Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10675 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/06/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 05/06/2020), n.10675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3227/2019 proposto da:

A.P., rappresentato e difeso dall’Avvocato PIER GIORGIO

MARINELLI ed elettivamente domiciliato a Roma, via Po 22, presso lo

studio dell’Avvocato FEDERICO PERNAZZA, per procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GAETA, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANNAMARIA RAK

ed elettivamente domiciliato in Gaeta, piazza XIX Maggio, presso

l’Avvocatura Comunale, per procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ORDINANZA della CORTE D’APPELLO DI ROMA depositata il

14/6/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/12/2019 dal Consigliere Dott. DONGIACOMO

GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello, con l’ordinanza in epigrafe, ha rigettato la domanda con la quale l’avv. A.P., con ricorso proposto ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, aveva chiesto la condanna del Comune di Gaeta al pagamento, in suo favore, degli onorari maturati per averlo rappresentato e difeso nella causa svoltasi innanzi alla Corte d’appello di Roma e contrassegnata dal n. 4972 del 2009 di RG.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che il contratto d’opera professionale stipulato tra il ricorrente e il Comune era nullo perchè privo della forma scritta richiesta, a pena di nullità, dal R.D. n. 2440 del 1923, art. 17 per i contratti con la pubblica amministrazione, e che, a tal fine, non può rilevare nè il rilascio della procura ad litem, che attiene alla fase esecutiva e non a quella genetica del rapporto, nè l’eventuale sottoscrizione congiunta dell’atto di costituzione in giudizio da parte del difensore e del rappresentante dell’ente pubblico, che sarebbe privo dei contenuti minimi richiesti per un contratto con l’ente pubblico territoriale.

L’avv. A., con ricorso notificato il 14/1/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello, dichiaratamente non notificata.

Il Comune ha resistito con controricorso notificato il 25/2/2019 e depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17 e degli artt. 1325, 1326 e 1346 c.c. e s.s. nonchè dell’art. 83 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha escluso che, ai fini del perfezionamento dell’accordo contrattuale nella forma prescritta a pena di nullità, potesse rilevare la procura rilasciata al difensore ai sensi dell’art. 83 c.p.c. e la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo da parte dello stesso.

1.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, la Corte d’appello ha erroneamente trascurato di considerare che il requisito della forma scritta ad substantiam per i contratti della pubblica amministrazione è soddisfatto nel contratto di patrocinio legale mediante il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c., posto che l’esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfeziona, mediante l’incontro di volontà tra le parti, l’accordo contrattuale in forma scritta.

2.1. Il motivo è fondato.

2.2. Questa Corte, in effetti, ha più volte affermato che, nel contratto di patrocinio della pubblica amministrazione, il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c., atteso che l’esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfeziona, mediante l’incontro di volontà fra le parti, l’accordo contrattuale in forma scritta (Cass. n. 15454 del 2015, in motiv.; Cass. n. 1830 del 2018; conf., con riferimento alla procura generale, Cass. n. 3721 del 2015; Cass. n. 2266 del 2012; Cass. n. 13963 del 2006; più di recente, Cass. n. 21007 del 2019).

2.3. Ed invero, mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte: ne consegue, in particolare, che, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell’attività processuale, e che non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio di libertà di forma.

2.4. La procura ad litem, tuttavia, quando sia stata conferita per iscritto dal cliente ai sensi dell’art. 83 c.p.c. ed è stata accettata dal professionista con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale tramite atto difensivo sottoscritto, perfeziona il contratto di patrocinio tra ente pubblico e professionista, del quale, infatti, sussistono tutti i requisiti necessari, vale a dire l’incontro di volontà tra ente pubblico e difensore, la funzione economico-sociale (causa) del negozio, l’oggetto nonchè la forma scritta, che, quale requisito proprio di tutti i contratti stipulati dalla P.A., risponde all’esigenza di identificarne il contenuto negoziale e di rendere possibili i controlli dell’autorità tutoria (Cass. n. 8500 del 2004; Cass. n. 2266 del 2012): specie se considera la particolare liquidità delle obbligazioni hinc et inde assunte, considerato che oggetto del contratto di patrocinio sono, da un lato, l’attività di difesa della parte, per sua natura non predeterminabile specificamente, e, dall’altro, il pagamento del compenso secondo la tariffa forense (Cass. n. 15454 del 2015, in motiv.).

2.5. Non a caso, comèè stato evidenziato, la nullità correlata alla mancata previsione della spesa e della sua copertura non può concernere anche le deliberazioni relative alla partecipazione degli enti a controversie giudiziarie, sia perchè è incerta l’incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, e sia perchè, nel bilancio dell’ente, è di norma presente una voce generale nella quale possono essere inserite le prevedibili spese di lite (Cass. n. 15454 del 2015, in motiv.; conf., Cass. n. 8646 del 1993; Cass. n. 3581 del 1998; Cass. n. 11859 del 1999; Cass. SU n. 11098 del 2002; Cass. n. 13963 del 2006).

2.6. Rimane, quindi, del tutto irrilevante il riferimento fatto in memoria alle pronunce di questa Corte (come, ad esempio, Cass. n. 21551 del 2018) che, in materia di contratto d’opera professionale con il quale un ente pubblico territoriale abbia affidato ad un professionista la progettazione di un’opera pubblica, hanno ribadito il principio, lì pienamente operante, per cui la delibera con la quale un Comune conferisce un incarico professionale e il contratto stipulato in base a tale delibera sono affetti da nullità ove manchi l’indicazione dell’ammontare della spesa prevista e dei mezzi per farvi fronte (cfr. Cass. n. 26202 del 2010).

2.7. La Corte d’appello, pertanto, lì dove ha ritenuto che il contratto d’opera professionale stipulato tra il ricorrente e il Comune era nullo perchè privo della forma scritta richiesta, a pena di nullità, dal R.D. n. 2440 del 1923, art. 17 per i contratti con la pubblica amministrazione, e che, a tal fine, non potevano rilevare nè il rilascio della procura ad litem, che attiene alla fase esecutiva e non a quella genetica del rapporto, nè l’eventuale sottoscrizione congiunta dell’atto di costituzione in giudizio da parte del difensore e del rappresentante dell’ente pubblico, che sarebbe privo dei contenuti minimi richiesti per un contratto con l’ente pubblico territoriale, non risulta, evidentemente, rispettosa dei principi in precedenza esposti: e dev’essere, come tale, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

3. Il secondo motivo è assorbito.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata, con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 13 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 giugno 2020

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