Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10673 del 23/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10673 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 6183-2014 proposto da:
THLECOM ITALIA SPA 00471850016, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato
ARTURO .N.LUtESCA, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati ENZO MORRICO, FRANCO RAIMONDO BOCCIA,
ROBERTO ROMEI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
C 1TTEL ‘N LAURA, elettivamente domiciliata inRONIA, VIALE
GIULIO CESARE 94, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE
CARDILLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIANCARLO MORO giusta procura specile in calce al controricorso;

– con traricorrerlte –

JO

Data pubblicazione: 23/05/2016

nonché contro
ZONDONADI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE GIULIO CESARE 94, presso lo studio dell’avvocato
RAFFAELE CARDILLI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIANCARLO MORO giusta procura specile in calce al

– controricorrente nonché contro
MP FACILITY SPA;
– intimata avverso la sentenza n. 192/2013 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA DEL 21/03/2013, depositata il 23/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito l’Avvocato Raffaele Cardini difensore dei controricorrenti che si
riporta agli scritti.
FATTO E DIRLII’0
La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del
Tribunale di Venezia che aveva ritenuto illegittima la cessione del ramo
di azienda alla MP Facility s.p.a. e per l’effetto ha accertato la
permanenza del rapporto con la Telecom condannandola al loro
ripristino degli stessi.
La Corte territoriale, respinta l’eccezione di risoluzione per mutuo
consenso del rapporto, ha confermato la sussistenza dell’interesse ad
agire dei lavoratori che ha ravvisato nell’interesse a mantenere il
rapporto di lavoro con un datore piuttosto che con un altro a
prescindere dalla identificazione di una possibile specifica
finalizzazione dell’accertamento stesso.
Ric. N14 n. 06183 sez. ML – uci, 19-04-2016
-2-

controricorso;

1-la poi ritenuto che non era stata offerta la prova della cessione di una
“entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica
funzionalizzata allo svolgimento di una attività volta alla produzione di
beni e servizi” escludendo che il ramo di azienda possa essere
identificato come tale “solo al momento del trasferimento ed in

dall’impresa i lavoratori eccedenti senza rispettare per essi le garanzie
previste dal rapporto di lavoro preesistente (…)” restando irrilevante
la costituzione del ramo con un anno di anticipo avuto riguardo
comunque alla constatata mancanza di autonomia funzionaleorganizzativa.
Telecom Italia ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre
motivi cui resistono con distinti controricorsi Laura Cattelan e
Antonio Zandonadi.
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli
artt. 1362,1372,1406 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; con
il secondo ed il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2112 c.c. in relazione all’art. 360 comrna 1 n. 3
c.p.c..
Tanto premesso si osserva che questa Corte ha più volte esaminato
questioni del tutto sovrapponibili a quella oggi portata alla sua
attenzione ed ha affermato che:
1.- Il decorso del tempo, più o meno lungo che sia, è un fatto di per sé
neutro, che può trovare una sua qualificazione giuridica, un suo
significato negoziale se, in positivo o in negativo, siano accertati fatti
incompatibili con il diritto fatto valere.
K stato altresì precisato che la valutazione del significato e della portata
del complesso degli elementi di fatto da cui desumere comportamenti
concludenti aventi rilevanza giuridica, compete al giudice di merito, le
Ric. 2014 n. 06183 sez. ML – ud. 19-04-2016
-3-

esclusiva funzione di esso, in quanto ciò consentirebbe di estromettere

cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità a maggior
ragione nel regime, concretamente applicabile, del novella«) art. 360
comma 1 n. 5 c.p.c..
Nella specie, la Corte territoriale ha accertato che i lavoratori hanno
impugnato nell’immediatezza la cessione del contratto di lavoro alla

di conciliazione presentata a circa otto mesi dalla cessione ha reiterato
l’impugnazione e chiesto l’accertamento dell’effettività del rapporto in
capo a Telecom.
‘rale comportamento è stato complessivamente ritenuto dalla Corte di
appello in contrasto con qualsiasi ipotesi di acquiescenza o di
comportamento concludente in ordine alla prestazione del consenso
alla

cessione

del

contratto.

Si tratta di valutazioni di merito che tengono conto di tutti i fatti
allegati e che non sono suscettibili di sindacato in questa sede.
2.- L’art. 2112 c.c., sia nel testo sostituito dal d.lgs. n. 18 del 2001, art.
1, vigente a decorrere dal 1 luglio 2001, sia nel testo modificato dal
d.lgs. n. 276 del 2003, art. 32, applicabile alla presente controversia, ha
mantenuto immutata la definizione di “trasferimento di parte
dell’azienda” nella parte in cui essa è “intesa come articolazione
funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata”. Tale
nucleo della disposizione è rimasto intatto, non essendo stato toccato
dalle modifiche normative che hanno invece riguardato, con
riferimento all’articolazione appena descritta, la soppressione
dell’inciso “preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel
trasferimento la propria identità” e l’aggiunta testuale “identificata
come tale dal cedente e da cessionario al momento del suo
trasferimento”. Detta nozione di trasferimento di ramo d’ azienda nella
parte di testo non modificata è coerente con la disciplina in materia
Ric. 2014 n. 06183 sez. ML – ud. 19-04-2016
-4-

NIP Facility opponendosi alla stessa. Inoltre nella richiesta di tentativo

dell’Unione Europea (direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CR, che ha
proceduto alla codificazione della direttiva 14 febbraio 1977,
77/187/CF,E, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998,
98/50/CE) secondo cui “è considerato come trasferimento ai sensi
della presente direttiva quello di una entità economica che conserva la

svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria” (art. 1,
direttiva

2001/23).

La Corte di Giustizia, cui compete il monopolio interpretativo del
diritto comunitario vivente (cfr, tra le tante Cass. n. 19740 del 2008),
ha ripetutamente individuato la nozione di entità economica come
complesso organizzato di persone

e di elementi che consenta

l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di un
determinato obbiettivo (cfr. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C13/95, Suzen, punto 13; Corte di Giustizia, 20 novembre 2003, C340/2001, Abler, punto 30; Corte di Giustizia, 15 dicembre 2005, C232/04 e C-233/04, (;uney-Gorres e Demir, punto 32) e sia
sufficientemente strutturata ed autonoma (cfr. Corte di Giustizia, 10
dicembre 1998, Hernandez Vidal, C-127/96, C-229/96, C-74/97,
punti 26 e 27; Corte di Giustizia, 13 settembre 2007, Jouini, C-458/05,
punto 31; Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, C-108/10, Scattolon,
punto 60).
Il criterio selettivo dell’autonomia funzionale del ramo d’azienda
ceduto, letto conformemente alla disciplina dell’Unione, consente di
affrontare e scongiurare ipotesi in cui le operazioni di trasferimento si
traducano in forme incontrollate di espulsione di personale.
Pertanto nessuna censura può essere addebitata alla sentenza
impugnata laddove assume il canone della struttura autonoma
organizzata in maniera stabile e che conservi in occasione del suo
Ric. 2014 n. 06183
-5-

sez. ML – ud. 19-04-2016

propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di

trasferimento la propria identità quale pre-requisito indispensabile per
configurare una efficace cessione del contratto di lavoro senza il
consenso del lavoratore, prima ed oltre la questione della preesistenza
del ramo ceduto.
Peraltro sull’aspetto della preesistenza del ramo ceduto di recente la

proprio in riferimento alla formulazione dell’art. 2112 c.c., novellata
dall’art. 32 del cit. D.Lgs., ha testualmente ritenuto che “L’art. 1,
paragrafo 1, lett. a) e b), della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del
12 marzo 2001, ,.., deve essere interpretato nel senso che non osta ad
una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento
principale, la quale, in presenza di un trasferimento di una parte di
impresa, consenta la successione del cessionario al cedente nei rapporti
di lavoro nell’ipotesi in cui la parte di impresa in questione non
costituisca un’entità economica funzionalmente autonoma preesistente
al suo trasferimento” (CGUE, 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori ed
a.).
Ciò posto la Corte territoriale ha escluso che nella fattispecie
sottoposta al suo vaglio fossero emerse circostanze tali da far ritenere
che fosse stata trasferita una attività organizzata “funzionalmente
autonoma” e le censure, pur formulate sotto il profilo della violazione
di legge investono, in realtà, la valutazione operata dal giudice di
merito del materiale probatorio e ne prospettano una differente
ricostruzione risultando così inammissibili.
La Corte di appello infatti ha accertato, in via generale, che dalla
documentazione versata in atti e dalle prove testimoniali emergeva che
le BU Manutenzione e Servizi aziendali non avevano alcuna autonomia
e non costituivano un’aggregazione di elementi materiali e immateriali,
rapporti, unificati da uno scopo preesistente al trasferimento.
Ric. 2014 n, 06183 sei. ML – ud. 19-04-2016
-6-

Corte di Giustizia, pregiudizialmente sollecitata da un giudice italiano

In sintesi non si evinceva l’esistenza di una entità organizzata in
maniera stabile per l’esercizio di una attività destinata ad uno specifico
obiettivo.
Tale valutazione del materiale probatorio acquisito al processo, come si
è ricordato, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito di

alla Cassazione.
Si tratta in sostanza di un percorso motivazionale coerente
nell’equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura
argomentativa immune da vizi giuridici cui si pongono censure
generiche e comunque di merito.
Per tutto quanto sopra considerato, il ricorso, manifestamente
infondato deve essere rigettato con ordinanza ex art. 375 cod. proc.
civ., n. 5.
con ordinanza in camera di consiglio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella
misura indicata in dispositivo.
La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al
30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità dell’art. 13,
comma i quater., cl.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto
dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base
al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o
meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo
unificato costituisce un atto dovuto, poiché l’obbligo di tale pagamento
aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto
oggettivo – cd altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa
valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa
per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la
previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano
Ric. 2014 n. 06183 sez. ML – ud. 19-04-2016

-7-

apprezzamento delle prove offerte che non è più censurabile davanti

funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle,
pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (cosi Cass., Sez. Un., n.
22035/2014).

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.

liquidano in E 4.000,00 per compensi professionali. C 100,00 per
esborsi, 15% per spese forfetarie. Accessori come per legge. Spese da
distrarsi in favore dei procuratori che se ne sono dichiarati anfistatari.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà arto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’art.13 comma 1 bis
del citato d.P.R..
Così deciso in Roma il 19 aprile 2016

iì Funzionar,

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA