Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10676 del 07/05/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 10676 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 20500-2011 proposto da:
LUDERIN DANIELE LDRDNL57H16G914J, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato FRISANI PIETRO L., che lo rappresenta e difende, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVO-

8818
AL

Data pubblicazione: 07/05/2013

CATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente avverso il decreto nel procedimento R.G. 147/2011 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo
Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Trento, in
parziale accoglimento della domanda di equa riparazione proposta da
Luderin Daniele in relazione alla durata non ragionevole di un giudizio
instaurato davanti al TAR del Veneto, per ottenere il riconoscimento
di differenze retributive, condannava l’amministrazione convenuta la
pagamento della somma di € 3.500,00 in favore del ricorrente, sulla
base della determinazione di un periodo eccedente la ragionevole durata di sette anni, applicando il criterio fondato sull’attribuzione di €
500,00 per ogni anno di ritardo.
Per la cassazione di tale decreto il predetto propone ricorso, affidato a
due motivi; l’amministrazione non svolge attività difensiva.
Il Collegio ha disposto la motivazione della decisione in forma semplificata.

Motivi della decisione
Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art. 2 e 4 della
1. n. 89 del 2001 e dell’art. 6 Cedu, nonché vizio motivazionale, non
potendosi escludere l’applicazione, per il ristoro del danno non patri-

Ric. 2011 n. 20500 sez. MI – ud. 04-12-2012
-2-

D’APPELLO di TRENTO del 17.5.2011, depositato il 24/05/2011;


moniale, dei parametri normalmente applicati dalla Corte di Strasburgo
e recepiti dalla giurisprudenza di legittimità.
Il ricorso è infondato.
Con riferimento al caso di specie, e alla motivazione del decreto impugnato in merito alla liquidazione del pregiudizio lamentato dai ricorren-

del 2001, per la lesione del diritto alla definizione del processo in un
termine ragionevole, secondo i più recenti orientamenti della Corte
Europea dei diritti dell’uomo (Decisione Volta et autres c. Italia del 16
marzo 2010 e Falco et autres c. Italia del 6 aprile 2010), è possibile al
giudice nazionale modulare la quantificazione del risarcimento in considerazione della peculiarità del caso e scendere al di sotto dell’importo
di mille/00 Euro normalmente liquidate (Cass. n. 14753 del 2010;
Cass. n. 24338 del 2006).
La Corte territoriale si è conformata, fornendo adeguata motivazione,
con riferimento alla valutazione della “posta in gioco”, a tali principi,
per altro ribaditi di recente (proprio in relazione al medesimo criterio
applicato nel caso in esame), all’esito di una ricognizione dei più recenti arresti della Corte Europea, in una recente decisione (Cass., n. 12937
del 2012), la cui ampia motivazione, alla quale si rinvia, il Collegio pienamente condivide.

ti, va osservato che in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Non si provevde in merito al
regolamento delle spese processuali, non avendo l’Amministrazione
svolto attività difensiva.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 4 dicembre 2012.

u Funzionario Giudizi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

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