Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10672 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, (ud. 02/03/2017, dep.03/05/2017),  n. 10672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5033/2016 proposto da:

M.G., ricorrente che non ha depositato il ricorso

entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

UNIONE TERRITORIALE DEL LAVORO – UGL TARANTO, in persona del

Segretario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato MARGHERITA

VALENTINI, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO GAUDIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 252/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 09/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

M.G. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Taranto del 9-5-2015, ricorso notificato in data 8-9-2015.

Il ricorrente non ha provveduto al deposito del ricorso nel termine di giorni 20 dall’ultima notifica, giusta certificazione della Cancelleria Centrale di questa Corte.

Si è difesa con controricorso la intimata, Unione Territoriale Lavoro – UGL di TARANTO che ha iscritto la causa a ruolo.

E’ stata depositata la proposta del relatore in cui si indicava la improcedibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, riunita in Camera di consiglio non partecipata, condivide la proposta del relatore.

Infatti il ricorso non è stato depositato nella Cancelleria della Corte nel termine di 20 gg dalla notifica e pertanto si propone,alla luce dell’art. 369 c.p.c., la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.200,00,oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori e spese generali come per legge,oltre al rimborso alla controparte del contributo unificato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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