Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10683 del 07/05/2013
Civile Sent. Sez. 6 Num. 10683 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA
/44A4/
SENTENZA
sul ricorso 23391-2011 proposto da:
GERARDIS LUIGI GRRLGU62D13L063N, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61 , presso lo studio
dell’avvocato KORNMULLER MASSIMILIANO ERMANNO,
rappresentato e difeso dall’avvocato BRACCIANI FRANCESCO
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
Contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
Data pubblicazione: 07/05/2013
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
–
controricorrente
–
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;
è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.
In fatto e in diritto
Rilevato che Luigi Gerardis ha proposto ricorso per cassazione avverso
il decreto della Corte d’appello di Milano, in epigrafe indicato, che,
provvedendo sulla sua domanda di equa riparazione per la durata
irragionevole di un procedimento penale nei suoi confronti, ha
liquidato un indennizzo di € 3.500 pari a € 1000 per anno di
irragionevole durata;
che il Ministero della giustizia resiste con controricorso, nel quale ha
eccepito preliminarmente la tardività del ricorso;
Ritenuto che in effetti il ricorso risulta proposto con atto notificato in
data 28 settembre 2011, quindi oltre il termine di sei mesi dalla data di
deposito del provvedimento impugnato (7 luglio 2010), termine
prescritto per l’impugnazione, in caso di omessa notifica del
provvedimento impugnato, dall’art.327 comma 1 cod.proc.civ. nel
testo modificato dall’art.46 comma 17 della legge n.69/2009, da
applicare nella specie essendo il giudizio di equa riparazione iniziato
Ric. 2011 n. 23391 sez. M1 – ud. 04-12-2012
-2-
avverso il decreto n. 1841/2010 della CORTE D’APPELLO di
o 2- o
MILANO, depositato il ig/ 2010;
con ricorso depositato il 22 aprile 2010, quindi dopo la data del 4 luglio
2009 stabilita dall’art.58 di detta legge;
che pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo tenuto conto (cfr.S.U.n.17406/12) di quanto stabilito dal
conv. in Legge n.271/2012, in particolare dei parametri indicati dalla
Tabella A- Avvocati per lo scaglione di riferimento, dei criteri di
valutazione previsti dall’art.4 e della riduzione prevista dall’art.9 del
Decreto citato;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali, in € 292,50 per compenso oltre le spese prenotate a
debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-1 Sezione civile
della Corte suprema di Cassazione, il 4 dicembre 2012.
D.M. 20 luglio 2012 in attuazione dell’art.9 comma 2 D.L. n.1/2012