Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1068 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11990-2019 proposto da:

ARCHIMEDE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

M.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALERIO

PUBLICOLA 41, presso lo studio dell’avvocato PIERPAOLO RISTORI, che

li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CRISCUOLO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1601/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore, Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Roma ha rigettato il reclamo ex art. 18 L.Fall. proposto da M.L., in proprio e quale legale rappresentante della (OMISSIS) S.r.l., contro la dichiarazione di fallimento di detta società da parte del Tribunale di Roma, su ricorso di T.A.;

1.1. gli originari reclamanti hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui il T. ha resistito con controricorso;

1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. i ricorrenti lamentano “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, per non avere la Corte d’appello considerato che il creditore istante è stato “rinviato a giudizio per usura e tentata estorsione” e che “il capo di imputazione riguardante la tentata estorsione ha tra i suoi elementi costitutivi proprio la presentazione dell’istanza di fallimento” – circostanza, questa, “venuta in essere addirittura dopo che la sentenza era passata in giudicato e dunque non poteva essere fatta valere nella sede in cui è stata introdotta per la prima volta: l’opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e il reclamo contro la stessa” – sicchè il creditore, “in caso di condanna penale (.) si vedrebbe invece riconosciuto un diritto di credito nei confronti della società ricorrente, ma derivante da un’azione delittuosa”;

3. la censura è inammissibile poichè la Corte d’appello, lungi dall’aver omesso di valutate il fatto che si pretende omesso, l’ha ritenuto irrilevante, in quanto il credito in discussione era portato da titolo giudiziale divenuto definitivo (decreto ingiuntivo) e l’eccezione sollevata si fondava su fatti anteriori alla formazione del titolo medesimo (Cass. 16983/2018); inoltre, il fatto non è decisivo poichè lo stesso ricorrente attesta che il Tribunale aveva rilevato l’esistenza di un’ulteriore esposizione debitoria verso “banche, erario e fornitori che ammontava ad oltre 998.902 Euro”;

3.1. le ulteriori argomentazioni svolte in ricorso attengono a valutazioni di merito non sindacabili in questa sede, avendo le sezioni Unite di questa Corte ribadito l’inammissibilità di un “ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di (…) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U, 34476/2019);

4. segue la condanna alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo;

5. sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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