Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10680 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/05/2017, (ud. 16/11/2016, dep.03/05/2017),  n. 10680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26880/2013 proposto da:

C.O.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio

dell’avvocato ETTORE PAPARAZZO, che lo rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

f- ricorrente –

contro

PANORAMA S.P.A., C.F. (OMISSIS), ora PAM PANORAMA S.P.A., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

GRAZIANI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MAURIZIO OLIVETTI, MARIO SCOPINICH, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4560/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/08/2013 R.G.N. 3867/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 4560 in data 13 maggio – primo agosto 2013, notificata il 24 settembre 2013 la Corte di Appello di ROMA accoglieva in parte il gravame interposto da C.O.F. avverso la pronuncia del locale giudice del lavoro pubblicata il 12 marzo 2009, confermata nel resto, che aveva a sua volta parzialmente accolto le domande dello stesso ricorrente appellante, sicchè la medesima Corte condannava la convenuta appellata PANORAMA S.p.a. al pagamento delle ulteriori somme di danaro, appositamente quantificate, a titolo di differenze retributive e di t.f.r., oltre accessori, regolando altresì le spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u..

Avverso la pronuncia di secondA grado ha proposto ricorso per cassazione il suddetto C., come da atto in data 21-22 novembre 2016, affidato a cinque motivi, cui ha resistito la PAM PANORAMA S.p.a. (già Panorama s.p.a.), mediante controricorso (atto notificato in data 27 – 30 dicembre 2013).

Successivamente, a seguito di fissazione della pubblica udienza di discussione, entrambe le parti hanno depositato atto di rinuncia agli atti di questo giudizio, iscritto al n. 26880/13 r.g. ex art. 306 c.p.c. (rectius ex artt. 390-391), come da atto sottoscritto dallo stesso ricorrente e dal suo difensore avv. Ettore Paparazzo, nonchè dai difensori della società controricorrente, avv.ti Maurizio Olivetti, Mario Scopinich e Alessandro Graziani (v. procura a margine del controricorso con il conferimento di ogni più ampia facoltà inerente al mandato alle liti, ivi compresa quella di conciliare, rinunciare agli atti accettare rinunce ed altro).

Non risultano depositate memorie ex art. 378 c.p.c..

Il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14-09-2016, la redazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va osservato, in via preliminare, che per il ricorso per cassazione non si applica l’art. 306 c.p.c., in tema di rinuncia agli atti del giudizio, essendo prevista la sola possibilità della rinuncia al ricorso, ai sensi e per gli effetti degli artt., 390 e 391 c.p.c. (V. tra le altre Cass. Sez. 6-L, n. 3971 del 26/02/2015, Sez. 1, n. 17187 del 29/07/2014.

In part. cfr. Cass. 5^ civ. n. 9857 del 05/05/2011, secondo cui l’art. 306 c.p.c., per cui la rinuncia agli atti del giudizio dev’essere accettata, non si applica al giudizio di cassazione nel quale la rinuncia, non richiedendo l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali, non ha carattere “accettizio” e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione. Conforme Cass. sez. un. n. 7378 del 25/03/2013. V. altresì in senso analogo Cass. 5^ n. 28675 del 23/12/2005 ed altre conformi sul punto).

Tanto precisato, va dunque dichiarata l’estinzione del processo, ex artt. 390-391 c.p.c., per intervenuta rinunzia al ricorso de quo, debitamente sottoscritta dal ricorrente, nonchè da suddetti difensori, tra i quali quelli costituitisi per la società controricorrente, muniti dell’anzidetta ampia procura speciale.

Di conseguenza, con riferimento a detta estinzione, nulla va disposto in ordine alle spese, avuto riguardo alle concordi richieste al riguardo (con integrale compensazione delle spese del giudizio), laddove del resto, trattandosi di rinuncia congiunta da ambo le parti, con conseguente implicita ma evidente reciproca accettazione, opera del citato art. 391, u.c., secondo cui la condanna (peraltro non obbligatoria, ma possibile, ex comma 2 della stessa norma, nei riguardi della parte che vi ha dato causa alle spese) non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

Essendo il procedimento definito con declaratoria di estinzione per rinuncia, non ricorrono ovviamente i presupposti di legge per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, il cui versamento infatti è dovuto soltanto nel caso d’integrale rigetto dell’impugnazione, ovvero perchè questa risulti inammissibile o improcedibile.

PQM

la CORTE dichiara ESTINTO il giudizio.

NULLA per le spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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