Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10670 del 03/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, (ud. 02/03/2017, dep.03/05/2017),  n. 10670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26855/2015 proposto da:

S.S., ricorrente che non ha presentato il ricorso entro i

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBI0, 28, presso lo

studio dell’avvocato GAETANO ALESSI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorre –

avverso la sentenza n. 489/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

S.S. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 489/2015, ricorso notificato in data 5/10/2015.

Il ricorrente non ha provveduto al deposito del ricorso nel termine di giorni 20 dall’ultima notifica, giusta certificazione della Cancelleria Centrale di questa Corte.

Si è difesa con controricorso la intimata, Sara Assicurazioni s.p.a che ha iscritto la causa a ruolo proponendo ricorso incidentale notificato in data 2-11-2015.

Il ricorso principale e quello incidentale sono i soggetti alla disciplina dettata dagli artt. 360 bis, 375, 376 e 380 bis c.p.c., possono essere trattati in Camera di consiglio con non partecipata della sesta sezione civile.

Il relatore ha depositato una relazione con la richiesta di improcedibilità del ricorso principale e di inammissibilità di quello incidentale.

La resistente ha presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte osserva che il ricorso principale non è stato depositato nella Cancelleria della Corte nel termine di 20 gg dalla notifica e pertanto,alla luce dell’art. 369 c.p.c., il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile. Il ricorso incidentale tempestivo in quanto notificato nel termine breve decorrente dalla notifica del ricorso principale è inammissibile in quanto, pur denunziando violazione di legge, nella sostanza richiede una nuova valutazione di merito inammissibile in sede di legittimità, tenendo anche conto della applicabilità al procedimento del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

Le spese del giudizio si compensano in considerazione della reiezione di entrambe le impugnazioni.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale e inammissibile l’incidentale. Compensa le spese fra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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