Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10677 del 04/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 04/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 04/05/2010), n.10677
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,
via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che
la rappresenta e di fende;
– ricorrente –
contro
C.G., I Gioielli di Mida s.n.c. di Campanile
Giuseppe, D.F.G.;
– intimati –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 172/24/07 del 7/11/07.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380- bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:
“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento impugnato.
Gli intimati non si sono costituiti. Il ricorso contiene un motivo.
Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Con l’unico motivo l’Agenzia prospetta il vizio di motivazione quanto al fatto controverso relativo alla inidoneità della documentazione acquisita a sorreggere l’accertamento induttivo.
Il mezzo è manifestamente fondato.
A fondamento dell’accoglimento del gravame, il giudice tributario si limita a rilevare che nel caso di specie le semplici annotazioni riportate su notule non possono costituire da sole prova certa di operazioni di compravendita espletate dalla società con riscossione di corrispettivi non fatturati.
Siffatta motivazione è meramente apparente, non essendo in alcun modo chiarito per quale motivo, nel caso di specie, il giudicante sia pervenuto a ritenere insufficiente, al fine di sorreggere l’accertamento induttivo, la documentazione extra-contabile posta a base dell’accertamento stesso, la cui idoneità probatoria non è, in via generale, dubbia nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. 2217/06)”;
che le parti non hanno presentato memorie;
che il collegio condivide la proposta del relatore; che pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010