Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1068 del 20/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 1068 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA

sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:
GALASSO Leonardo (GLS

LRD 53C13 G942V), rappresentato e

difeso, per procura

speciale in calce al ricorso,

dall’Avvocato Mariano

Ferri, elettivamente domiciliato in

Roma, via Cipro n. 63, presso la famiglia Ferri-Paciotti;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro

pro

tempore,

rappresentato e difeso

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
– resistente –

224 2 113
/

Data pubblicazione: 20/01/2014

avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro
depositato in data 20 gennaio 2012.
Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.

sentito

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Luigi Salvato, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 12 aprile 2011
presso la Corte d’appello di Catanzaro, Galasso Leonardo
chiedeva la condanna del Ministero dell’economia e delle
finanze al pagamento del danno non patrimoniale derivato
dalla irragionevole durata di un giudizio iniziato dinnanzi
al TAR della Basilicata con ricorso notificato il 26
febbraio 1999 ed ancora pendente alla data di proposizione
della domanda di equa riparazione;
che l’adita Corte d’appello, stimata la durata
ragionevole del giudizio presupposto in due anni, riteneva
che il ritardo di cui tenere conto fosse di circa nove
anni, in relazione ai quali riconosceva al ricorrente un
indennizzo che, tenuto conto della esiguità del valore
della posta in gioco, liquidava in euro 1.500,00
complessivi (euro 100,00 per i primi tre anni e euro 200,00
per i restanti sei), oltre agli interessi legali dalla
domanda al saldo;

2

Stefano Petitti;

che per la cassazione di questo decreto Galasso
Leonardo ha proposto ricorso sulla base di un motivo;
che, disposta la rinnovazione della notificazione del
ricorso perché effettuata presso l’Avvocatura distrettuale

dello Stato, l’intimato Ministero ha resistito con
controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale
affidato ad un motivo.
Considerato

che il Collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con l’unico motivo di ricorso Galasso Leonardo
denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2
della legge n. 89 del 2001 e dell’art. 6, par. l, della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dolendosi della
statuizione della Corte d’appello in ordine alla
determinazione dell’indennizzo, ingiustificatamente
inferiore agli standards di liquidazione applicati in sede
europea e dalla stessa giurisprudenza di questa Corte;
che il Ministero, con l’unico motivo del ricorso
incidentale, deduce violazione e falsa applicazione degli
artt. 2 e ss. 411a legge n. 89 del 2001, dell’art. 54 del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 133 del 2008, nel testo
risultante dalle ulteriori modificazioni apportate

3

dello Stato di Catanzaro e non presso l’Avvocatura generale

dall’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del
2010, e dell’art. 112 cod. proc. civ., dolendosi del fatto
che, essendo la domanda di equa riparazione stata
depositata nel 2011, la Corte d’appello non abbia

giudizio presupposto l’istanza di prelievo era stata
depositata solo in data 14 dicembre 2011, con conseguente
improponibilità per il periodo precedente;
che deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione
di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa
erariale sul rilievo che il ricorso è stato consegnato per
la notifica il l ° dicembre 2012, laddove il termine di cui
all’art. 327 cod. proc. civ. (di sei mesi, trattandosi di
giudizio di equa riparazione iniziato dopo il 4 luglio
2009) era scaduto il 20 luglio 2012;
che l’amministrazione contro„ricorrente non considera,
infatti, che il ricorrente ha effettuato una prima
notificazione presso l’Avvocatura distrettuale in data 21
maggio 2012 e che di tale notificazione, rilevata la
nullità, è stata disposta la rinnovazione, con la
conseguenza che, una vota eseguita, come nella specie, una
nuova notificazione valida nel termine all’uopo assegnato,
non può essere dichiarata la inammissibilità della
impugnazione (Cass. n. 28640 del 2011);

dichiarato la domanda stessa improcedibile perché nel

che il ricorso incidentale, all’esame del quale deve
procedersi in via prioritaria per ragioni di ordine logico,
è infondato;
che, invero, la proposizione della domanda di equa

giudizio presupposto, ancora pendente alla data del 16
settembre 2010 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 104
del 2010), sicché risulta osservata la condizione di
proponibilità introdotta dall’art. 54 del decreto-legge n.
112 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n.
133 del 2008, nel testo risultante dalle ulteriori
modificazioni apportate dall’art. 3, comma 23,
dell’Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010;
che è del resto priva di fondamento la pretesa
dell’amministrazione di espungere dal computo della durata
irragionevole del giudizio amministrativo presupposto il
periodo precedente al deposito della istanza di prelievo;
che il ricorso principale è invece fondato;
che infatti, se è vero che il giudice nazionale deve,
in linea di principio, uniformarsi ai criteri di
liquidazione elaborati dalla Corte Europea dei diritti
dell’uomo (secondo cui, data l’esigenza di garantire che la
liquidazione sia satisfattiva di un danno e non
indebitamente lucrativa, la quantificazione del danno non
patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a euro

riparazione è stata preceduta dalla proposizione, nel

750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre
anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a
euro 1.000,00 per quelli successivi), permane tuttavia, in
capo allo stesso giudice, il potere di discostarsene, in

peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi
concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali
deve dar conto in motivazione (Cass. 18617 del 2010; Cass.
17922 del 2010);
che, nella specie, la Corte d’appello ha motivato lo
scostamento dagli ordinari i criteri di determinazione
dell’indennizzo facendo riferimento alla esiguità della
posta in gioco;
che tuttavia lo scostamento operato dalla Corte
territoriale appare non ragionevole, essendo la stessa
pervenuta al riconoscimento di un indennizzo meramente
simbolico;
che in proposito, occorre rilevare che, con riferimento
ai giudizi amministrativi di durata irragionevole, questa
Corte, in applicazione dei criteri elaborati dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo (decisioni Volta et autres c.
Italia, del 16 marzo 2010 e Falco et autres c. Italia,

del

6 aprile 2010; Cass., 18 giugno 2010, n. 14753; Cass., 10
febbraio 2011, n. 3271; Cass., 13 aprile 2012, n. 5914), è

6

misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle

solita liquidare un indennizzo che corrisponde a circa
500,00 euro per anno di irragionevole durata;
che, rigettato il ricorso
principale deve quindi essere

incidentale,

il ricorso

accolto, con

conseguente

che non essendo tuttavia

necessari

ulteriori

accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.;
che, invero, avuto riguardo alla accertata violazione
della ragionevole durata del giudizio presupposto per nove
anni e alla natura del giudizio presupposto, al ricorrente
va riconosciuto un indennizzo pari ad euro 4.500,00
determinato sulla base dell’indicato parametro di 500,00
euro per anno di ritardo;
che il Ministero dell’economia e delle finanze va
dunque condannato al pagamento, in favore del ricorrente,
della somma di euro 4.500,00, oltre agli interessi legali
dalla data della domanda al saldo;
che il Ministero deve essere altresì condannato al
pagamento delle spese dell’intero giudizio, che si
liquidano in dispositivo, avuto riguardo alla operata
rideterminazione dell’importo dovuto al ricorrente;
che le spese, come liquidate, devono essere distratte
in favore del difensore del ricorrente, Avvocato Mariano
Ferri, per dichiarato anticipo.

cassazione del decreto impugnato;

PER QUESTI

moTrvI

La Corte rigetta il ricorso incidentale, accoglie
quello principale; cassa il decreto impugnato e, decidendo
nel merito, condanna il Ministero dell’economia e delle

somma di euro 4.500,00, oltre agli interessi legali dalla
data della domanda al saldo; condanna altresì il Ministero
al pagamento delle spese dell’intero giudizio, che liquida,
quanto al grado di merito, in euro 873,00, di cui euro
50,00 per esborsi, euro 445,00 per diritti ed euro 378,00
per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di
legge, e, quanto al giudizio di legittimità, in euro 292,50
per compensi, oltre ad euro 100,00 per esborsi e agli
accessori di legge. Dispone la distrazione delle spese,
come liquidate, in favore del difensore del ricorrente,
Avvocato Mariano Ferri, antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione,
il 5 novembre 2013.

finanze al pagamenti, in favore di Galasso Leonardo, della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA