Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10681 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8045-2010 proposto da:

C.N.P.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 23, presso lo studio dell’avvocato

SALERNI ARTURO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANGELELLI MARIO ANTONIO, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 206/2010 della CORTE D’APPELLO a richiesta di

BARI del 16/02/10, depositata il 22/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

udito l’Avvocato Maria Rosaria Domizia, (delega avv. Salerni Arturo),

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni che

nulla osserva;

Il Collegio, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 31

marzo 2011, svoltasi con la presenza del Sost. Proc. Gen. dr R.G.

Russo, osserva e ritiene:

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 6.05.2009, il Tribunale di Bari respingeva il ricorso che, il 28.10.2008, C.N.P.F., cittadino della (OMISSIS), aveva proposto contro il Ministero dell’Interno e che era volto all’annullamento del provvedimento in data 1.10.2008, con cui la competente Commissione Territoriale di Bari aveva negato allo straniero lo status di rifugiato politico nonchè la protezione sussidiaria, in ragione della genericità dei fatti posti a fondamento dell’istanza e segnatamente dell’assenza di qualsivoglia riscontro all’affermazione della situazione di pericolo di persecuzione in cui il C. si sarebbe venuto a trovare ove avesse dovuto fare ritorno in patria. Con sentenza del 16-22.02.2010, la Corte di appello di Bari respingeva il reclamo del C. avverso il provvedimento reiettivo, ritenendo:

che le circostanze di fatto allegate dal reclamante si presentavano scevre di un sufficiente carattere individualizzante, prive di ancoraggi spazio – temporali, come tali insuscettibili di qualsivoglia riscontro probatorio, anche officioso che non erano stati offerti o indicati percorsi probatori in forza dei quali fosse possibile un minimo di verifica, anche solo sul piano logico, della loro fondatezza che le considerazioni svolte in ordine al riconoscimento dello status di rifugiato dovevano valere anche con riguardo alla richiesta di autorizzazione con riferimento alla ricorrenza di ragioni umanitarie.

Contro questa sentenza, notificatagli il 3.03.2010, il C. ha proposto ricorso per cassazione, depositato il 2.04.2010 ed affidato a tre motivi. Il decreto di fissazione dell’odierna adunanza è stato notificato al ricorrente nonchè, unitamente al ricorso e, sempre a cura della Cancelleria, al PG presso il giudice a quo, al Ministero dell’Interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, sita in Bari, ed al PG presso questa Corte, che non hanno opposto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il C. denunzia:

1. Ex art. 360, comma 1, n. 3: Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il ricorrente censura il diniego (oltre che dello status di rifugiato politico e della protezione sussidiaria) di protezione umanitaria ai sensi della rubricata norma e del D.Lgs n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, sostenendo anche che la documentazione da lui prodotta comprovava pienamente la situazione di grave instabilità politica e di compressione delle libertà democratiche presente nella Guinea Bissau, suo paese di origine.

2. Ex art. 360, comma 1, n. 4: Nullità della sentenza per omessa pronuncia sul riconoscimento al ricorrente della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 14 e seg..

3. Ex art. 360, comma 1, n. 3: Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

In riferimento alle ragioni del mancato riconoscimento dello status di rifugiato, il C. si duole della violazione della rubricata norma, nonostante il richiamo, attuato dalla Corte d’appello, ai principi giurisprudenziali in tema di attenuazione dell’onere probatorio gravante sul richiedente la protezione internazionale.

Sostiene che avrebbe dovuto essere ritenuto credibile, avendo correttamente circostanziato spazialmente e temporalmente la propria vicenda, come risultava dal verbale di audizione in Commissione, dagli offerti principi di prova in ordine alla propria storia personale (un mandato di comparizione del Tribunale SAB 4 Juizo del 14.02.2002 e altro mandato del 3 marzo 2003 depositati all’udienza del 16.04.2008 innanzi al Tribunale di Bari) nonchè dai forniti riscontri esterni alle proprie allegazioni, mediante l’ampia ricostruzione del contesto storico e socio politico del proprio paese e dal fatto che aveva presentato la domanda di protezione internazionale appena giunto in Italia.

Il terzo motivo del ricorso, che in via logico-giuridica merita esame prioritario, si rileva inammissibile.

A sostegno dell’avversato diniego la Corte territoriale non ha posto nè l’esclusione della credibilità soggettiva del C. (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5) nè l’addebito di non avere egli assolto l’onere di provare la sussistenza del fumus persecutionis a suo danno nel paese d’origine (ma il rilievo, che si pone a monte dei primi profili, di mancanza assoluta d’indicazione di elementi atti a consentire l’individuazione anche spazio-temporale della vicenda per la quale lo straniero intendeva ottenere la protezione internazionale, definitivamente affermata dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, omissione che te precludeva anche l’esercizio dei poteri officiosi di verifica nonchè d’indagine e riscontro previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (e dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, emanato in attuazione della direttiva 2005/85/CE) in relazione a denunciate situazioni persecutorie. L’avversato diniego è stato, quindi, correlato al fatto che per la mancata prospettazione (non di taluni elementi o aspetti ma) di qualsiasi elemento circostanziato, sia pur solo assertivo (in tema, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3), era preclusa la valutazione dei presupposti e connotazioni atti a consentire di ricondurre la vicenda in ambito almeno logicamente e teoricamente persecutorio, suscettibile dell’invocata protezione internazionale. Tale valutazione è stata solo genericamente avversata dal C., il quale, pure in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, per contrastarla si limita a richiamare il verbale di audizione dinanzi alla Commissione e due risalenti provvedimenti emessi all’estero nei suoi confronti, senza trascrivere il contenuto degli atti, di cui non è altrimenti dato inferire la decisività, nonchè ad invocare riscontri esterni alle proprie allegazioni, asseritamente forniti ma in questa sede rimasti del tutto imprecisati.

Del pari privi di pregio si rivelano il primo ed il secondo motivo del ricorso, che; connessi, consentono esame unitario.

La riscontrata e già delibata carenza ha motivato il rigetto della domanda di protezione internazionale con riguardo a tutti i profili di decisione contemplati dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, ivi compreso, contrariamente a quanto assume il ricorrente nel secondo motivo, quello inerente alla protezione sussidiaria, inclusivo della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6 del TU, in relazione alla quale ultima la medesima carenza evidentemente precludeva anche di ravvisare la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario (diversi da quelli idonei a legittimare la protezione internazionale da parte della Commissione territoriale) per disporre la trasmissione degli atti al Questore ai fini dell’eventuale rilascio del permesso di soggiorno temporaneo (D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma c ter, introdotto dal D.P.R. n. 334 del 2004, art. 11, comma 1, lett. a).

A tale ultimo riguardo giova ricordare che già l’art. 32, comma 1, lett. b) (e art. 34, comma 3 per la relativa disciplina transitoria) della L. n. 189 del 2002 e poi il D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 17 (in vigore dal 19.01.2008) hanno sostituito la protezione umanitaria riconosciuta da decreto del Questore con la protezione sussidiaria direttamente erogabile dalle Commissioni territoriali (cfr. cass SU 200911535; cass 201026056).

A partire, infatti, dal 20 aprile del 2005 (data di entrata in vigore del D.P.R. n. 303 del 2004, recante il Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato), è entrato in vigore il D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 1-quater, introdotto dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, art. 32, comma 1, lett. b), (e poi abrogato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 40, comma 1, lett. a), che ha regolato la materia con gli artt. 4 e 32 cit.), secondo cui le Commissioni Territoriali sono espressamente tenute, quando non accolgano la domanda di protezione internazionale, a valutare, per i provvedimenti di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali e, dunque, alle predette Commissioni sono state definitivamente attribuite tutte le competenze valutative in ordine all’accertamento delle condizioni del diritto alla protezione internazionale.

Stante l’esito del giudizio e l’assenza di attività difensiva della controparte non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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