Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10675 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5209-2010 proposto da:

CI.MA. (OMISSIS), C.A.,

CO.VI., c.f., co.ti.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA B. EUSTACHIO, 22, presso lo

studio dell’avvocato LAURA DANIELA ZAVARELLA, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIULIANI ANGELO, giuste, procure (n.

5) a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto nei procedimenti riuniti iscritti ai nn.ri

60753/06, 60754/06, 60755/06, 60756/06, 60757/06 della CORTE

D’APPELLO di ROMA del 6.7.09, depositato il 07/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CECCHERINI Aldo;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

Rosario Giovanni.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con Decreto 7 gennaio 2010, la Corte d’appello di Roma ha riunito i ricorsi proposti da ciascuna delle odierne parti ricorrenti nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e in accoglimento delle domande proposte ha condannato questa al pagamento dell’equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo svoltosi davanti al giudice amministrativo, liquidata nella somma di Euro 5.000,00 per ciascuna, con gli interessi legali dalla data del decreto medesimo. La corte ha inoltre condannato il ministero al pagamento delle spese dei giudizi riuniti, liquidate in complessivi Euro 700,00, aumentata del 20% per ogni ricorrente oltre al primo, con distrazione in favore del procuratore antistatario. “Per la cassazione del decreto ricorrono le parti in epigrafe, con atto notificato il 26 febbraio 2010, per due motivi. “L’amministrazione resiste con controricorso.

Il ricorso potrà essere deciso in camera di consiglio se saranno condivise le considerazioni che seguono.

Il primo motivo del ricorso denuncia la violazione di norme di diritto, per avere la corte di merito fatto decorrere gli interessi legali sulla somma liquidata dalla data del provvedimento, invece che dalla data della domanda giudiziale.

Questo motivo è manifestamente fondato, essendo consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio che, in tali casi, gli interessi decorrono dalla domanda (Cass. 12 settembre 2005 n. 18105).

Il secondo motivo denuncia il vizio di violazione delle norme sulla liquidazione dei diritti ed onorari giudiziali, avendo la corte territoriale liquidato le predette competenze unitariamente per tutte le parti, e con la maggiorazione del 20% per ciascuna di esse oltre alla prima, per attività giudiziali anteriori alle riunione.

Anche questo motivo è manifestamente fondato, avendo questa corte già affermato il principio che la liquidazione unitaria con maggiorazione percentuale in relazione al numero delle parti rappresentate è consentita dal momento della riunione (Cass. 6 dicembre 2002 n. 17354).

Si propone pertanto di accogliere i due motivi, e di cassare la sentenza impugnata in relazione ad essi.

2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso, la relazione, e ha condiviso il contenuto e le conclusioni della relazione. Con riguardo al primo motivo.

4. L’accoglimento di detto motivo comporta la cassazione del decreto sul punto indicato, con assorbimento del secondo, e, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini, la decisione sul merito.

Pertanto l’amministrazione deve essere condannata al pagamento degli interessi sulla somma liquidata con decorrenza dalla data della domanda.

5. Le spese del giudizio di merito sono riliquidate unitariamente – stante l’inapplicabilità della maggiorazione prevista per la pluralità di parti nei casi di abuso del processo, ravvisabile nei casi di artificiosa moltiplicazione delle domande (Cass. 3 maggio 2010 n. 10634) – come indicato in dispositivo e distratte a favore del procuratore antistatario. Le spese del presente giudizio sono compensate in ragione di un mezzo, poste per il resto a carico dell’amministrazione, liquidate come in dispositivo e distratte a favore dei procuratori antistatari.

P.Q.M.

La corte accoglie il primo motivo di ricorso per manifesta fondatezza e dichiara assorbito il secondo; cassa il decreto in relazione alla censura accolta e decidendo nel merito provvede come segue:

condanna l’amministrazione al pagamento degli interessi legali sulla somma liquidata, con decorrenza dalla data della domanda;

liquida le spese del giudizio davanti alla corte d’appello in complessivi Euro 1.240,00 di cui Euro 500,00 per onorari e 690,00 per diritti, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, e le distrae a favore dell’avvocato Laura Zavarella;

compensa in ragione di un mezzo le spese del giudizio di legittimità, e condanna l’amministrazione al pagamento delle spese residue, liquidate per la frazione di competenza in 350,00, di cui Euro 300,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, e le distrae a favore degli avvocati antistatari Angelo Giuliani e Laura Zavarella.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione della Corte Suprema di Cassazione, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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