Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1068 del 17/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1068 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 16763-2017 proposto da:
HABIS UDDIN HAWLADER SOHEL, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO
FRATERNALE;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
ANCONA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 17/01/2018

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

controricorrente –

avverso la sentenza n. 718/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 10/05/2017;

partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI.
Rilevato che:
Habis Uddin Hawlader Sohel ha proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 718/2017,
depositata il 10 maggio 2017, con la quale l’appello dell’odierno
ricorrente – avverso la decisione di prime cure che aveva rigettato la
domanda per il riconoscimento della Protezione Internazionale veniva dichiarato inammissibile, poiché proposto oltre il termine di
trenta giorni, previsto dall’art. 3 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150;
l’intimato Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il
riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona ha replicato
con controricorso;
Considerato che:
secondo l’insegnamento tradizionale di questa Corte, l’appello, ex art.
702 “quater” cod. proc. civ., contro il provvedimento reiettivo del
ricorso avverso il diniego di riconoscimento della Protezione
Internazionale, e nei confronti degli altri provvedimenti in materia di
immigrazione ex art. 19 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, va
proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicchè la verifica
della tempestività dell’impugnazione va effettuata calcolandone il
termine di trenta giorni – previsto dall’art. 702 quater, primo comma,
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

cod. proc. civ. – dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte
appellata (Cass. 15/12/2014, 26326; Cass. 26/06/2014, n. 14502;
Cass. 06/07/2016, n. 13815; cfr. pure, sull’appello nel procedimento
sommario di cognizione, Cass. Sez. U. 10/02/2014, n. 2907);
tale indirizzo non è inciso dalle modifiche apportate all’art. 19 del d.l.

l’improprio riferimento al termine «ricorso» è effettuato ai soli fini
della disciplina della durata del procedimento, senza alcuna espressa
deroga al rinvio al rito sommario di cognizione (cfr. Cass.
11/09/2017, n. 21031; Cass. 11/09/2017, n. 21030; Cass.
13/07/2017, n. 17420);
nel caso concreto, dall’esame del ricorso e dell’impugnata sentenza si
desume che l’atto di appello (in forma di citazione) era stato
notificato entro i trenta giorni (il 12 luglio 2016) successivi alla
comunicazione dell’ordinanza (avvenuta il 13 giugno 2016) e che la
citazione era stata, poi, depositata il 19 luglio 2016;
è da reputarsi, pertanto, erronea la statuizione di inammissibilità
dell’appello emessa dalla Corte territoriale, atteso che il termine di
trenta giorni per il gravame – ai sensi dell’art. 702 quater cod. proc.
civ. – doveva essere computato, nella specie, con riguardo alla
notifica dell’atto di citazione e non al suo deposito, giacchè l’appello,
come dianzi detto, andava proposto con citazione e non con ricorso;
Ritenuto che:
in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza debba essere,
pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa
composizione, che dovrà procedere all’esame del merito della
controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti;
P.Q.M.

3

n. 150 del 2011 dall’art. 27 del d.l. n. 142 del 2015, laddove

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte
d’appello di Ancona in diversa composizione, cui demanda di
provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 21/11/2017.

li Presidente

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