Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10682 del 23/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10682 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 28934-2014 proposto da:
ANNI AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ , in persona dell’
Amministratore Unico legale rappresntante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA F_ASANA 21, presso lo studio
dell’avvocato NIICHAEL LOUIS STIEFEL, rappresentata e difesa
dagli avvocati GIUSEPPE FERRARO, FRANCO C_APASSO, giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
LA MANNA GIUSEPPE;
– intimato avverso la sentenza n. 4449/2014 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, del 03/06/2014, depositata il 09/06/2014;

Data pubblicazione: 23/05/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA NIANCINO;
udito l’Avvocato Franco Capasso e successivamente l’Avvocato
Giuseppe Ferrar°, che insistono per l’accoglimento del ricorso.

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., a
seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., letta la memoria
della parte ricorrente.
2.

Con ricorso al Giudice del lavoro di Napoli, l’attuale parte intimata

agiva nei confronti dell’Azienda Napoletana Mobilità (A.N.M.) per
l’accertamento del diritto a fruire, del “terzo elemento salariale” sulla
premessa della nullità, per violazione della normativa inderogabile
rappresentata dal D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, conv. in L. n.
863 del 1984, della contrattazione collettiva del 25 luglio 1997 che, da
pari data, aveva soppresso la predetta voce salariale, mantenendola per
i soli lavoratori già in forza, a tempo indeterminato, alla medesima
data.
3. Il lavoratore aveva invocato la nullità della clausola collettiva, per
violazione della normativa inderogabile rappresentata dal D.L. n. 726
del 1984, art. 3, comma 5, conv. in L. n. 863 del 1984, secondo cui “il
contratto di formazione e lavoro è computato nell’anzianità di servizio
in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in
rapporto a tempo indeterminato”.
4. La sentenza di primo grado, di rigetto della domanda, veniva
riformata dalla Corte di appello di Napoli, che accoglieva l’originaria
domanda.

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

5. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società,
affidato ad un articolato motivo, cui il lavoratore non ha resistito.
6. L’unico mezzo articolato, per violazione di legge (art. 3, commi 5 e
12, del d.l. n. 726/1984, conv. in legge n. 863/1984), dell’Accordo
nazionale del 25/7/1997, del d.lgs. 368/2001, artt. 6,10 comma 1 e

allegato alla direttiva CEE 99/70/CEE del 28.6.1999 e omesso esame
di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Z Il Collegio giudica il ricorso infondato.
8. Pacifici i fatti storici rilevanti per la causa: nel ricorso all’esame,
come in altri proposti nei confronti della medesima società, i lavoratori
sono stati tutti assunti con contratto di formazione e lavoro,
trasformato in rapporto a tempo indeterminato solo successivamente
all’entrata in vigore dell’Accordo per il rinnovo del C.C.N.L. per i
dipendenti del settore degli autoferrotranviari siglato il 27 luglio 1997,
loro applicabile.
9. L’art. 4 di detto Accordo, rubricato “Nuovo terzo elemento
salariale e trattamenti sostitutivi”, stabilisce che: “A decorrere dalla
data di stipula del presente contratto, il nuovo terzo elemento salariale
è soppresso. Conseguentemente, a decorrere dalla stessa data, i valori
stabiliti dalla tabella retribuiva allegati numeri da 2/A a 2/E e da 3/A a
3/E confluiscono, ferma restando in via transitoria la disciplina di cui
al punto 3 dell’accordo nazionale 2 ottobre 1989, nei trattamenti
sostitutivi di cui all’art. 4 bis del C.C.N.L. 12 marzo 1980, così come
integrato dal punto 4 dell’accordo nazionale 2 ottobre 1989, e vengono
mantenuti ai soli lavoratori già in forza a tempo indeterminato alla
medesima data di stipula del presente contratto”.
IO. In applicazione di tale disposizione pattizia la società ha

riconosciuto l’emolumento denominato “terzo elemento salariale” solo
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dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, clausola 2,

ai lavoratori in forza all’azienda con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, alla data del 27 luglio 1997 (e non anche ai lavoratori, in
forza alla medesima data, ma con contratto di formazione e lavoro).
11. La disamina della clausola contrattuale collettiva e dell’eventuale

contrasto con disposizioni di fonte legale di tutela dei lavoratori aventi

n. 13496/2014 (nei confronti di altra società del settore
autoferrotranviario), con esito favorevole per i lavoratori, alla cui
motivazione si rinvia, riportandone, di seguito, alcuni passaggi salienti.
12 “Il D.L. n. 726 del 1984, art. 3, conv. con modificazioni nella L. n.

863 del 1984, detta una duplice prescrizione quanto al computo del
periodo di formazione e lavoro in caso di trasformazione in rapporto a
tempo indeterminato.
13. Al comma 5 prevede: “Il periodo di formazione e lavoro è
computato nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione del
rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato,
effettuata durante ovvero al termine dell’esecuzione del contratto di
formazione e lavoro”.
14. Al comma 12 stabilisce: “qualora il lavoratore sia assunto, entro i
limiti di tempo fissati dal presente comma ndr.: dodici mesi), dal
medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione è computato nella
anzianità di servizio”.
15. Quindi nell’un caso (trasformazione del rapporto per effetto della
novazione del contratto di lavoro) e nell’altro (stipulazione di un
nuovo contratto di lavoro con conseguente instaurazione di un nuovo
rapporto di lavoro a breve distanza di tempo dalla cessazione del
rapporto di formazione e lavoro) si ha che “il periodo di formazione è
computato nell’anzianità di servizio”.

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natura inderogabile, è già stata esaminata da questa Corte, con sentenza

16. Le Sezioni unite di questa Corte, a composizione di un contrasto di
giurisprudenza, hanno offerto una chiara ricostruzione dell’ambito di
operatività di tali norme in relazione a disposizioni di fonte
contrattuale collettiva (Cass. SS.UU. n. 20074 del 2010).
17. Invero il D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, conv. con

dall’art. 4 dell’Accordo per il rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti del
settore degli autoferrotranviari siglato il 27 luglio 1997, il quale,
sopprimendo dalla data di stipula il c.d. “terzo elemento salariale” e
mantenendolo ai soli lavoratori già in forza a tempo indeterminato alla
medesima data, non conserva detto emolumento retributivo anche ai
lavoratori già assunti con contratto di formazione e lavoro, trasformato
al termine dell’esecuzione di esso in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
18. Infatti la regola imposta dal legislatore che equipara il periodo di
formazione e lavoro al periodo di lavoro ordinario, di carattere
generale ed inderogabile, non consente che agli assunti con c.f.l.
precedentemente al 27 luglio 1997 possa esser precluso il
mantenimento del cd. “terzo elemento salariale” al pari degli altri
lavoratori già dipendenti dell’azienda.
19. Il solo fatto dell’assunzione con contratto di formazione e lavoro,

stante la previsione legale che equipara la dimensione temporale del
rapporto, non può giustificare che lavoratori entrambi in servizio al 27
luglio 1997, gli uni già con contratto a tempo indeterminato e gli altri
con contratto solo successivamente trasformato in rapporto a tempo
indeterminato, percepiscano un diverso trattamento retributivo per
l’intera vita lavorativa.
20. L’esegesi offerta, tenuto conto che il contratto di formazione e
lavoro costituisce una specie del genus contratto di lavoro a tempo
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modificazioni nella L. n. 863 del 1984, non può essere derogato

determinato, è altresì conforme alla disciplina in materia dell’Unione
Europea, dettata dall’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo
quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

di quest’ultimo è: “migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato
garantendo il rispetto del principio di non discriminazione”.
22. La clausola 4, intitolata “Principio di non discriminazione”, riempie
di contenuto tale obiettivo prevedendo: “Per quanto riguarda le
condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono
essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo
indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o
rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano
ragioni oggettive” (punto 1); “i criteri del periodo di anzianità di
servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli
stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo
indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di
anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (punto 4).
23. La Corte di Giustizia, cui compete il monopolio interpretativo del
diritto comunitario vivente (ex plurimis: Cass. n. 19740 del 2008), ha
interpretato il complesso delle disposizioni citate come segue.
24. 11 principio di non discriminazione impone che situazioni
comparabili non siano trattate in modo differente e che situazioni
differenti non siano trattate in modo identico, a meno che un tale
trattamento non sia oggettivamente giustificato (sentenza de11 1 8
settembre 2011, Rosado Santana, C-177/10, punto 65 e giurisprudenza
ivi citata).

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21. Ai sensi della clausola 1 dell’accordo quadro, uno dei due obiettivi

25. La nozione di “ragioni oggettive” ai sensi della clausola 4, punti 1
e/o 4, dell’accordo quadro deve essere intesa nel senso che essa non
consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a
tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto
che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale ed

settembre 2007, Del Ceno Alonso, C-307/05, punto 57, e del 22
dicembre 2010, Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, C- 444/09 e C456/09, punto 54; ordinanzal8 marzo 2011, Montoya Medina, C273/10, punto 40; sentenza Rosado Santana, cit., punto 72, nonchè
ordinanza del 9 febbraio 2012, Lorenzo Martinez, C-556/11, punto
47).
26. La nozione suddetta esige che la disparità di trattamento constatata
sia giustificata dall’esistenza di elementi precisi e concreti, che
contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel
particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e
trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale
bisogno, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e sia necessaria a
tal fine (v., in particolare, citate sentenze Del Cerro Alonso, punti 53 e
58, e Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, punto 55; ordinanza
Montoya Medina, cit., punto 41; sentenza Rosado Santana, cit., punto
73, nonchè ordinanza Lorenzo Nlartinez, cit., punto 48).
27. Secondo la Corte di Giustizia la clausola 4 dell’accordo quadro osta
ad una normativa nazionale la quale escluda totalmente che i periodi di
servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato siano presi in
considerazione per determinare l’anzianità del lavoratore stesso al
momento della sua assunzione a tempo indeterminato ed il semplice
fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti
periodi di servizio sulla base di un rapporto di lavoro a tempo
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astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenze del 13

determinato non configura una ragione oggettiva (sentenza del 18
ottobre 2012, Valenza, C-302/11 a C-305/11).
28. Pertanto, in coerenza con i vincoli derivanti dall’adesione
all’ordinamento comunitario (tra le tante; Corte di Giustizia: sentenze
del 4 luglio 2006, Adeneler e a., C-212/04, punto 108; 15 aprile 2008,

378/07, punti da 196 a 200; 19 gennaio 2010, Kùcùkdeveci, C-555/07,
punto 48), va ribadito l’enunciato espresso dalle Sezioni unite di questa
Corte nella sentenza n. 20074/2010 cit. secondo cui il lavoratore, una
volta inglobato nella sua anzianità di servizio il pregresso periodo di
formazione e lavoro, non può più essere discriminato in ragione del
fatto che una porzione della sua anzianità di servizio è stata conseguita
in forza di un contratto a tempo determinato.
29. In conclusione può essere affermato il seguente principio di diritto:
il D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito con modificazioni
nellaL. n. 863 del 1984, secondo cui il periodo di formazione e lavoro è
computato nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione del
rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato,
non può essere derogato da una disposizione contrattuale collettiva,
quale l’art. 4 dell’Accordo per il rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti
del settore degli autoferrotranviari siglato il 27 luglio 1997, che,
sopprimendo dalla data di stipula il c.d. “terzo elemento salariale” e
mantenendolo ai soli lavoratori già in forza a tempo indeterminato alla
medesima data, non conservi detto emolumento retributivo anche ai
lavoratori già assunti a detta data con contratto di formazione e lavoro
trasformato al termine dell’esecuzione di esso in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato» (così Cass. 13496/2014 cit.).
30. Risulta, pertanto, immune da censure la sentenza impugnata,
conseguendone il rigetto del ricorso.
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Impact, C-268/06, punti 100-101; 23 aprile 2009, Angelidaki, C-

31. Non si provvede alla regolamentazione delle spese per non avere la
parte intimata svolto attività difensiva.
32. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore
al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del d.P.R. n.
115/2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n.

Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi).
33. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente
impugnatoria) da rigettarsi integralmente, deve provvedersi in
conformità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater,
del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del
comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 17 marzo 2016

DEPOSITATO IN CANCELIBAA

228/2012, art. 1, comma 17 (sulla rafia della disposizione si rinvia a

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