Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10676 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5691-2010 proposto da:

V.A. (OMISSIS), R.V.

(OMISSIS), R.E. (OMISSIS), tutti in

proprio e nella qualità di eredi di R.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CALCUTTA 45, presso lo studio dell’avvocato

D’AURIA ALBERTO, rappresentati e difesi dall’avvocato D’AVINO

ARCANGELO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il Decreto n. 3785/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

15.7.09, depositato il 27/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CECCHERINI Aldo;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

Rosario Giovanni.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis c.p.c.:

Con Decreto 27 luglio 2009, la Corte d’appello di Napoli ha respinto la domanda proposta dagli eredi di R.G., di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo instaurato dal loro dante causa R.G. davanti al TAR della Regione Campania in data 29 dicembre 1999 e definito in grado di appello con sentenza 19 giugno 2009. L’originario ricorrente era deceduto in data 17 novembre 2005, e gli eredi non si erano costituiti nel giudizio.

La corte ha ritenuto che il processo non avesse avuto per il de cuius una durata irragionevole, perchè non aveva ecceduto per i due gradi di giudizio la durata di cinque anni, mentre nulla era dovuto agli eredi iure proprio, perchè essi non si erano mai costituiti nel giudizio.

Per la cassazione del decreto ricorrono gli eredi R., per due motivi.

L’amministrazione non ha svolto difese.

Il ricorso potrà essere deciso in camera di consiglio se saranno condivise le considerazioni che seguono. Il ricorso si basa sull’assunto che, ai fini della determinazione della ragionevole durata del processo e della liquidazione dell’equa riparazione spettante agli eredi per i danni non patrimoniali subiti dal loro dante causa, deceduto in corso di causa, dovrebbe tenersi conto dell’intera durata del processo, senza che il giudizio possa essere influenzato dalla circostanza che gli eredi non si sono mai costituiti nel processo presupposto.

La tesi dei ricorrenti è manifestamente infondata, ponendosi in contrasto con la consolidata giurisprudenza della corte, per la quale, qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta anteriormente al decorso del termine di ragionevole durata del processo, l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo, iure proprio, soltanto per il superamento della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, ha assunto a sua volta la qualità di parte (Cass. 4 novembre 2009 n. 23416; 10 luglio 2009 n. 16284; 7 febbraio 2008 n. 2983; 13 dicembre 2006 n. 26686).

Si propone pertanto di rigettare il ricorso per manifesta infondatezza, a norma dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso, la relazione, e ha condiviso il contenuto e le conclusioni della relazione. Invero, la stessa costituzione delle odierne ricorrenti nel giudizio presupposto ha avuto luogo solo un anno e tre mesi prima della conclusione del processo medesimo.

4. Il ricorso è respinto per manifesta infondatezza. In mancanza di difese svolte dall’amministrazione non v’è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La corte rigetta per manifesta infondatezza il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione della Corte Suprema di Cassazione, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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