. e segg.) quale criterio interpretativo diretto e non esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione (Cass. 19 marzo 2014, n. 6335; Cass. 16 settembre 2014, n. 19507). Ebbene, evidente appare l’equivoco interpretativo in cui è incorso il ricorrente nel trarre dalle norme collettive denunciate argomenti (in particolare a pgg. 63 e 64 del ricorso), ai fini di sostenere la pregiudizialità del giudizio penale rispetto a quello civile.

Essa è stata correttamente esclusa dalla Corte territoriale (per le ragioni illustrate sub 6, a pgg. 5 e 6 della sentenza) sulla base di un consolidato insegnamento giurisprudenziale, secondo cui in applicazione del nuovo codice di procedura penale il rapporto tra processo civile e penale si configura in termini di pressochè completa autonomia e separazione: nel senso che, ad eccezione di alcune e limitate ipotesi di sospensione del giudizio civile, previste dall’art. 75 c.p.p., comma 3, detto processo deve proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale e il giudice civile accertare autonomamente i fatti e la responsabilità con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, non essendo tenuto a sospendere il giudizio in attesa della definizione del processo penale, in cui si sia proceduto ad una valutazione di risultanze probatorie in senso parzialmente difforme (Cass. 10 marzo 2015, n. 4758; Cass. 17 giugno 2013, n. 15112; Cass. 27 maggio 2009, n. 12265).

Ed infatti, le disposizioni dell’art. 56, comma 1 (secondo cui: “La Società, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti sui fatti addebitabili al lavoratore a titolo di infrazione disciplinare, può disporre, solo in ipotesi di particolare gravità, l’assegnazione provvisoria del lavoratore ad altro ufficio o la sospensione cautelare temporanea dal servizio per un periodo di tempo strettamente necessario, con corresponsione della retribuzione. Il periodo di sospensione cautelare dal servizio è considerato a tutti gli effetti quale servizio prestato”) e comma 2 del CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane del 14 aprile 2001 (secondo cui, in particolare: “Analoghi provvedimenti possono essere adottati dalla Società in presenza di un rinvio a giudizio per condotte sanzionabili con il licenziamento senza preavviso. I provvedimenti adottati in simili circostanze: hanno effetto fino alla definizione del primo grado di giudizio; sono revocati di diritto se interviene sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva”) si riferiscono al collegamento dei provvedimenti cautelari non disciplinari (come appunto recita la rubrica dell’articolo) con il procedimento penale, in concomitanza del quale siano stati adottati dalla società datrice. E pertanto ad ipotesi, di strumentalità delle misure suindicate all’accertamento dei fatti addebitabili al lavoratore: affatto diversa dalla misura disciplinare espulsiva, che, come appunto nel caso di specie, sia stata emessa in esito al compiuto accertamento del fatto, per cui vige il richiamato principio dell’autonomia del giudizio civile da quello penale.

Il quarto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 421, 437 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c. e art. 24 Cost., per mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti, è inammissibile.

Ed infatti, in sede di legittimità è insindacabile la valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale; di essa non può essere richiesta una revisione, nella quale consiste sostanzialmente il mezzo, e quindi di una nuova pronuncia sul fatto oggetto del giudizio di merito, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 26 marzo 2010, n. 7394). Sicchè il ricorrente tende ad una contrapposizione non consentita alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice del diverso convincimento soggettivo proprio, in particolare prospettante un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti. Ma tali aspetti del giudizio, interni alla discrezionalità valutativa degli elementi di prova e all’apprezzamento dei fatti, riguardano il libero convincimento del giudice e non i possibili vizi del suo percorso formativo rilevanti ai fini in oggetto. La valutazione delle risultanze delle prove e la scelta, tra le varie, delle risultanze probatorie ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che gli paiano più attendibili, senza alcun obbligo di esplicita confutazione degli elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412).

Tale insindacabilità vale anche in riferimento al potere del giudice di ammettere o meno mezzi di prova, nell’esercizio del suo potere discrezionale, qualora esso sia giustificato con motivazione congrua e coerente (Cass. 8 febbraio 2012, n. 1754; Cass. 19 maggio 2009, n. 11593): avendo in particolare il libero interrogatorio una funzione meramente sussidiaria nella formazione del convincimento del giudice e rappresentandone la valutazione espressione del suo potere discrezionale, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 28 febbraio 2008, n. 5290; Cass. 26 agosto 2003, n. 12500); e così pure l’esercizio dei poteri officiosi, ai sensi dell’art. 421 c.p.c., parimenti discrezionale (Cass. 25 ottobre 2013, n. 24188, in più specifico riferimento alla richiesta di esibizione documentale; Cass. 23 febbraio 2010, n. 4375).

Del pari insindacabile è la valutazione di acquisizione di nuovi documenti o di ammissione di nuove prove da parte del giudice di appello, in quanto rientrante tra i poteri discrezionali allo stesso riconosciuti dagli artt. 421 e 437 c.p.c., anche quando manchi un’espressa motivazione in ordine alla indispensabilità o necessità del mezzo istruttorio ammesso, dovendosi la motivazione ritenere implicita nel provvedimento adottato (Cass. 25 ottobre 2013, n. 24188; Cass. 9 gennaio 2007, n. 209).

Neppure, infine, potendo più, alla luce del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per le ragioni illustrate, essere censurati la mancata ammissione di mezzi di prova nè l’omesso esercizio dei poteri istruttori d’ufficio sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. 12 maggio 2010, n. 12717), come invece esplicitamente argomentato da parte ricorrente nel lamentare un’omessa e insufficiente motivazione della sentenza (al primo capoverso di pg. 68 del ricorso).

Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna D.G.C. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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