Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10674 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5199-2010 proposto da:

C.J. (OMISSIS), CA.CI.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA B.

EUSTACHIO 22, presso lo studio dell’avvocato ZAVARELLA LAURA DANIELA,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIANI ANGELO,

giusta procura (n. 2) a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 60739/06 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

15.12.08, depositato il 30/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con decreto 30 novembre 2009, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento del ricorso proposte dai signori C.J., Ca.Ci., ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo svoltosi davanti al giudice amministrativo, liquidata nella somma di Euro 5.000,00 per ciascuno, con gli interessi legali dalla data del decreto medesimo. La corte ha inoltre condannato il ministero al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 950,00 comprensive di spese generali, di cui Euro 550,00 per onorari e Euro 250,00 per diritti, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Per la cassazione del decreto ricorrono le parti in epigrafe, con atto notificato il 26 febbraio 2010, per due motivi.

L’amministrazione resiste con controricorso.

Il ricorso potrà essere deciso in camera di consiglio se saranno condivise le considerazioni che seguono.

Il primo motivo del ricorso denuncia la violazione di norme di diritto, per avere la corte di merito fatto decorrere gli interessi legali sulla somma liquidata dalla data del provvedimento, invece che dalla data della domanda giudiziale.

Questo motivo è manifestamente fondato, essendo consolidato nella giurisprudenza dì legittimità il principio che, in tali casi, gli interessi decorrono dalla domanda (Cass. 12 settembre 2005 n. 18105).

Il secondo motivo, circa la liquidazione dei diritti ed onorari giudiziali, è assorbito dall’accoglimento del precedente.

Si propone pertanto di accogliere il primo motivo, e dì cassare la sentenza impugnata in relazione ad esso, a norma dell’art. 375 c.p.c., n. 5”.

2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso, la relazione, e ha condiviso il contenuto e le conclusioni della relazione.

4. L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione del decreto sul punto indicato, e, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini, la decisione sul merito. Pertanto l’amministrazione deve essere condannata al pagamento degli interessi sulla somma liquidata con decorrenza dalla data della domanda.

5. Le spese del giudizio di merito sono a carico dell’amministrazione. Esse sono liquidate come in dispositivo – unitariamente, stante l’inapplicabilità della maggiorazione prevista per la pluralità di parti nei casi di abuso del processo, ravvisatale nei casi di artificiosa moltiplicazione delle domande (Cass. 3 maggio 2010 n. 10634) – e distratte a favore dell’avv. Laura Zavarella.

Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti in ragione della metà, poste a carico dell’amministrazione per la parte rimanente, liquidate come in dispositivo e distratte a favore degli avvocati Angelo Giuliani e Laura Zavarella.

P.Q.M.

La corte accoglie il primo motivo di ricorso per manifesta fondatezza, e dichiara assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta; decidendo nel merito provvede come segue:

condanna l’amministrazione al pagamento degli interessi legali sulla somma liquidata, con decorrenza dalla data della domanda;

condanna inoltre l’amministrazione al pagamento delle spese per il grado davanti alla corte d’appello, che liquida in complessivi Euro 1.156,00 di cui Euro 600,00 per onorari e Euro 456,00 per diritti e Euro 100,00 per spese vive oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, spese distratte a favore dell’avvocato antistatario Laura Zavarella, compensa in ragione di un mezzo le spese del presente giudizio di legittimità, e pone a carico dell’amministrazione resistente le rimanenti spese, che liquida, per la frazione di competenza, in Euro 350,00, di cui Euro 300,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, e che distrae a favore degli avvocati antistatari Laura Zavarella e Angelo Giuliani.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA