Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10672 del 13/05/2011
Cassazione civile sez. VI, 13/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10672
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 5040-2010 proposto da:
N.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PO 25/B, presso lo STUDIO PESSI E ASSOCIATI, rappresentato
e difeso dall’avvocato SIGILLO VINCENZO, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
– ricorrenti incidentali –
avverso il decreto n. 863/08 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del
13.11.09, depositato il 26/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
1. – E’ stata depositata la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Con decreto 26 novembre 2009, la Corte d’appello di Palermo ha respinto la domanda proposta dal signor N.C., di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo svoltosi davanti al TAR della Regione Siciliana, per l’impugnazione del provvedimento della commissione di esame per l’abilitazione alla professione di avvocato in data 14 maggio 2002, che sulla base del risultato della prova scritta lo escludeva dalla prova orale. Il processo era cominciato con ricorso del 16 luglio 2002, e non era stato ancora deciso.
La corte ha motivato la sua decisione osservando che l’attore aveva ottenuto l’iscrizione all’albo degli avvocati dal 15 ottobre 2003, e avendo conseguito ad un anno di distanza dal deposito del ricorso, non aveva risentito l’ansia e il patema d’animo conseguente alla pendenza ultratriennale del processo.
Per la cassazione del decreto ricorre l’avvocato N., per due motivi.
L’amministrazione resiste con controricorso e ricorso incidentale notificato al ricorrente principale presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione per un motivo.
I due ricorsi, da riunire, potranno essere decisi in camera di consiglio se saranno condivise le considerazioni che seguono.
Il ricorso principale si basa interamente, nei suoi due motivi, sulla premessa di fatto che nel giudizio amministrativo sarebbe stato chiesto, oltre all’annullamento del provvedimento della commissione esaminatrice, anche il risarcimento dei danni, e che in relazione a questa domanda non poteva affermarsi che il bene della vita posto a fondamento del ricorso amministrativo fosse stato conseguito prima che il procedimento avesse superato la durata ragionevole.
La premessa di fatto di cui al capoverso precedente non risulta dal decreto impugnato, che si basa al contrario sulla premessa che il ricorso tendesse esclusivamente all’annullamento del provvedimento della commissione esaminatrice.
L’errore in cui sarebbe caduto, secondo il ricorso, la corte territoriale, postula che la circostanza di fatto ignorata fosse stata rappresentata nel giudizio, e, quantunque dimostrata dalla documentazione acquisita al giudizio, ignorata dal giudice di merito.
In tale situazione la parte interessata ha l’onere, per l’autosufficienza del ricorso, di indicare con precisione, riportandole nel ricorso in modo testuale, le affermazioni con le quali la circostanza ignorata dal giudice di merito era stata rappresentata, indicando a pena d’inammissibilità l’atto del giudizio nel quale le affermazioni medesime dovrebbero essere riscontrate (art. 366 c.p.c.), atto che a sua volta deve essere depositato a pena d’inammissibilità (art. 369 c.p.c.).
Non soddisfa tali requisiti la generica indicazione, nell’esposizione del fatto, che il ricorso al TAR avesse ad oggetto l’impugnazione del giudizio di non ammissione alle prove orali “oltre al risarcimento del danno”, nè supplisce alla lacuna la diffusa argomentazione basata su ciò che si assume essere stato l’oggetto del ricorso amministrativo. “Il ricorso incidentale, che denuncia la violazione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2 convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 è assorbito.
Si propone pertanto di dichiarare inammissibile sia il ricorso principale e sia quello incidentale a norma dell’art. 375 c.p.c., n. 1.
2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
3. – I due ricorsi contro il medesimo decreto devono essere riuniti.
Il controricorso con ricorso incidentale, notificato al ricorrente – che aveva eletto regolarmente domicilio in Roma – presso la Cancelleria di questa corte, è inammissibile, nè l’amministrazione ha partecipato alla discussione.
4. Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso, la relazione, e la memoria depositata dal ricorrente, e ha condiviso il contenuto e le conclusioni della relazione.
5. In relazione alla memoria è sufficiente osservare: – che l’onere inadempiuto dal ricorrente riguarda la puntuale allegazione non del contenuto del ricorso al TAR, bensì dell’avvenuta proposizione della domanda alla corte d’appello, costituente la premessa del supposto vizio del decreto, nel quale della domanda risarcitoria non è fatta menzione; – che l’allegazione del ricorso al TAR al ricorso per l’equa riparazione non può supplire alla rappresentazione del fatto nel testo del ricorso alla corte d’appello, la quale deve prendere in esame la documentazione prodotta non già per riempire le lacune dell’esposizione del fatto da parte dell’attore, ma per verificarne l’esattezza; – che nel ricorso per cassazione non era specificato che il fatto (formulazione di una domanda risarcitoria al TAR) sarebbe stato prospettato alla corte d’appello con una memoria, depositata dopo che la causa era stata posta in decisione, e che il collegio aveva richiesto la produzione di un certificato; – che, indipendentemente dall’inammissibilità di un’integrazione tardiva della domanda con una memoria depositata in un giudizio nel quale l’amministrazione non si era costituita, la memoria in questione, di cui nel ricorso si riferisce soltanto nell’esposizione del fatto, avrebbe assunto il valore di documento sul quale l’uno o l’altro motivo del ricorso si fondava, da indicare specificamente come tale a pena d’inammissibilità a norma dell’art. 366, commA 1, n. 6, e da produrre a pena d’improcedibilità a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (non essendo sufficiente, per il principio ricordato nella relazione, limitarsi a depositare genericamente il fascicolo di parte, perchè non è compito della corte ricercare se tra gli atti contenuti nel fascicolo depositato sia compresa anche una memoria, nella quale sia possibile rinvenire i passi che giovano alla parte ricorrente);
– che gli altri rilievi sono assorbiti dall’inammissibilità del ricorso.
6. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il controricorso e il ricorso incidentale; dichiara inammissibile il ricorso principale. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 31 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011