Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10679 del 04/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 04/05/2010), n.10679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.I.M. s.r.l., in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in Roma, via Sicilia 66, presso gli avv.ti Fantozzi

Augusto, Francesco Giuliani e Roberto Esposito, che la rappresentano

e difendono, unitamente all’avv. Aldo Percoco, giusta delega in atti;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Basilicata n. 135/3/07 del 22/10/07;

udito l’avv. Roberto Esposito.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380- bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contro un avviso di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP. La società resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale.

I ricorsi contengono due motivi ciascuno. Possono essere trattati in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5), e rigettati entrambi per manifesta infondatezza, previa riunione, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta il vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), quanto alla parte di sentenza motivata con integrale rinvio alla pronuncia di primo grado.

Il mezzo è inammissibile.

A parte che la ricorrente sembra piuttosto denunciare la nullità, in parte qua, della sentenza per omessa motivazione, va considerato che la sentenza di primo grado, richiamata, è riprodotta nel corpo della decisione e che la ricorrente non indica, se non in maniera del tutto generica, quali fossero i motivi di appello di cui il giudice di secondo grado non avrebbe dato adeguato conto.

Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione di Legge, l’Agenzia censura la sentenza impugnata, quanto alla declaratoria di illegittimità del recupero a tassazione dell’importo della cessione effettuata dalla VIM alla controllata DIMESAN (punto 11), in quanto motivata con l’assunto che l’ufficio non avrebbe provato che ®la transazione sia di fatto avvenuta a prezzo diverso da quello annotato nei documenti contabili”. Assume l’Agenzia che viceversa l’onere di fornire una giustificazione razionale della propria scelta graverebbe sull’imprenditore che abbia posto in essere un comportamento antieconomico.

Il mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Data la motivazione censurata, non è dato comprendere, nè la ricorrente lo spiega, in che modo la questione si intersechi con la problematica relativa alle operazioni antieconomiche. In ogni caso non è chiarito da quale atto del processo risulti pacifica l’antieconomicità dell’operazione di cui si tratta.

In via di ricorso incidentale la società, con i due motivi, denuncia vizi di motivazione quanto alle riprese nn. 12 e 13.

Entrambi i motivi sono inammissibili, essendo oggetto di censura non l’iter logico seguito dal giudicante (nel che si sostanzia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5) bensì la stessa soluzione di merito accolta”;

che le parti non hanno presentato memorie; che il collegio condivide la proposta del relatore; che pertanto i ricorsi, preliminarmente riuniti ex art. 335 cod. proc. civ., vanno rigettati con compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010

 

 

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