Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1067 del 21/01/2021
Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1067
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8732-2019 proposto da:
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SOC. COOP. PER AZIONI, in persona del
Presidente del CdA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAN
GIACOMO PORRO 24, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO ANASTASIO
PUGLIESE, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO GIAMPIERO
PASTORINO;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CASSINO, depositata il
18/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola
Vela.
Fatto
RILEVATO
che:
1. il Tribunale di Cassino ha rigettato il reclamo ex art. 26 L.Fall. proposto dalla Banca Popolare del Frusinate s.c.p.a. avverso il decreto con cui il Giudice delegato al Fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha respinto la sua richiesta di attribuzione, ai sensi dell’art. 41 TUB, comma 3, delle rendite maturate sull’immobile concesso in locazione dalla curatela fallimentare, per non essersi la Banca, creditore fondiario, insinuata al passivo fallimentare;
1.1. la Banca ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, mentre il Fallimento intimato non ha svolto difese;
1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
2. la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 e ss. L.Fall., sostenendo la non applicabilità del procedimento di accertamento del passivo fallimentare – anche con riguardo all’attribuzione delle rendite dell’immobile, ex art. 41 TUB, comma 3 – al creditore ipotecario quando il fallito sia terzo datore di ipoteca;
3. il motivo è fondato, avendo questa Corte più volte affermato che “i creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo la novella introdotta dal D.Lgs. n. 5 del 2006, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al capo V L.Fall., in quanto non sono creditori del fallito e non possono proporre domanda di separazione ex art. 103 L.Fall., non risultando neanche tra i destinatari dell’avviso del curatore ex art. 92 L.Fall. e art. 107, L.Fall., comma 3” (Cass. 18790/2019; conf. Cass. 12816/2019, 18082/2018, 27504/2017, 2540/2016; contra Cass. 2657/2019, rimasta isolata);
4. tale conclusione vale per tutte le ragioni creditorie fatte valere dal creditore ipotecario, ivi comprese le rendite dell’immobile ipotecato che, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.), art. 41, comma 3, il curatore fallimentare deve versare alla banca titolare di credito fondiario, “dedotte le spese di amministrazione ed i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato” (Cass. 26520/2011), anche in forza dell’estensione-effetti del pignoramento ai frutti della cosa pignorata, ex art. 2912 c.c. e dell’estensione della prelazione ai frutti civili prodotti dopo la dichiarazione di fallimento (Cass. 11025/2013);
5. l’ordinanza impugnata va dunque cassata con rinvio, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Cassino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021