Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10678 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11034-2010 proposto da:

G.A., legale rappresentante della SAMA SRL, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 909, presso lo studio

dell’avvocato SARINA PRIMAVERA, rappresentato e difeso dall’avvocato

BUCCERONI FRANCESCO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO SPA (OMISSIS) in persona del suo procuratore, nella

sua qualità di procuratrice di Intesa Sanpaolo SpA e Capogruppo del

Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VITTORIO VENETO 108, presso lo studio dell’avvocato MALIZIA

ROBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato LEOPIZZI MARIA

ANTONELLA (dello Studio Legale Malizia e Associati), giusta procura

speciale alle liti in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

ITALFONDIARIO SPA (OMISSIS) quale mandataria di SPV IEFFE DUE

SRL nella sua qualità di titolare dei crediti (che ne ha affidato la

gestione ed il recupero all’Italfondiario SpA) in persona del suo

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII

n. 384, presso lo studio dell’avvocato PICOZZI MARCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato PICOZZI ALESSANDRO, giusta procura speciale alle

liti in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

SOGET SPA, CONDOMINIO (OMISSIS), FALLIMENTO

DIMA SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 716/2009 del TRIBUNALE di CHIETI del 22.9.09,

depositata il 13/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CECCHERINI Aldo;

udito per la controricorrente (Italfondiario SpA) l’Avvocato

Cecinelli Guido (per delega avv. Leopizzi Maria Antonella) che si

riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

Rosario Giovanni che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis c.p.c.:

Con sentenza in data 13 ottobre 2009, il Tribunale di Chieti, pronunciandosi sull’opposizione proposta il 7 maggio 2007 da SAMA s.r.l. all’esecuzione immobiliare intrapresa dalla Italfondiario s.p.a., procuratrice della SPV IEFFE DUE s.r.l., quale terzo proprietario dei beni pignorati, sugli stessi beni, la respinse.

Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre la società soccombente, con atto notificato il 19 aprile 2010, per due motivi.

IEFFE DUE s.r.l., rapp.ta dalla procuratrice Italfondiario s.p.a., e Italfondiario s.p.a. resistono con separati controricorsi.

Il ricorso potrà essere deciso in camera di consiglio se saranno condivise le considerazioni che seguono. Il ricorso in esame è stato proposto contro la sentenza emessa dal Tribunale di Chieti nel giudizio di opposizione all’esecuzione immobiliare sui beni pignorati instaurato dal terzo proprietario, che deduce la prescrizione dei diritti fatti valere. La parte si è avvalsa dell’art. 616 c.p.c., che nella sua formulazione originaria disponeva, con il suo ultimo periodo, che la causa è decisa con sentenza non impugnabile.

L’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c. è stato abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2, con la conseguenza che la sentenza pronunciata in esito all’opposizione all’esecuzione è soggetta agli ordinari mezzi di gravame, e quindi è appellabile. La norma, nel nuovo testo risultante, è applicabile ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della novella n. 69 del 2009.

L’applicabilità della nuova disposizione al presente giudizio comporta l’inammissibilità del ricorso diretto per cassazione avverso la sentenza pronunciata in primo grado dal tribunale. Si propone pertanto di dichiarare il ricorso inammissibile, a norma dell’art. 375 c.p.c., n. 1.

2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti. La società contro-ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso, la relazione e la memoria depositata, e ha condiviso il contenuto e le conclusioni della relazione.

4. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sostenute dalle parti controricorrenti Italfondiario s.p.a., e SPV IEFFE DUE s.r.l. rapp.ta dalla procuratrice Italfondiario s.p.a. sono a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, per ciascuna delle due parti controricorrenti, Italfondiario s.p.a., e SPV IEFFE DUE s.r.l.

rapp.ta dalla procuratrice Italfondiario s.p.a..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione della Corte Suprema di Cassazione, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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