Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10680 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/06/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 05/06/2020), n.10680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30688-2018 proposto da:

N.D.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI

VILLA DEI PAMPHILI 33, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

ANTONIO RAMPINO, rappresentato e difeso dall’avvocato FEDERICO

RUTIGLIANO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza n. R.G. 17374/2016 del TRIBUNALE di BARI,

depositata il 17/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

GIANNACCARI ROSSANA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza depositata il 17.9.2018, comunicata il 18.9.2018, il Tribunale di Bari in composizione monocratica accoglieva parzialmente la domanda dell’Avv. N.D.N., proposta con ricorso depositato il 14.11.2016, con cui aveva chiesto la condanna del Condominio di Via Quarto 8/b in Bari al pagamento dei compensi professionali nella misura di Euro 9464,91 per l’attività svolta in tre cause civili, liquidando la minor somma di Euro 2580,00;

Per la cassazione della citata ordinanza ha proposto ricorso l’Avv. N.D.N. sulla base di tre motivi.

Il Condominio di (OMISSIS) non ha svolto attività difensiva.

Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto il ricorso per la liquidazione degli onorari di avvocato era stato introdotto con il rito sommario ordinario codicistico, ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., e non con quello speciale di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, sicchè l’ordinanza doveva essere impugnata con l’appello, secondo il regime previsto dall’art. 702-quater c.p.c., trovando applicazione il principio di apparenza.

In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Osserva il collegio, discostandosi dalla proposta del relatore, che il ricorso per cassazione è ammissibile.

A tal riguardo, lo stato della giurisprudenza di legittimità può considerarsi ormai solidamente attestato sul principio della c.d. “apparenza”, secondo cui (Sezioni Unite v. sent. 8949 del 16.4.2007), al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza o di sentenza, occorre avere riguardo non già alla forma adottata, ma al suo contenuto.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’individuazione del mezzo d’impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato all’azione proposta, a prescindere dalla sua esattezza. Tale scelta è stata ritenuta l’unica conforme ai principi fondamentali della certezza dei rimedi impugnatori e dell’economia dell’attività processuale, evitando l’irragionevolezza di imporre di fatto all’interessato di tutelarsi proponendo impugnazioni a mero titolo cautelativo, nel dubbio circa l’esattezza della qualificazione operata dal giudice a quo.

In epoca antecedente alla riforma dei riti civili di cui al citato D.Lgs. n. 150 del 2011, la giurisprudenza di questa Corte era solidamente attestata nel senso che in tema di onorari di avvocato, il giudizio di opposizione al procedimento di liquidazione doveva svolgersi in ogni caso a norma della L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 29 e 30, e cioè essere deciso in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile, con la conseguenza che, anche ove fosse stato seguito il rito ordinario, al provvedimento conclusivo, pur se adottato nella forma della sentenza, doveva riconoscersi natura sostanziale di ordinanza, sottratta all’appello ed impugnabile solo con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, salvo che la contestazione riguardasse i presupposti stessi del diritto del patrono al compenso per prestazioni giudiziali in materia civile, e non già la sola misura di questo, ipotesi nella quale, invece, la sentenza pronunciata all’esito del giudizio di opposizione poteva essere impugnata soltanto con l’appello (Cass. Civ. 15.3.2010 n. 6225).

Tale impostazione è stata ribadita anche nella sentenza 11 gennaio 2011, n. 390 delle Sezioni Unite di questa Corte, la quale ha riconosciuto che, a prescindere dalla forma del provvedimento decisorio (sentenza ovvero ordinanza), ciò che assume decisivo rilievo è la natura assunta dal procedimento nel suo concreto svolgersi.

Tali principi non trovano deroga nemmeno a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2011.

Alla stregua di tali principi, va rilevato che il giudizio è stato correttamente introdotto con il rito sommario, come previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 ed ha seguito tale rito fino al momento della decisione, adottata dal giudice in forma monocratica.

Sui modi di introduzione del giudizio, questa Corte ha reiteratamente affermato l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite (Cass., S.U., sent. n. 4485 del 2018; conf. Cass., Sez. II, sent. n. 26778 del 2018; Cassazione civile sez. II, 18/09/2019, n. 23259), secondo cui la controversia relativa alla liquidazione dell’onorario dell’avvocato può essere introdotta sia con ricorso ex art. 702 -bis c.p.c. (con conseguente procedimento sommario ‘specialè di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, commi 3 e 4) oppure con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. In entrambi i casi, la procedura resta soggetta alle regole procedimentali di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 2 prevede una decisione collegiale.

Il ricorrente, a conferma della convinzione di aver seguito il rito sommario speciale – e quindi della sua buona fede processuale – ha dedotto specificamente il vizio di nullità della sentenza per l’illegittima composizione dell’organo giudicante (Cass. Civ, Sez. II, 14.6.2019, n. 15977).

Accertata l’ammissibilità del ricorso e, passando all’esame del merito, con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 50 bis e 50 quater c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 2, per avere il Tribunale deciso in composizione monocratica e non in composizione collegiale.

Il motivo è fondato.

L’ordinanza impugnata è stata resa dal Tribunale in composizione monocratica e non collegiale, come previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 2 (Cassazione civile sez. II, 18/09/2019, n. 23259).

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto; l’ordinanza impugnata deve essere cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Bari in diversa composizione.

Restano assorbiti il secondo ed il terzo motivo, con i quali viene censurato il contenuto decisorio dell’ordinanza.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Bari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Corte di cassazione, il 20 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 giugno 2020

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