Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10671 del 23/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10671 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 3776-2014 proposto da:
TELF,COM ITALIA SPA 00471850016, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LUIGI G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO
MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO ROMEI, ENZO
NIORRICO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

ANSELMI FULVIA, elettivamente domiciliata presso la CORTF, DI
CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata dagli
Avvocati MONICA ROTA, DAVIDE DARIO BONSIGNORIO,
BRUN() VIITORIO MIRANDA, giusta delega a margine del
controricorso;

28Q4AG

Data pubblicazione: 23/05/2016

- con troricorrente non chi contro
TELEPOST SPA;
– intimato –

MILANO del 12/07/2012, depositata il 14/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.
FATTO E DIRTITO
La Corte d’ appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale
della stessa città che in accoglimento della domanda di l’ulvia ‘nselmi
aveva accertato l’illegittimità della cessione del ramo di azienda che
aveva coinvolto la lavoratrice.
La Corte territoriale, accertata l’esistenza dell’interesse ad agire del
lavoratore che ravvisava nel mantenimento di un rapporto di lavoro
con un datore piuttosto che con un altro (nella specie Telepost s.p.a.)
che non offriva 1c stesse garanzie di stabilità del posto di lavoro e di
condizioni economiche, ha poi ritenuto accertato

che l’entità

economica denominata Facilitv Managment non era caratterizzata da
autonomia organizzativa ma si trattava piuttosto di una entità costituita
da rapporti di lavoro privati con dipendenti addetti al settore e con
dotazioni di ufficio di scarsa rilevanza.
Telecom Italia ha proposto ricorso per cassazione articolato su due
morivi cui resiste Fulvia Anselrni con controricorso. Telepost s.p.a. è
rimasta intimata.
Con nota del 2.9.2014, poi, Telecom Italia s.p.a. ha depositato verbale
di conciliazione in sede sindacale della controversia ed ha chiesto che
venga dichiarata cessata la materia del contendere.
Ric. 2014 n, 03776 sez. ML
-2-

ud. 19-04-2016

avverso la sentenza n. 1209/2012 della CORTE D’APPF,LLO di

Tanto premesso si osserva che effettivamente le parti, in data
22.7.2014, hanno sottoscritto un verbale di conciliazione con il quale
hanno definito tutto il contenzioso tra loro pendente ivi compresa la
presente controversia.
Ne segue chc deve essere dichiarata cessata la materia del contendere

delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 19 aprile 2016

Mikona0 Giuda:00

con ordinanza ex art.. 375 cod. proc. civ., n. 5 con compensazione

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