Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10681 del 03/05/2017

Cassazione civile, sez. lav., 03/05/2017, (ud. 06/12/2016, dep.03/05/2017),  n. 10681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5549/2014 proposto da:

B.A., (OMISSIS), M.D. C.F. (OMISSIS),

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’Avvocato PIERLUIGI

SPADAVECCHIA, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

NEW FANTASY S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 873/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 29/10/2013 R.G.N. 525/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del terzo

motivo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 29 ottobre 2013 la Corte di Appello di Ancona ha respinto l’impugnazione proposta da M.D. e B.A. nei confronti di New Fantasy Srl avverso la “ordinanza che ha dichiarato l’estinzione del procedimento di primo grado” per mancata comparizione delle parti all’udienza del 16 luglio 2013.

La Corte territoriale, senza affrontare la questione, posta dal primo giudice, che si trattasse di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, ha affermato che gli artt. 181 e 309 c.p.c., in radice non trovano applicazione a un processo “con caratteristiche di particolare celerità, oralità, concentrazione, quale è il rito del lavoro”, che vieta espressamente “il rinvio ingiustificato (art. 420 c.p.c., u.c.)”.

2. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con tre motivi. Non ha svolto attività difensiva la società benchè intimata in data 24 gennaio 2014.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente del 14.9.2016, la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia abnormità, inesistenza, nullità della sentenza per violazione del doppio grado di giudizio, sostenendo che i giudici d’appello avrebbero dovuto rimettere la causa in primo grado, ai sensi dell’art. 354 c.p.c. e dell’art. 308 c.p.c., qualora avessero deciso per l’illegittimità dell’estinzione del giudizio.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su tutta la domanda spiegata dagli appellanti, in specie riguardo all’inapplicabilità al licenziamento orale intimato prima del 18 luglio 2012 della L. n. 92 del 2012.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c., a fronte della asserita inapplicabilità degli stessi al rito del lavoro, con violazione del contraddittorio.

2. Tale ultimo motivo, di rilievo pregiudiziale, è fondato, con assorbimento degli altri.

Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la disciplina dell’inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro, non ostandovi la specialità del rito, nè i principi cui esso si ispira. Ne consegue che la mancata comparizione delle parti all’udienza di discussione non consente la decisione della causa, ma impone la fissazione di una nuova udienza, da comunicare a cura del cancelliere (Cass. n. 5643 del 2009; Cass. n. 4721 del 2014; Cass. n. 16358 del 2015; Cass. ord. 6, sez. n. 2816 del 2015).

3.- Pertanto la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà all’indicato principio di diritto, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, in relazione al motivo accolto, alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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