Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10677 del 23/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10677 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di Bologna
con ordinanza n. R.G. 10895/2014 depositata il 27/05/2015 nel
procedimento pendente tra:
CISSE ALPHA;
ALICE SOCIETA COOPERATIVA;
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. PAOLA
MASTROBERARDINO che chiede che la Corte di Cassazione, in accoglimento
del sollevato conflitto, dichiari la competenza del Tribunale di Reggio Emilia
in funzione del giudice del lavoro;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alpha Cisse impugnava ai sensi dell’art. 1 comma 48 della legge n. 92 del
2012 il licenziamento e la contestuale esclusione dalla società cooperativa
Alice, deducendo che il rapporto associativo era simulato, e che si era
risolto per effetto del licenziamento illegittimamente irrogato.
La Società cooperativa Alice si costituiva eccependo l’incompetenza dei
giudice del lavoro di Reggio Emilia adito per essere competente il Tribunale
di Bologna sezione delle imprese.

93_58

Data pubblicazione: 23/05/2016

Riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Bologna, quel giudice,
ritenendosi a sua volta incompetente, ha sollevato regolamento di
competenza di ufficio ai sensi dell’art. 45 cod.proc.civ..
Il Procuratore generale ha concluso per la competenza del giudice del lavoro
di Reggio Emilia.
Nessuna delle parti ha depositato scritture difensive o documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE

alla quale va data continuità(cfr. Cass. n. 19975 del 2015 e già n. 24917
del 2014) la determinazione del giudice competente deve essere compiuta
avendo a riferimento il petitum e la causa petendi
Le controdeduzioni del convenuto rilevano soltanto quando rendono
evidente che la prospettazione attorea costituisce mero artificio verbale,
tendente a portare la causa davanti a un giudice diverso da quello naturale.
Spetta poi al giudice del merito, una volta radicata la controversia,
pronunziarsi sul fondamento delle domande e delle eccezioni, senza essere
vincolato dalle qualificazioni giuridiche sostenute dalle parti (cfr. in tal senso
Cass. n. 1046 del 1981, n. 1698 dei 1982 e Cass. n. 8189 del 2012, n.
9028 del 2014 oltre a quelle già citate).
Qualora poi il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa venga
risolto per due cause concorrenti che traggono origine da una stessa
condotta, incidente sia sugli obblighi statutari che sui doveri di correttezza,
buona fede e lealtà del lavoratore, il concorso dell’impugnativa della
delibera di esclusione e del provvedimento di licenziamento configura
un’ipotesi di connessione di cause, una con riflessi sul rapporto
mutualistico, l’altra su quello lavorativo, che in forza dell’art. 40, comma 3,
c.p.c., determina la competenza del giudice del lavoro (cfr. Cass. n. 19975
del 2015 e già n. 24917 del 2014).
Orbene nel caso in esame la controversia è stata instaurata ai sensi dell’art.
1 comma 48 della legge 28 giugno 2012 n. 92 per sentir accertare e
dichiarare la illegittimità del licenziamento intimato dalla cooperativa,
previa verifica della simulazione del rapporto associativo, ed ottenere le
tutele previste dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970.
La causa petendi della domanda azionata da Errafa Youness attiene
all’accertamento della sussistenza tra le parti di un ordinario rapporto di
lavoro subordinato con simulazione del rapporto societario. Il petitum è poi
l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e comunque la tutela dell’art.

kic. 2015 n.14699 sez. ML ud. 19-04-2016

-2-

Tanto premesso va rilevato che secondo la giurisprudenza di questa Corte

18 della legge n. 300 del 1970 che presuppone anch’essa l’esistenza di un
rapporto di lavoro subordinato.
Con la domanda di accertamento della simulazione del rapporto associativo
non viene introdotta una causa di natura mutualistica ma piuttosto una
controversia che mira proprio, e specificatamente, all’accertamento
dell’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato in relazione al
quale la competenza è del giudice del lavoro.

controversie aventi un oggetto riconducibile nell’alveo della prestazione
mutualistica e, peraltro, nel caso in cui si determini una connessione tra
cause aventi ad oggetto l’accertamento dell’esistenza o meno di un rapporto
mutualistico e cause aventi ad oggetto quello lavorativo, opera l’art. 40,
terzo comma, cod. proc. civ., che fa salva l’applicazione del rito speciale
quando una di esse rientri tra quelle di cui agli artt. 409 e 442 cod. proc.
civ..
La regola è dettata in funzione di dare preminenza ad interessi di rilevanza
costituzionale e ciò spiega la prevalenza del rito speciale del lavoro su
quello ordinario, allorché la connessione riguardi una controversia rientrante
tra quelle previste dall’art. 409 cod. proc. civ. (cfr. in questo senso oltre a
quelle già citate anche Cass. n. 25237 del 2014).
Tali principi valgono anche nel nuovo contesto normativa segnato dalla
legge n. 27/12, poiché il principio della vis attractiva del rito del lavoro
costituisce una regola a cui deve riconoscersi carattere generale e
preminente per gli interessi di rilevanza costituzionale che la norma
processuale è preordinata a garantire ed è in conformità ad esso che si
deve provvedere all’interpretazione della locuzione “ragioni di connessione”
di cui al d. Igs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, terzo comma, nel senso che
il regime della connessione, ove riferibile al cumulo di cause relative al
rapporto mutualistico e al rapporto lavorativo, comporta il radicamento
della competenza per le cause connesse dinanzi al giudice del lavoro.
In mancanza di una espressa deroga al principio generale della prevalenza
della competenza del giudice del lavoro di cui all’art. 40, terzo comma, cod.
proc. civ. e comunque in una lettura costituzionalmente orientata della
nuova disciplina normativa, deve ritenersi che la nuova norma abbia
introdotto ipotesi speciali di modificazione della competenza per ragioni di
connessione, determinando un’attrazione a favore delle sezioni specializzate
anche di cause che, se non fossero connesse a quelle di loro competenza,

Ric, 2015 n. 14699 sez. ML – ozi 19-04-2016
-3-

L’ambito della competenza del giudice ordinario, infatti, è circoscritto alle

non sarebbero a loro attribuite, ma con il limite rappresentato dalla
connessione con le cause demandate alla cognizione del giudice del lavoro,
poiché in tale ipotesi torna a prevalere la speciale competenza per
connessione di cui al terzo comma, seconda parte, dell’ad. 40 cod. proc.
civ. (cfr. Cass. n. 24917 e 25237 del 2014 cit.).
In conclusione, ed alla luce delle esposte considerazioni va dichiarata la
competenza del Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro

Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva di tal che non occorre
provvedere sulle spese del presente regolamento
P.Q.M.
La Corte, dichiara la competenza del Tribunale di Reggio Emilia, giudice del
lavoro.
Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2016

llFu

avanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA