Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10679 del 23/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10679 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 19418-2013 proposto da:
INPS

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE, in persona del Direttore Centrale Entrate e legale
rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore della
SOCIETÀ’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS
(SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA
D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE,
LELIO MARITATO giusta mandato speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –

FONDIARIA SAI SPA, in persona del suo procuratore speciale,
elettivamente domiciliata in RONIA, LUNG.RE DEI MELLINI 24,

Data pubblicazione: 23/05/2016

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO NICOLETTI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO GABBA
giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso
incidentale;

contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del Direttore Centrale Entrate e legale
rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore della
SOCIETÀ’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS
(SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROALA., VIA CESARE
BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA
D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE,
LELIO MARITATO giusta mandato speciale in calce al controricorso
e ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorrente incidentale nonchè contro
EQUITALIÀ CENTRO SPA;

– intimata avverso la sentenza n. 155/2013 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 05/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l’Avvocato Giuseppe Matano (delega avvocato Antonino Sgroi)
difensore del controricorrente e ricorrente incidentale che si riporta
agli scritti.
Ric. 2013 n. 19418 sez. ML ud. 17-03-2016
-2-

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Svolgimento del processo e motivi della decisione

i.

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a

seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal

2.

UNPS impugnava, dinanzi la Corte d’Appello di Firenze, la

sentenza del locale Tribunale che aveva accolto l’opposizione a cartella
esattoriale proposta, dalla Fondiaria SAI S.p.A., avverso l’iscrizione a
ruolo di sanzioni ed interessi, di cui le era stato intimato il pagamento,
per il ritardato versamento, con riferimento ad un lavoratore, dei
contributi relativi al periodo compreso fra il licenziamento e la
pronuncia della sentenza di annullamento e reintegrazione nelle
mansioni.
3.

In sostanza l’INPS contestava il pagamento delle dette somme

solo dopo la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e non
già alle scadenze previste per il relativo versamento.
4.

Resisteva la società appellata che, in particolare, ribadiva di non

potersi addebitare, nella specie, il mancato o ritardato pagamento di
contributi, trattandosi di obbligo contributivo scaturito da un
provvedimento giudiziale, successivo al maturare delle singole
scadenze.
5.

La Corte d’Appello di Firenze respingeva l’appello ritenendo, per

quanto qui interessa, non configurabile un ritardato adempimento
dell’obbligazione contributiva e non dovute, pertanto, le sanzioni.
6.

Per la cassazione di tale sentenza, l’I.N.P.S., anche quale

procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., propone ricorso affidato ad
unico motivo.

Ric. 2013 n_ 19418 sez. ML – tic]. 17-03-2016
-3-

Collegio.

7.

La Fondiaria Sai s.p.a. ha resistito, con controricorso, e proposto

ricorso incidentale condizionato, cui ha resistito l’INPS.
8.

Equitalia Centro s.p.a. (già Equitalia Cerit s.p.a.)

è rimasta

intimata.
9.

L’Istituto denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. 23

20 maggio 1970, n. 300, art. 18 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).
10. L’INPS ravvisa comunque, nella specie, un ritardo
(nell’adempimento dell’obbligazione contributiva) imputabile al datore
di lavoro, per avere intimato un licenziamento illegittimo:
l’impugnazione giudiziale del licenziamento non estingue il rapporto
di lavoro ma lo rende quiescente sino alla pronuncia giudiziale, con
conseguente obbligo di corrispondere i contributi in caso di
annullamento del recesso (come stabilito dalla Corte di legittimità, con
sentenza n. 402/12).
11. Il ricorso principale è qualificabile come manifestamente
infondato, come già deciso da questa Corte, con sentenza n. 10971 del
2015, in conformità con l’arresto delle Sezioni unite, n. 19665 del 2014.
12.

“In materia deve registrarsi un contrasto giurisprudenziale, poi

risolto dalle sezioni unite di questa Corte con sentenza 18.9.14 n.
19665.
13. Ed invero mentre con sentenza n. 7934/09 si era affermato che
l’omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo compreso tra
il licenziamento, dichiarato illegittimo, e la reintegrazione non rientra
in alcuna delle fattispecie di evasione o omissione sanzionate dalla L.
23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 217 e segg, applicabile

rafi.one

temporis (come nel caso oggi in esame), né alcuna sanzione può essere
irrogata per il ritardato versamento adducendo l’efficacia retroattiva
che esplica la reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo, atteso
Ric. 2013 n. 19418 sez. ML – ud. 17-03-2016
-4-

dicembre 2000, n. 388, art. 116, commi 8 e 9, in connessione con la L.

che il rapporto assicurativo non è assistito dalla medesima fidi° iuris che
caratterizza il rapporto di lavoro (che si considera, de iure, come mai
interrotto); con successive pronunce questa Corte ha affermato che la
pronuncia d’illegittimità del licenziamento ha effetti retroattivi, che
comportano la non interruzione del rapporto di lavoro, assicurativo e

l’obbligo di versare all’ente previdenziale i contributi assicurativi per
tutta la durata del periodo e l’eventuale ritardo, che, dipendendo da un
atto illegittimo dello stesso datare di lavoro, non può reputarsi
giustificato, comporta l’applicazione delle sanzioni civili previste dalla
L. n. 388 del 2000, art. 116, commi 8 e 9 (Cass. a 23181/13 e n.
402/12).
14.

Con la citata pronuncia resa a sezioni unite (n. 19665/2014)

questa Corte ha risolto il contrasto affermando che in tema di
reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi
della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 anche prima delle modifiche
introdotte dalla L. 28 giugno 2012, n. 92 (nella specie, inapplicabili

ratione temporis), occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali,
tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una
sentenza dichiarativa, e l’annullabilità del licenziamento privo di giusta
causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva:
nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione

contributiva del lavoratore “ora per allora”, deve pagare le sanzioni
civili per omissione L. 23 dicembre 2000, n. 388, ex art. 116, comma 8,
lett. a; nel secondo caso, il datore di lavoro non è soggetto a tali
sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della mora debendi
nelle obbligazioni pecuniarie, fermo che, per il periodo successivo
all’ordine di reintegra, sussiste l’obbligo di versare i contributi
periodici, oltre al montante degli arretrati, sicché riprende vigore la
Ric. 2013 n. 19418 sez. MI ud. 17-03-2016
-5-

previdenziale; ne consegue che il datore di lavoro ha, pertanto,

disciplina ordinaria dell’omissione e dell’evasione contributiva» (così
Cass. n. 10971/2015 tit.).
15. Nella specie risulta dagli atti, e dalle deduzioni dell’INPS, che il
giudice del lavoro annullò il licenziamento in questione, con
pronuncia, dunque, costitutiva, con la conseguenza applicazione della

esclusione della configurabilità di un ritardo nel versamento dei
contributi

previdenziali

successivamente

alla

sentenza

di

reintegrazione.
16. Risulta, pertanto, conforme a diritto la sentenza impugnata.
/Z 11 rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento di quello
incidentale in quanto condizionato, essendo stato proposto dalla parte
interamente vittoriosa in appello.
18. Sussistono giustificati motivi, in considerazione della
controvertibilità delle questioni dibattute tanto da richiedere
l’intervento delle Sezioni unite della Corte, in epoca successiva al
deposito del ricorso in esame, per la compensazione tra le parti delle
spese del giudizio.
19. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo
posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo
introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (sulla

ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle
numerose successive conformi).
20.

Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente

impugnatoria) da rigettarsi integralmente, deve provvedersi in
conformità.

Ric. 2013 n. 19418 sez. ML – ud. 17-03-2016
-6-

comune disciplina della mora debendi nelle obbligazioni pecuniarie ed

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; spese
compensate. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del

quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 17 marzo 2016

DEPOSITATO IN CANCEL1MA

ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

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