Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10670 del 23/05/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 10670 Anno 2016
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: BOGHETICH ELENA

SENTENZA
sul ricorso 13767 – 2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.E.’.

97103880585, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso ]o

studio

dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende, giusLa delega in atti;
– ricorrente –

2016
contro

1073
PACIFICI

ALESSANDRO

C.E.

DMRCRL64E02G702F,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO DOMA N.
4 SC. E, presso lo studio degli avvocati CARLO DE

Data pubblicazione: 23/05/2016

MARCHIS, ANDREA CIANNAVEI

che lo rappresentano e

difendono, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 263/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 17/05/2010 R.C.N. 1696/2008;

udienza del 10/03/2016 dal Consigliere Dott.

ELENA

BOGHETICH;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega verbale
Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale DoLt. FRANCESCA CERONI che ha concluso
l’accoglimento del ricorso.

per

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Pacifici Alessandro ha adito il giudice del lavoro chiedendo l’accertamento della nullità del
termine apposto ai contratti intercorsi nei periodi 1.4.2005 – 30.6.2005 e 17.12.2005 31.1.2006 con Poste Italiane s.p.a. L’apposizione del termine è stata giustificata da “ragioni di
carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del
personale addetto al servizio smistamento e movimentazione carichi presso il Polo
Corrispondenza Lazio, assente con diritto alla conservazione del posto”

e da ragioni di

in ambito smistamento e movimentazione carichi presso il Polo Corrispondenza Lazio. Il
Tribunale ha accolto la domanda e la decisione è stata confermata dalla Corte di appello di
Roma, con sentenza depositata il 17.5.2010, che ha respinto l’appello delle Poste Italiane ed
accolto l’appello incidentale del lavoratore con riguardo al risarcimento del danno.
2. Per la cassazione della decisione Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a quattro
motivi. La parte intimata resiste con controricorso.
3. Il collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
4.

Con il primo motivo la parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art.

1, d.Igs. n. 368/2001, degli artt. 1362 e ss. cod.civ., nonché l’omessa e contraddittoria
pronuncia su un punto decisivo della controversia. Sostiene che la Corte ha erroneamente
interpretato l’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001, ritenendo necessaria l’indicazione della specifica
causa di assenze dei lavoratori sostituiti, laddove costituisce erronea e contraddittoria
motivazione non aver considerato che nel contratto individuale l’indicazione dell’ufficio postale
di appartenenza, attraverso l’indicazione della sede di lavoro, le mansioni di applicazione, la
durata del rapporto, consentono di riferire le esigenze legittimanti ad un preciso e specifico
contesto.
5.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’insufficiente motivazione con riferimento alla

mancata ammissione della prova testimoniale, dalla quale la Corte avrebbe potuto trarre
elementi per integrare un quadro probatorio già tempestivamente delineato, anche attraverso
l’uso del suo potere istruttorio che gli consente di invitare la parte resistente a riformulare

il

capitolo di prova orale in termini di maggiore specificità o di provvedervi in sede di escussione
dei testi.
6. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1206,
1207, 1217, 1218, 1219, 1223, 2094, 2099, 2697 cod.civ., avendo errato, la Corte, a
riconoscere li risarcimento del danno dal momento della messa in mora da parte del lavoratore
e non dalla data dell’effettiva ripresa del servizio.

n. 13767/2011 R.G.

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carattere produttivo relative all’incremento delle attività connesse ai periodo natalizio presente

7.

Con il quarto motivo la ricorrente ha chiesto l’applicazione, in caso di conferma della

– illegittimità dell’apposizione della clausola del termine, dello ius superveniens rappresentato
dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010.
8.

Il primo motivo è fondato per le ragioni che si espongono.

8.1. Questa Corte (cfr. Cass.,15 dicembre 2011, n. 27052; Cass. 26 gennaio 2010, n. 15)7;
Cass., 26 gennaio 2010, n. 1576, Cass., 2 luglio 2015, n. 13591 e, da ultimo, Cass. 16

termine per esigenze sostitutive concernenti personale addetto al servizio di recapito presso il
Polo Corrispondenza ….) affermando i seguenti principi che devono essere in questa sede
pienamente ribaditi.
8.2. a) Il quadro normativa che emerge a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del
2001 è caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla legge n. 230 del 1962 che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti il ricorso al contratto a tempo
determinato – e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali in cui
l’apposizione dei termine è consentita a fronte di “ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo”.
al) -Tale sistema, al fine di non cadere nella genericità, impone al suo interno un
fondamentale criterio di razionalizzazione, costituito dal già rilevato obbligo per il datore di
lavoro di adottare l’atto scritto e di specificare in esso le ragioni di carattere tecnico,

produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate. L’onere di specificazione della causale nell’atto
scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta al datare di lavoro di far ricorso
al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze
aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da
fattispecie predeterminate.
a2) – Proprio il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di
specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con
riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato. Il concetto di
specificità in questione risente, dunque, di un certo grado di elasticità che, in sede di controllo
giudiziale, deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza.
b)- Con riferimento specifico alle ragioni di carattere sostitutivo, il contratto a termine, in una

situazione aziendale complessa è configurabile come strumento di inserimento del lavoratore
assunto in un processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una singola persona, ma ad una
funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta.

n. 13767/2011 R.G.

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febbraio 2016, n. 2941) si è ripetutamente pronunciata su fattispecie analoghe (assunzione a

b1)- In quest’ultimo caso, il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto non tanto con
l’indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, quanto con la verifica della
corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo
svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si
sono realizzate per il periodo dell’assunzione.
c) L’apposizione del termine per “ragioni sostitutive” è legittima se l’enunciazione dell’esigenza
di sostituire lavoratori, assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle

di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire) che
consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati
nominativamente, ferma restando in ogni caso la verificabilità circa la sussistenza effettiva del
presupposto di legittimità prospettato (v. fra le altre, Cass. 17 gennaio 2012, n. 565, Cass., 4
giugno 2012, n. 8966; Cass., 20 aprile 2012, n. 6216, Cass., 30 maggio 2012, n. 8647; Cass.,
5 dicembre 2014, n. 25819; Cass., 26 luglio 201.2, n. 13239, Cass. 2 maggio 2011, n. 9602,
Cass., 6 luglio 2011, n. 14868).
8.3. Si è così affermato il principio, che va qui ribadito (v. in particolare, fra le altre, Cass. 26
gennaio 2010 n. 1577 e Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576), che “In tema di assunzione a
termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza
della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di
legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione
delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della
causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto.
Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una
singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta,
l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di
sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle
ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale
di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il
diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il
numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma
restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto
di legittimità”.
9. Nel caso di specie la Corte di merito, nel basare la propria motivazione sulla mancanza di
specificità del motivo, in difetto di indicazioni circa la ragione dell’assenza, non applica
correttamente i suddetti parametri di valutazione: in particolare, dalla motivazione non emerge
una congrua considerazione, ai fini della valutazione della insussistenza del requisito della

n. 13767/2011 R.G.

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ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali, l’ambito territoriale

specificità della clausola, di tutti gli elementi Indicati nel contratto individuale e considerati
come significativi dalla giurisprudenza sopra richiamata: in particolare, il luogo di svolgimento
della prestazione a termine (indicato nel contratto di lavoro); le mansioni del personale da
sostituire; il periodo di tempo al quale le enunciate esigenze di carattere sostitutivo facevano
riferimento (in termini, Cass., 6 marzo 2014, n. 5286; Cass., 28 gennaio 2014, n. 1786).
10. All’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento degli altri,
concernenti la mancata ammissione della prova testimoniale la cui valutazione di

stabilire la genericità o specificità della causale dell’assunzione a termine, ed il terzo e quarto
motivo, concernente gli effetti risarcitori della trasform a zione del rapporto di lavoro a termine
in rapporto di lavoro a tempo indeterminato a fronte della illegittimità dei termine. L’impugnata
sentenza va pertanto cassata con rinvio alla stessa Corte di Appello di Roma, in diversa
composizione, la quale provvederà attenendosi ai principi sopra richiamati e statuirà anche
sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in
relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma, in
diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2016.

inammissibilità da parte della Corte risente della rigidità del criterio legale adottato al fine di

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