Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10671 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/06/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 05/06/2020), n.10671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2363-2019 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANT’EVARISTO

137, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ASSOGNA, che lor

appresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 516/2018 del TRIBUNALE di FORLI’, depositata

il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott.

GIANNACCARI ROSSANA.

Fatto

RILEVATO

che:

– Il Tribunale di Forlì, con sentenza del 18.6.2018, dichiarò inammissibile l’appello proposto dall’Avv. B.S. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Forlì, che aveva accolto la domanda di pagamento ai compensi professionali nella misura di Euro 940,00;

– il Tribunale rilevò che la causa era stata decisa secondo equità, essendo il petitum di importo inferiore ad Euro 1100,00, sicchè l’appello era ammissibile in relazione a motivi limitati, come previsto dall’art. 339 c.p.c., comma 3, che, nella specie, non sussistevano; per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso B.S. sulla base di un unico motivo;

– D.M. non ha svolto attività difensiva;

– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza, in quanto aggiungendo alla somma indicata in citazione gli oneri accessori, la domanda superava la soglia di Euro 1100,00;

– il Presidente ha fissato l’udienza camerale.

Diritto

RITENUTO

che:

– con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c., comma 3, degli art. 10 e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale ritenuto inammissibile l’appello in considerazione del valore della causa, di importo inferiore ad Euro 1110,00, senza considerare che, aggiungendo l’Iva ed il cap al valore della causa, pari ad Euro 950,63, il valore sarebbe superiore ad Euro 1100,00 e, conseguentemente l’appello sarebbe ammissibile;

– il motivo non è fondato;

– ai fini della determinazione della regola di giudizio – di diritto o equitativa – da seguirsi dal giudice di pace ex art. 113 c.p.c., comma 2, il valore della causa deve essere determinato ai sensi dell’art. 10 c.p.c., comma 2, sommando al capitale unicamente gli interessi scaduti e non pure quelli maturati dalla data della domanda;

– dall’esame degli atti processuali, consentito in ragione della violazione di natura processuale, dedotta in ricorso, risulta che nell’atto di citazione, il valore della causa, era stato indicato in Euro 950,63 oltre Iva e Cpa;

– all’udienza di precisazione delle conclusioni l’Avv. D. chiese il compenso nella misura di Euro 845,00, riducendo la domanda;

– la riduzione della domanda, in occasione della precisazione delle conclusioni, vale a determinare la regola di giudizio cui è vincolato il giudice di pace (Cassazione civile sez. III, 07/02/2013, n. 2966);

– aggiungendo alla somma capitale l’importo del 4% per Iva e del 22% per CPA, la somma richiesta è inferiore ad Euro 1100,00, ragione per la quale, trattandosi di pronuncia secondo equità, l’appello era ammissibile per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia;

– il ricorso va, pertanto, rigettato;

– non deve provvedersi sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-2, della Corte Suprema di cassazione, il 13 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 giugno 2020

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