Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10678 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.03/05/2017),  n. 10678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13501/2016 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO

2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CRESTI (studio SORDO),

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO LORENZINI;

– ricorrente –

contro

SUITE IN TUSCANY SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

LUCIA SECCHI TARUGI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 99/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 29/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con ordinanze rese in data 8/1/2014 e 25/2/2014, il Tribunale di Siena ha dichiarato l’estinzione per cessata materia del contendere (con contestuale cancellazione della causa dal ruolo) del processo introdotto dalla Suite in Tuscany s.r.l. ai fini della convalida dello sfratto per morosità intimato nei confronti di G.A., titolare della ditta individuale Suite d’Artista, conduttore di un immobile della società attrice;

che sull’appello proposto dalla Suite in Tuscany s.r.l. avverso le richiamate ordinanze, la Corte d’appello di Firenze, rilevata la nullità del provvedimento di estinzione, siccome emesso illegittimamente senza che fosse stata esaurita la delibazione del petitum proposto dalle parti, ha comunque proceduto al giudizio nel merito delle domande proposte dalle parti, dichiarando la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del convenuto, condannandolo al rilascio degli immobili;

che G.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;

che la Suite in Tuscany s.r.l. resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della Camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la controricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di ricorso, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 308 c.p.c., comma 2 e art. 354 c.p.c., avendo la corte territoriale erroneamente giudicato nel merito la controversia tra le parti dopo aver riconosciuto la nullità del provvedimento di estinzione del giudizio, omettendo di disporre la rimessione della causa dinanzi al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c.;

che il motivo è manifestamente infondato;

che, infatti, al caso di specie trova applicazione il principio già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio nella sua interezza, ritenendo di doverne assicurare continuità) ai sensi del quale, la norma dell’art. 354 c.p.c., comma 2, nella parte in cui dispone che il giudice d’appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull’estinzione del processo a norma e nelle forme dell’art. 308 c.p.c., dev’essere riferita alla statuizione di estinzione del processo erroneamente adottata dal giudice di primo grado con riferimento alle specifiche ipotesi di estinzione del processo per inattività delle parti previste dall’art. 307 c.p.c.;

che, nel caso di specie, viceversa, l’ordinanza di estinzione del procedimento per convalida di sfratto adottata dal primo giudice dev’essere qualificata (al di là della relativa correttezza sostanziale) come provvedimento di merito recante l’implicita dichiarazione di esclusione della risoluzione del contratto per effetto dell’avvenuta sanatoria della morosità nel termine di grazia, secondo l’espressa previsione della L. n. 392 del 1978, art. 55, comma 5, essendo conseguentemente equiparabile a una pronuncia di rigetto della domanda di risoluzione del contratto di locazione insita nell’intimazione di sfratto per morosità (cfr. Sez. 3, Sentenza del 18/10/2001 n. 12743);

che, pertanto, del tutto correttamente, il giudice d’appello, rilevato il mancato esaurimento della delibazione del petitum proposto dalle parti, ha comunque proceduto al giudizio nel merito delle relative domande, dichiarando la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del convenuto, condannandolo al rilascio degli immobili;

che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 667 e 426 c.p.c., avendo la corte territoriale erroneamente omesso di concedere alle parti il richiesto termine per il deposito di memorie integrative;

che la censura è radicalmente inammissibile per carenza di interesse, avendo il ricorrente trascurato di individuare, in modo puntuale e analitico, lo specifico pregiudizio concretamente sofferto per effetto dell’asserita violazione delle proprie prerogative processuali;

che, con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 667 e 426 c.p.c., nonchè per omesso esame di un fatto decisivo controverso e omessa motivazione, per avere la corte d’appello respinto la domanda riconvenzionale del G. sull’erroneo presupposto della mancata dimostrazione dell’accordo tra le parti circa l’esecuzione, da parte del conduttore, di lavori all’interno dell’immobile locato;

che, con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi e di motivazione, per avere la corte d’appello trascurato di condurre la valutazione comparativa degli inadempimenti di entrambe le parti contrattuali, ai fini della pronuncia sulla risoluzione del contratto di locazione;

che sia il terzo che il quarto motivo sono inammissibili;

che, al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), il ricorrente si sia sostanzialmente spinto a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione;

che, in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente il G. nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

che, quanto al profilo del vizio di motivazione, lo stesso si è spinto a delineare i tratti di un vaglio di legittimità esteso al riscontro di pretesi difetti o insufficienze motivazionali (nella prospettiva dell’errata interpretazione o configurazione del valore rappresentativo degli elementi di prova esaminati in relazione all’atteggiarsi concreto dei rapporti intercorsi tra le parti e alla valutazione, nel merito, dei rispettivi inadempimenti) del tutto inidonei a soddisfare i requisiti imposti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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