Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10676 del 03/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.03/05/2017),  n. 10676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9640/2016 proposto da:

A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO

CLEMENTI 48, presso lo studio dell’avvocato PIEREMILIO SAMMARCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI APICELLA;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA S.P.A. – C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio

dell’avvocato EDOARDO ALBANESE GINAMMI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANIELLO DE RUBERTO;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza emessa per il

procedimento n. R.G. 6556/2013 dal TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 07/03/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi che

chiede dichiararsi il rigetto del ricorso, con i conseguenti

provvedimenti di legge.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Generali Italia s.p.a. ha proposto opposizione avverso il decreto con il quale il Tribunale di Salerno ha ingiunto alla stessa il pagamento di somme di denaro in favore di A.D. a titolo di compenso per la prestazione di perito contrattuale svolta nel quadro di una vicenda relativa all’esecuzione di un contratto di assicurazione stipulato tra la Generali Italia s.p.a. e la Mixer International s.p.a.;

che il Tribunale di Salerno, con provvedimento reso in data 7/3/2016, ha disposto la sospensione del processo di opposizione ex art. 295 c.p.c., avendo la Generali s.p.a. separatamente avanzato, in via principale dinanzi al Tribunale di Napoli, domanda di annullamento e/o di dichiarazione di nullità e, in via gradata, di risoluzione dell’incarico conferito all’ A. per lo svolgimento della perizia contrattuale de qua, rilevando la diretta dipendenza, della decisione sull’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla stessa Generali, dalla risoluzione della controversia avente ad oggetto la validità e/o l’efficacia della fonte della pretesa creditoria dell’ A.;

che avverso detta ordinanza di sospensione, A.D. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, affidato a due motivi di censura;

che A.D. e la Generali Italia s.p.a. ha depositato memoria;

che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo del regolamento, il ricorrente censura la ordinanza impugnata per violazione degli artt. 39, 101, 187, 281-quinquies e 295 c.p.c., per avere il Tribunale di Salerno disposto la sospensione del processo senza sollecitare il contraddittorio delle parti sul punto, nonchè per aver omesso di rilevare il rapporto di litispendenza tra il giudizio introdotto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e quello relativo all’impugnazione dell’incarico di perizia contrattuale, con la conseguente insussistenza dei presupposti per la sospensione del primo procedimento;

che la censura è infondata;

che, infatti, la mancata sollecitazione del contraddittorio sulla questione relativa alla sospensione del processo non vale a integrare alcuna forma di lesione delle prerogative processuale delle parti, essendo state le stesse in condizioni, sin dall’instaurazione del contraddittorio in sede di opposizione, di prendere posizione sulla questione tempestivamente sollevata dalla Generali Italia in sede di costituzione (cfr. pag. 3 della memoria depositata dalla Generali Italia in questa sede);

che la deduzione relativa alla sussistenza di un rapporto di litispendenza tra la causa proposta dinanzi al Tribunale di Salerno e quella di impugnativa proposta dinanzi al Tribunale di Napoli deve ritenersi priva di fondamento, attesa la radicale difformità dei petita e delle causae petendi rispettivamente poste a fondamento dei due procedimenti;

che, con il secondo motivo, il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per violazione degli artt. 39 e 295 c.p.c., per avere il Tribunale di Salerno omesso di rilevare l’avvenuta formazione del giudicato sul punto relativo all’esistenza del credito azionato dall’ A., nonchè sul rapporto e sul titolo giustificativi di detto credito, non essendo stata opposto da alcuna parte il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Mixer International s.p.a., nei confronti della Generali Italia, per il pagamento della somma corrispondente al medesimo importo stabilito nella perizia contrattuale redatta da A.D.;

che la censura è inammissibile;

che, al riguardo, non avendo il ricorrente provveduto alla allegazione completa degli atti relativi al procedimento per decreto ingiuntivo introdotto dalla Mixer International, deve trovare nella specie applicazione l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, in forza del quale il principio della rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, dev’essere coordinato con l’onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti (cfr. Sez. U., Sentenza n. 1416 del 27/01/2004, Rv. 569717-01 e segg. conformi);

che, in particolare, il regolamento di competenza, essendo configurato (salvo il caso in cui sia rivolto a risolvere un conflitto virtuale di competenza) come uno specifico mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti che pronunziano sulla competenza, deve contenere, in ossequio al principio di autosufficienza, tutti gli elementi previsti dall’art. 366 c.p.c., in ordine ai quali l’art. 47 dello stesso codice di rito non disponga una regolamentazione differenziata, con la conseguenza che il ricorrente è tenuto, ai sensi del n. 6 della norma, oltre che a richiamare gli atti e i documenti del giudizio di merito, anche a riprodurli nel ricorso e ad indicare in quale sede processuale fossero stati prodotti (cfr. Sez. 6-3, Ordinanza n. 16134 del 30/07/2015, Rv. 636483-01);

che, sulla base delle indicate premesse, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso – non avendo la memoria successivamente depositata apportato significativi elementi di valutazione di segno contrario -, con la condanna del ricorrente al rimborso, in favore della Generali Italia s.p.a., delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della Generali Italia s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio

2017

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