Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10671 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4952/2010 proposto da:

S.D.P.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati ROMANELLI Francesco e GRASSO CARLO, giusta mandato ad lites

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 52 85/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

19.5.09, depositato il 07/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con decreto 7 settembre 2009, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento parziale del ricorso proposto dalla signora S.d.

P.E., ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo svoltosi davanti alla Corte dei Conti tra il 15 aprile 1998 e il 13 febbraio 2007, liquidata nella somma di Euro 2.916,66, con gli interessi legali dalla data del decreto medesimo. La corte ha dimezzato la riparazione dovuta per cinque anni e dieci mesi di irragionevole protrazione del giudizio, per il concorso di colpa della danneggiata a norma degli artt. 2056 e 1227 c.c., che non aveva mai adottato alcuna iniziativa diretta a rappresentare l’esigenza di una sollecita definizione del giudizio. La corte ha inoltre condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio in ragione della metà, con distrazione in favore del procuratore antistatario, compensando le rimanenti.

Per la cassazione del decreto ricorre la signora S.d.P., per quattro motivi.

Il ricorso potrà essere deciso in Camera di consiglio se saranno condivise le considerazioni che seguono.

Il primo motivo del ricorso denuncia la violazione di norme di diritto, per avere la corte di merito fatto decorrere gli interessi legali sulla somma liquidata dalla data del provvedimento, invece che dalla data della domanda giudiziale.

Questo motivo è manifestamente fondato, essendo consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio che, in tali casi, gli interessi decorrono dalla domanda (Cass. 12 settembre 2005 n. 18105).

Il secondo motivo verte sulla falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 2, in mancanza di eccezione sollevata dalla controparte.

Anche questo motivo è manifestamente fondato. La possibilità, che deve riconoscersi al giudice di merito, di considerare l’omessa presentazione di istanze di prelievo al solo fine dell’apprezzamento dell’entità del lamentato pregiudizio (Cass. Sez. un. 23 dicembre 2005 n. 28507), inerisce al positivo accertamento del danno morale concretamente subito dalla parte, e non al concorso di colpa di questa nella determinazione del danno – che deve invece escludersi per le ragioni indicate nel già citato precedente delle sezioni unite nè ai danni evitabili con l’ordinaria diligenza (per i quali sarebbe in ogni caso necessaria l’eccezione di parte (Cass. 19 dicembre 2006 n. 27123).

Il terzo motivo, vertente sulla necessità di tener conto, ai fini della ragionevole durata del processo, della fase amministrativa preprocessuale, è manifestamente infondato in base alla giurisprudenza di questa corte (Cass. 28 maggio 2 010 n. 13088, 15 gennaio 2004 n. 483).

L’accoglimento dei primi due motivi comporta la cassazione della sentenza, ed assorbe l’ultimo motivo, vertente sul regolamento delle spese.

Si propone pertanto di accogliere i primi due motivi di ricorso, a norma dell’art. 375 c.p.c., n. 5”.

2. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso, la relazione, e ha condiviso il contenuto e le conclusioni della relazione. Sono quindi accolti per manifesta fondatezza i primi due motivi, e respinto per manifesta infondatezza il terzo, rimanendo assorbito l’ultimo, sulla liquidazione delle spese.

4. La causa, inoltre, può essere decisa nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini di merito, tenendo conto – ai fini della determinazione della irragionevole durata del processo – del tempo illegittimamente detratto dal giudice di merito, e stabilendo la corretta decorrenza degli interessi legali dalla domanda.

5. Le spese del giudizio davanti alla corte d’appello, compensate per la metà, sono poste per il resto a carico dell’amministrazione, liquidate come in dispositivo e distratte a favore degli avvocati Giovanna Cerreto e Carlo Grasso. Quelle del presente giudizio sono a carico dell’amministrazione, sono liquidate come in dispositivo e distratte a favore degli avvocati Carlo Grasso e Francesco Romanelli.

P.Q.M.

La corte accoglie per manifesta fondatezza i primi due motivi di ricorso, rigetta per manifesta infondatezza il terzo motivo e dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e decidendo nel merito così provvede:

condanna l’amministrazione al pagamento, per il titolo di cui in motivazione, della somma di Euro 5.050,00, con gli interessi legali dalla data della domanda;

compensa le spese del giudizio davanti alla corte d’appello in ragione di un mezzo, e le liquida per la frazione di competenza in complessivi Euro 490,00, di cui Euro 250,00 per onorari e 190,00 per diritti, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, e le distrae a favore degli avvocati Giovanna Cerreto e Carlo Grasso;

condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 665,00, di cui Euro 100,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, e che distrae a favore degli avvocati antistatari Carlo Grasso e Francesco Romanelli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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