Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10677 del 05/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 05/06/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 05/06/2020), n.10677
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul conflitto di competenza, iscritto al n. 13449/2019 R.G.,
sollevato dal tribunale di Venezia con ordinanza del 5/4/2019 nel
procedimento vertente tra:
S.C. e S.F., da una parte,
e
MINISTERO DELL’INTERNO, dall’altra, ed iscritto al n. 12194/2018 R.G.
di quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/12/2019 dal Consigliere Dott. DONGIACOMO
GIUSEPPE;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO, il quale ha
chiesto che sia dichiarata la competenza del tribunale di Rovigo.
Fatto
RILEVATO
che:
– il tribunale di Rovigo, adito quale giudice d’appello avverso sentenza del giudice di pace di Rovigo in materia di opposizione a sanzione amministrativa emessa da un’Amministrazione dello Stato, con ordinanza pronunciata in data 17/10/2018, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del tribunale di Venezia;
– il tribunale di Venezia, innanzi al quale la causa è stata riassunta, ha richiesto, d’ufficio, il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c.: il tribunale, in particolare, ha ritenuto che non trova applicazione la regola del “foro erariale” stabilita nel R.D. n. 1611 del 1933, art. 7, relativa alle controversie in cui sia parte un’Amministrazione dello Stato, trovando, piuttosto, applicazione – in mancanza di una norma espressa che nel D.Lgs. n. 150 del 2011 disciplini l’appello ed esclusa dallo stesso decreto, art. 2, comma 1, l’applicazione dell’art. 433 c.p.c. – la norma prevista dall’art. 341 c.p.c., con la conseguenza che la competenza del tribunale della circoscrizione in cui ha sede il giudice di pace che ha pronunciato la sentenza appellata;
rilevato che il Pubblico Ministero ha concluso, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., per la declaratoria di competenza del tribunale di Rovigo;
considerato che il Ministero dell’interno ha concluso per la declaratoria della competenza del tribunale di Venezia;
considerato che si verte in tema di competenza per territorio inderogabile, donde l’ammissibilità del regolamento d’ufficio.
Diritto
RILEVATO
che:
– le Sezioni Unite di questa Corte (n. 23285 del 2010) hanno affermato il principio per cui ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del “foro erariale” stabilita nel R.D. n. 1611 del 1933, art. 7, relativa alle controversie in cui sia parte un’Amministrazione dello Stato (conf., Cass. n. 5249 del 2018; Cass. n. 4426 del 2018; Cass. n. 185 del 2015);
– l’esenzione dal “foro erariale”, per le cause in materia di sanzioni amministrative, ab origine derivava non dall’essere stabilita la competenza per materia del pretore ma quella per territorio del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, per un’esigenza di “prossimità” rimasta attuale anche dopo la soppressione delle preture;
– l’affermazione si riferisce espressamente soltanto al primo grado, ma può senz’altro essere estesa anche all’appello: i due commi dell’art. 7 del testo unico sono, infatti, strettamente collegati, poichè il secondo fa riferimento esclusivamente ai giudizi suddetti, menzionati nell’altro, nel cui ambito non sono comprese le cause di opposizione in materia di sanzioni amministrative, che sono, comunque, esenti dalla regola del “foro erariale”;
– ad esse risultano, pertanto, inapplicabili le due disposizioni suddette, che a tale regola apportano una deroga e che ne ripristinano l’operatività, rispettivamente, per il primo e il secondo grado di giudizio;
esclusa, dunque la regola del foro erariale per incompatibilità con il principio di prossimità, nella materia in esame riaffermato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 e art. 7, comma 2, il giudice di appello va individuato, ai sensi dell’art. 341 c.p.c., nel tribunale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza, tenuto conto della natura di rito generale ordinario della disciplina dell’appello di cui agli artt. 339 c.p.c. e s.s.;
ritenuto, in definitiva, che la competenza a giudicare sull’appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace di Rovigo appartiene al tribunale della medesima città.
P.Q.M.
la Corte dichiara la competenza del tribunale di Rovigo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 13 dicembre 2019.
Depositato in cancelleria il 5 giugno 2020