Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10670 del 04/05/2010

Cassazione civile sez. III, 04/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 04/05/2010), n.10670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10313-2009 proposto da:

UNITECH TEXTILE MACHINERY SPA in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TUPINI 133, presso lo studio

dell’avvocato DE ZORDO AGOSTINO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato NARDI MAURIZIO, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

OFFICINE MECCANICHE DABIZZI SNC in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo

studio dell’avv. PANARITI BENITO, che la rappresenta e difende,

unitamente agli avvocati PAOLO DONATI e MASSIMO MAGLI, giusta procura

a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1382/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

17.6.08, depositata il 1/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Roberto Bragaglia (per delega avv.

Agostino De Zordo) che si riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Avverso la pronunzia della Corte d’Appello di Firenze del 1/10/2008, di rigetto dei gravami proposti, in via principale, dalla UNITECH TEXTILE MACHINERY s.p.a. (già Santa Lucia Officine Meccaniche Piattelli s.r.l.), e, in via incidentale, dalla società OFFICINE MECCANICHE DABIZZI Valerio s.n.c., nei confronti della pronunzia del Tribunale di Prato del 3/8//2004 di condanna della prima al pagamento in favore della seconda della somma di Euro 75.307,00, oltre ad interessi legali, a titolo di provvigione per l’attività di intermediazione nella vendita di due essiccatoi industriali, la società UNITECH TEXTILE MACHINERY s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a 2 motivi.

Con il 1^ MOTIVO denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2^ MOTIVO denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Resiste con controricorso la società OFFICINE MECCANICHE DABIZZI s.n.c., che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo, con il quale denunzia insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I ricorsi dovranno essere dichiarati inammissibili, avuto riguardo all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366-bis c.p.c. dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108), e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (da ultimo v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).

Orbene, premesso che non risulta dalla ricorrente principale nemmeno indicata la norma di cui lamenta la violazione o falsa applicazione, va posto in rilievo come nel non osservare i requisiti richiesti dallo schema delineato in giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), il quesito recato dal motivo di ricorso risulta nel caso formulato in termini tali da non consentire, in base alla sua sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr.

Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che esso debba richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064).

L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale invero alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo invero vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444).

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Quanto al vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366-bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso sia il motivo del ricorso principale sia quello del ricorso incidentale con i quali si denunziano vizi di motivazione, non recano invero la chiara indicazione – nei termini più sopra indicati – delle ragioni dei denunziati vizi di motivazione, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che le parti hanno presentato memoria;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle osservazioni dalle parti esposte nelle memorie, sostanziantesi nella dedotta irrilevanza della chiara indicazione del fatto controverso là dove si lamenta vizio di motivazione e nella idoneità dei formulati quesito di diritto e motivi di ricorso;

considerato che, alla stregua di quanto indicato nella relazione, sia i quesiti sia la “chiara indicazione” delle “ragioni” del denunziato vizio di motivazione risultano in effetti formulati in termini strutturalmente e funzionalmente inidonei, atteso, da un canto, che i quesiti di diritto risultano non recare invero l’indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui il giudice li ha decisi e della diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso avrebbe dovuto essere viceversa asseritamene risolto, appalesandosi altresì formulati in termini generici ed astratti, privi pertanto di specifico riferimento alla fattispecie concreta in esame idoneo a consentire circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto, dovendo in particolare ribadirsi il principio secondo cui è inammissibile il ricorso (anche) allorquando il quesito posto a conclusione del motivo sia come nella specie formulato in modo implicito, si da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice, o in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto, o in modo del tutto generico (cfr., in particolare, Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360); da altro canto, che anche la “chiara indicazione” delle “ragioni” del denunziato vizio di motivazione risulta formulata in termini difformi dal relativo schema delineato dalla giurisprudenza di legittimità e riportato nella relazione, non contenendo la sintetica e riassuntiva indicazione a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria;

atteso che -come esposto nella relazione- la mancata osservanza dello schema di relativa redazione delineato da questa Corte (in particolare v. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36) rende nel caso il quesito inidoneo a consentire, in base alla sua sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433;

Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658;

Cass., 7/4/2009, n. 8463), di evincere in termini esaustivi i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645;

Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360) e di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), non essendo d’altro canto l’art. 366 bis c.p.c. suscettibile di essere interpretato nel senso che il quesito di diritto possa (e a fortiori debba) desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258);

osservato che l’inidonea formulazione sia del quesito di diritto che della “chiara indicazione” delle “ragioni” del denunziato vizio di motivazione equivale alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide invero anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. Un., 25/11/2008. n. 28054; Cass. Sez. Un., 30/10/2008, n. 26020), (anche) in tal caso rimanendo altrimenti vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444);

ritenuto che i ricorsi, previa riunione, debbono essere pertanto dichiarati inammissibili;

considerato che, stante la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010

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