Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10682 del 04/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 04/05/2010), n.10682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Italiano s.a.s. di Aucone Sirnonetta & C., in persona del

legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Merulana 234,

presso l’avv. Giuliano Bologna, rappresentata e difesa dall’avv.

Prozzo Roberto giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 128/20/07 del 25/10/07.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380- bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“La società in epigrafe propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto il ricorso della società avverso atto di diniego di definizione di lite pendente, relativa alla sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio per un periodo di 15 giorni.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il ricorso contiene un motivo. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16 assumendo che – contrariamente a quanto affermato dal giudice tributario – anche le liti relative ad atti di irrogazione di sanzioni sarebbero definibili, il mezzo è manifestamente infondato.

E’ infatti vero che anche le liti relative ad atti di irrogazione sanzioni sono definibili (Cass. 9514/09), ma a condizione naturalmente che si tratti di sanzioni pecuniarie, difettando in caso contrario il necessario presupposto della iscrizione a ruolo di una somma a carico del contribuente”;

che le parti, non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto il ricorso va rigettato, con la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.100, di cui Euro 1.000 per onorari, oltre contributo unificato ed accessori di legge.

P.Q.M.

a Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.100, di cui Euro 1.000 per onorari, oltre contributo unificato ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010

 

 

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