Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10677 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7362-2010 proposto da:

M.P., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

MINISTERO GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

sul ricorso 11164-2010 proposto da:

M.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 3, presso lo studio dell’avvocato

TOGNON GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato FIORILLO

ERNESTO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il Decreto n. 173/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 12.10.09, depositato il 16/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CECCHERINI Aldo;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

Rosario Giovanni.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis c.p.c.:

Con Decreto 16 ottobre 2009, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha accolto la domanda proposta dal signor M.P., con ricorso notificato il 10 ottobre 2008, di equa riparazione per l’eccessiva durata di una causa svoltasi davanti al Tribunale prima e alla Corte d’appello di Messina poi, cominciata con citazione notificata il 30 ottobre 1989 e conclusa con la sentenza di appello depositata il 19 gennaio 2007 e non notificata.

La corte territoriale ha accertato che:

a) la ragionevole durata del processo, tenuto conto del fatto che non si presentava di particolare complessità, sarebbe stata di cinque anni per i due gradi;

b) dalla durata del processo dovevano detrarsi, siccome non imputabili all’amministrazione giudiziaria, venti mesi per nove rinvii chiesti dalle parti, e quattro mesi trascorsi tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la sua notificazione ad istanza del M.;

c) il danno anteriore al decennio precedente la notifica del ricorso era prescritto;

d) l’irragionevole durata del processo presupposto era stata pertanto di dieci anni, due mesi e venti giorni, ma dei danni ad essa riferibili quelli maturati anteriormente al decennio precedente la notifica del ricorso, vale a dire ventitre mesi, erano prescritti;

e) il danno non patrimoniale, costituito dall’applicazione da parte del giudice del processo presupposto della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis invece che del criterio del valore venale del bene, non era una conseguenza diretta e immediata della violazione del termine ragionevole di durata del processo;

f) i danni non patrimoniali, in ragione di otto anni, tre mesi e dieci giorni di durata irragionevole, dovevano essere liquidati in Euro 8.052,79, oltre agli accessori.

Per la cassazione del decreto, non notificato, il signor M. ha notificato un ricorso, non depositato, al quale il Ministero ha resistito con controricorso (n. 7362/2010). Successivamente la stessa parte ha notificato il ricorso il 30 aprile 2010, per due motivi. Ad esso il Ministero resiste con controricorso notificato il 9 giugno 2010.

Il ricorso potrà essere deciso in camera di consiglio se saranno condivise le considerazioni che seguono.

I due fascicoli, concernenti il medesimo ricorso, devono essere riuniti.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 6, p.1 della Convenzione Europea dei diritti e delle libertà fondamentali, nella liquidazione del danno non patrimoniale.

La censura in esame è manifestamente infondata, avendo il giudice di merito applicato, nella liquidazione dell’equa riparazione, il criterio, conforme alla giurisprudenza della CEDU, di Euro 1.000,00 per ogni anno.

Il secondo motivo, posto sotto la rubrica della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, verte sulla quantificazione del ritardo irragionevole.

Il motivo è inammissibile, perchè, senza considerare che il giudice di merito ha applicato la prescrizione ai danni maturati anteriormente al decennio precedente la notifica del ricorso, assume che il giudice di merito avrebbe determinato in cinque anni il ritardo imputabile alle parti, in contrasto con il decreto impugnato, che lo limita a due anni, così mostrando di non coglierne la ratio decidendi.

Si propone pertanto di dichiarare in camera di consiglio manifestamente infondato il ricorso a norma dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti. Il ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio, riuniti i fascicoli, ha esaminato il ricorso, i controricorsi, la relazione e la memoria, e ha condiviso il contenuto della relazione.

In relazione alla memoria è solo da osservare che il ricorso non ha sottoposto ad alcuna specifica censura l’articolata motivazione, con la quale il giudice di merito ha escluso i tempi aggiuntivi del processo determinati da nove rinvii chiesti dalle parti, di ciascuno dei quali ha anche indicato la durata, precisando che per i soli due rinvii nei quali il tempo era stato superiore a tre mesi ciascuno, il ritardo addebitabile alle parti era stato contenuto in sei mesi complessivi; e che il ricorrente persiste nell’errore già indicato nella relazione, di non tener conto della prescrizione applicata dal giudice di merito, che non ha sottoposto ad alcuna specifica censura.

In conclusione il ricorso, per la sua genericità, è inammissibile.

Le spese del giudizio sono a carico del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte riunisce al fascicolo n. 7362/2010 quello n. 11164/2010;

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione della Corte Suprema di Cassazione, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA