Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10680 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24834-2009 proposto da:

M.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle

liti in calce al ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso il Decreto n. 53/09 della CORTE D’APPELLO di BARI del

14.7.09, depositato il 12/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

Rosario Giovanni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 31 marzo 2011, svoltasi con la presenza del Sost. Proc. Gen. dr R.G. Russo, osserva e ritiene:

il relatore designato, nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha formulato la proposta di definizione che di seguito interamente si trascrive:

“1. M.V. ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso il Decreto in data 14.07-12.10.2009, con cui la Corte di appello di Bari, adita dal M. con domanda di equa riparazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, inerente alla durata di un processo svoltosi dinanzi al TAR Lazio, ha dichiarato il suo difetto di competenza territoriale in favore della Corte di appello di Roma, non secondo l’art. 3 della citata legge ma avuto riguardo all’art. 25 c.p.c. e segnatamente al luogo di commissione dell’illecito.

1. a sostegno del ricorso il M. deduce violazione dell’art. 25 c.p.c. in relazione al R.D. n. 2440 del 1923, art. 54, comma 1, lett. d), chiedendo conclusivamente che sia dichiarata la competenza della Corte di appello di Bari, in applicazione del diverso criterio contemplato anch’esso dall’art. 25 c.p.c., del luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita.

2. il Ministero Economia e Finanze chiede il rigetto del ricorso.

3. la decisione della Corte distrettuale appare in ogni caso aderente al recente principio di diritto affermato nella ordinanza n. 6306 del 2010, dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 c.p.p., richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, … non ostandovi, sul piano lessicale, il termine distretto adoperato nell’art. 3 cit., il quale appartiene alla descrizione del criterio di collegamento e vale a delimitare un ambito territoriale in modo identico, quale che sia l’ufficio giudiziario dinanzi al quale il giudizio presupposto è iniziato e l’ordine giudiziario cui appartiene, in quanto ciò che viene in rilievo non è l’ambito territoriale di competenza dell’ufficio giudiziario, ma la sua sede, principio che porta a confermare l’individuazione del giudice territorialmente competente nella Corte di appello di Roma.

Roma, il 28 luglio 2010”.

il ricorso risulta notificato il 13.11.2009 e la memoria dell’Amministrazione depositata il 4.12.2009 (cfr. cass. 199903075;

200006792; 201025891).

la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notifica difensori delle parti.

il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., con la quale ha anche chiesto la rimessione in termini alla stregua della pronuncia Cass. n. 14627 del 2010 e la discussione del ricorso in pubblica udienza (ex art. 380 ter c.p.c., comma 3 e art. 380 bis c.p.c., ex comma 4, come sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. C), in vigore dal 4.07.2009 ed applicabile ratione temporis).

la questione, posta dal M., della competenza a pronunziare sulla sua domanda di equa riparazione per la durata di un processo svoltosi innanzi al giudice speciale, nella specie il TAR Lazio, deve essere risolta alla luce del recente e ben noto pronunziato delle S.U. di questa Corte n. 6307 del 2010, che, totalmente innovando al precedente consolidato indirizzo, ha ritenuto doversi applicare il criterio di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, ed al richiamato art. 11 c.p.p., anche ai procedimenti svoltisi innanzi al giudice speciale.

il ricorrente nella memoria non adduce argomenti che inducano a differenti conclusioni o ad un riesame della questione nè si scorge alcuna possibilità di rimeditazione del nuovo indirizzo interpretativo, stante la autorevolezza, chiarezza e persuasività del decisum delle Sezioni Unite.

non ricorrono i presupposti per la trattazione del ricorso in pubblica udienza nè può procedersi alla chiesta rimessione in termini, stante la totale irrilevanza dell’invocata decisione n. 14627 del 2010 sulla questione dell’individuazione del giudice competente: la richiamata ordinanza, infatti, configura un’applicazione della rimessione in termini nei casi in cui il nuovo indirizzo giurisprudenziale abbia inciso sulla ammissibilità del ricorso per cassazione e non si scorge quale influenza o incidenza sul diritto di difesa dell’istante, possa svolgere le volte in cui l’indirizzo sopravvenuto muta solo la competenza del giudice del merito contro la cui declinatoria si è insorti (cfr., tra le altre, cass. 2010/25522; 2011/1515).

pertanto, provvedendo sul ricorso, fatta applicazione dei criteri di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, ed in dissenso dalle conclusioni esposte nella depositata relazione, devesi cassare la declinatoria della Corte di Bari in favore di quella di Roma e statuire la competenza della Corte di appello di Perugia.

la posteriorità al ricorso della decisione S.U. 6307/2010 (cui adde Cass SU, ord., 6306/2010) consiglia di procedere alla compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte pronunciando sul regolamento di competenza, cassa il decreto impugnato e dichiara la competenza della Corte di appello di Perugia.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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