Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10677 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.03/05/2017),  n. 10677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13159/2016 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE STRACUZZA;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

EUROPA 190, presso l’istituto, rappresentata e difesa dagli avvocati

MARCO FILIPPETTO, ANGELA DIOLOSA’ e ANTONIA PINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 648/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 17/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza resa in data 17/11/2015, la Corte d’appello di Messina ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da S.M. per la condanna delle Poste italiane s.p.a. al risarcimento del danno da perdita di chances rivendicato dall’attrice;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha ritenuto che la S. non avesse fornito alcuna prova certa circa la concretezza della possibilità di conseguire un risultato favorevole e, segnatamente, una collocazione positiva nella graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami (ai fini della copertura del posto di dirigente medico), al quale l’attrice non fu posta in condizione di partecipare a seguito della mancata consegna, da parte della società convenuta, del plico raccomandato con il quale la S. aveva inviato la propria domanda di partecipazione;

che avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione S.M. sulla base di due motivi d’impugnazione;

che Poste italiane s.p.a. ha depositato controricorso, concludendo per il rigetto dell’impugnazione;

che, a seguito della fissazione della Camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di ricorso, la S. censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1226 c.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), avendo la corte territoriale erroneamente escluso l’avvenuto conseguimento della prova del danno sofferto dalla ricorrente in conseguenza del fatto illecito della società avversaria, tenuto conto della natura “mista” (per titoli ed esami) del concorso cui la ricorrente non fu posta in grado d partecipare;

che la censura è inammissibile, avendo la ricorrente trascurato di specificare gli eventuali errori ricognitivi del parametro normativo richiamato (e dunque della fattispecie normativa astratta), da parte del giudice a quo, o l’eventuale erronea sussunzione di fatti incontroversi nello spettro applicativo della norma dedotta, essendosi la stessa piuttosto limitata, sulla base di una prospettiva critica inammissibile in sede di legittimità, alla contrapposizione di una propria soggettiva rivalutazione degli elementi di fatto richiamati in ricorso, rispetto a quella fatta propria dai giudici di merito;

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in violazione dell’art. 1226 c.c.) (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale trascurato di affrontare (in relazione alla questione delle possibilità favorevoli illecitamente negate alla ricorrente) il tema argomentativo sollevato dalla S. in relazione al rapporto numerico tra il numero dei partecipanti al concorso (45) e quello dei concorrenti (15) che sarebbero stati ammessi alla prova scritta a cui la stessa non fu posta in grado di partecipare;

che la censura è inammissibile, avendo la corte territoriale espressamente affrontato la questione relativa al rapporto numerico tra il numero dei partecipanti al concorso e quello dei concorrenti che sarebbero stati ammessi alla prova scritta in esame, evidenziando l’insufficienza rappresentativa della circostanza (ai fini della prova della chances perduta), in ragione del carattere ancora astratto ed equivoco della medesima circostanza in relazione alla necessaria concretezza della prova delle possibilità favorevoli illecitamente negate alla ricorrente, con il conseguente difetto di decisività delle argomentazioni ancora in questa sede rinnovate dalla S., in assenza di un’adeguata rappresentazione delle ragioni per cui una diversa considerazione delle circostanze di fatto dedotte avrebbe con certezza indotto all’adozione, da parte della corte territoriale, di una decisione opposta a quella assunta;

che all’inammissibilità del ricorso – cui la memoria successivamente depositata non ha apportato significativi elementi di valutazione di segno contrario – segue la condanna della ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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