Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10674 del 03/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, (ud. 09/03/2017, dep.03/05/2017), n. 10674
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10364/2016 proposto da:
P.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli
Avvocati GIUSEPPE CAPOGRECO, FRANCESCO RENATO VITO PROCOPIO;
– ricorrente –
contro
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
STEFANO LONGANESI 9, presso lo studio dell’avvocato CARMELO RUSSO,
rappresentata e difesa dall’avvocato SANTO GURZILLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 691/2015 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA,
depositata il 14/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
nell’ambito della controversia promossa dal P. nei confronti dell’Italgas Più s.p.a. (successivamente incorporata da Eni s.p.a. Divisione Gas & Power), il Tribunale di Vibo Valentia ha riformato la sentenza di primo grado e ha rigettato la domanda di ripetizione di indebito per importi che l’attore avrebbe pagato in eccedenza rispetto ai consumi effettivi;
il P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito l’intimata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il primo motivo è inammissibile, in quanto prospetta un vizio motivazionale in termini di “omessa, insufficiente contraddittoria motivazione” in relazione ad una sentenza cui si applica il nuovo testo dell’art. 360 c.pc.., n. 5;
il secondo motivo (che deduce “violazione ed errata applicazione delle norme di diritto”) è inammissibile per difetto di specificità, in quanto non indica le norme violate e non individua gli errores iuris da cui sarebbe affetta la sentenza; per di più, il motivo non coglie la ratio decidendi, che è basata sulla totale mancanza di allegazioni volte a suffragare l’ipotesi della eccessività dei consumi contabilizzati;
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite;
trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017