Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10670 del 13/05/2011
Cassazione civile sez. VI, 13/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10670
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1685/2010 proposto da:
PAVONI ITALIA SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE
38, presso lo studio dell’avvocato MONZINI Mario, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato GRISA PAOLO, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
NORDCONTENITORI SAS di EDOARDO BERTOLI, (OMISSIS), già
Nordcontenitori Spa, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 111,
presso lo studio dell’avvocato D’AMATO Domenico, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BUCCI ENNIO, giusta procura a margine
del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 933/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del
14/10/09, depositata il 26/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
1. – E’ stata depositata la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis c.p.c.:
“La sentenza della Corte d’appello di Brescia in data 26 ottobre 20 09 ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale pronunciato nella controversia tra Pavoni Italia s.p.a. e Nordcontenitori s.p.a., limitatamente – per quel che qui rileva – alla pronuncia di risoluzione per inadempimento di Nordcontenitori s.p.a. dei due contratti inter partes del 26 luglio 2002, avendo ritenuto la motivazione del lodo limitata alla notevole importanza dell’inadempimento, e mancante sul punto, richiesto dall’art. 1564 c.c., dell’idoneità dell’inadempimento medesimo a menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti:
Contro la sentenza Pavoni s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, per insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La ricorrente censura l’affermazione della corte territoriale che l’inadempimento della Nordcontenitori non rivestirebbe il carattere della notevole importanza, e che esso non sarebbe idoneo a menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti, e deduce che in ordine al primo punto sarebbero state ignorate le risultanze istruttorie, e sul secondo punto l’argomento utilizzato in motivazione sarebbe irrilevante in considerazione di altri elementi.
Il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio, se saranno condivise le considerazioni che seguono.
Le censure per vizio di motivazione sono inammissibili, risolvendosi nell’indicazione di elementi di fatto diversi da quelli considerati dal giudice di merito, o tali da dover indurre a valutazioni diverse da quelle espresse dallo stesso giudice. Esse tendono a sollecitare una rivalutazione del merito della causa, inammissibile nel presente giudizio di legittimità.
Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1”.
2. – La Nordcontenitori s.a.s. di Edoardo Bertoli, già Nordeontenitori s.p.a., ha depositato controricorso,.
3. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti. La difesa della società Nordcontenitori ha depositato nota spese.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
3. – Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso e la relazione, e ha condiviso il contenuto e le conclusioni della relazione.
4.- Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità – comprensive degli onorari ma con esclusione dei diritti, non contemplati autonomamente nel giudizio di cassazione – sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 31 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011