Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10673 del 04/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 04/05/2010), n.10673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Disco Due In s.n.c. di Gabriela Bassani & C. in liquidazione,

in

persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall’avv. Pace Fabio

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 87/15/07 del 18/10/07.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380- bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“Il liquidatore della società contribuente propone ricorse per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha dichiarato inammissibile l’appello della società contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il ricorso contro un avviso di accertamento IVA ed IRAP. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con i primi due motivi la ricorrente, sotto il profilo della violazione di legge, assume che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, il previsto deposito della copia notificata dell’atto di appello presso la segreteria della Commissione tributaria che ha emesso la sentenza impugnata possa avvenire anche dopo i trenta giorni dalla notifica, purchè prima dell’udienza di trattazione in appello mentre, con il terzo motivo, eccepisce l’illegittimità costituzionale della norma, se diversamente interpretata.

I tre motivi sono manifestamente infondati. La Corte costituzionale, nella recentissima sentenza n. 321 del 2009, ha chiarito che la norma non può che essere interpretata nel senso – accolto dal giudice tributario – secondo cui il deposito deve avvenire entro il termine per la costituzione in giudizio dell’appellante, assolvendo la norma stessa la medesima funzione che, nel caso di notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, assolve l’art. 123 disp. att. proc. civ., prevedendo l’immediato avviso scritto della notifica dell’impugnazione.

Con ampia motivazione, cui non può che rinviarsi, ha d’altro canto ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma al suo esame, del tutto analoghe a quelle prospettate dall’odierna ricorrente”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto il ricorso va rigettate;

che appare equo disporre la compensazione delle spese, tenuto conto che la sentenza costituzionale citata è successiva alla proposizione del ricorso.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010

 

 

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