Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10678 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/06/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 05/06/2020), n.10678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24620/2019 proposto da:

C.O., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO GREGORACE,

presso il cui studio a Roma, via della Giuliana 32, elettivamente

domicilia

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi

12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il DECRETO n. 3949/2019 del TRIBUNALE DI VENEZIA, depositato

l’8/5/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/12/2019 dal Consigliere Dott. DONGIACOMO

GIUSEPPE;

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.O., con ricorso notificato in data 7/6/2019, ha chiesto la cassazione del decreto pronunciato dal tribunale di Venezia in data 8/5/2019.

Il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso notificato in data 17/7/2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte prende atto che il ricorso non è stato depositato in cancelleria nel termine di venti giorni dalla sua notificazione stabilito dall’art. 369, comma 1, c.p.c. ed è, quindi, improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’improcedibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al Ministero le spese di lite, che liquida in Euro 2.050,00 per compenso, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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