Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1067 del 20/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1067 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 29143-2007 proposto da:
ZANIN ONORIO, ZANIN ESTER, elettivamente domiciliati. in
Roma, Via Federico Confalonieri 5, presso lo studio dell’avvocato
MANZI LUIGI, che li rappresenta e difende, come da procura
speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
ATER – AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
PROVINCIA di VENEZIA;

intimato

avverso la sentenza n. 1503/2006 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 06/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/10/2013 dal Consigliere Dott. Ippolisto Parziale;

9.5q1 3

Data pubblicazione: 20/01/2014

udito l’Avvocato Carlo Albini per delega Luigi Manzi, che si riporta
agli atti e alle conclusioni assunte;
udito il sostituto procuratore generale, dott. Lucio Capasso, che
conclude per l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

riassunta come segue. Con citazione notificata il 18 settembre 2000
Ester e Onorio Zanin, quali eredi del loro padre Marino Zanin,
assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Meolo,
via Pio X, n. 4 interno 4, nonché quali eredi della propria madre,
Matilde Grosso, deceduta il 17 agosto 1995, convenivano in giudizio
l’Ater, chiedendo: a) in via principale che fosse accertato che la
proprietà dell’immobile si era trasferita in capo a Marino Zanin o a
Matilde Grosso, e quindi in capo agli attori successori a titolo
universale; b) in subordine, che fosse pronunciata sentenza traslativa
della proprietà in capo allo Zanin o alla Grosso o agli attori,
subordinandone l’efficacia al pagamento del prezzo di L.11.500.000; c)
in ulteriore subordine che fosse accertato l’obbligo della convenuta di
trasferire agli attori la proprietà dell’immobile e, d) ancora in
subordine, che l’ATER fosse condannata al risarcimento del danno
derivante dal mancato trasferimento della proprietà dell’immobile.
Al riguardo, precisavano che: a) il padre aveva presentato il 20 aprile
1960 domanda di acquisto ai sensi del DPR n. del 1959, confermando
successivamente la propria domanda, il 29 dicembre 1977, ai sensi
delle leggi n. 513 del 1977 e 451 del 1978; b) deceduto Marino Zanin,
l’IACP aveva invitato, con lettera del 18 novembre 1991, la loro madre,
vedova ed erede, Matilde Grosso, a confermare la volontà di acquisto
dell’alloggio, conferma intervenuta con lettera del 6 (o 9, vedi pag. 3
ricorso) dicembre 1991; c) la Grosso, dopo aver effettuato la sanatoria
Ric. 2007 n. 29143 sez. 52 – ud. 15-10-2013

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1. Dalla sentenza impugnata la vicenda processuale può essere

di manufatti nel frattempo realizzati sull’area di pertinenza, aveva
sollecitato la formazione dell’atto di acquisto; d) l’IACP con lettera del
14 settembre 1993 aveva quantificato in L. 9.800.000 il prezzo di
cessione dell’immobile e in L. 1.700.000 quello delle aree di pertinenza
e delle opere sanate, ed aveva precisato che si sarebbe poi proceduto

il 17.8.1995, gli attori, eredi della Grosso e dello Zanin, avevano
manifestato con lettera del 22 agosto 1995 la disponibilità a
perfezionare l’atto di acquisto del bene; f) l’ATER (succeduto allo
IACP) aveva opposto che gli attori non erano in possesso dei requisiti
di legge; g) la proposta di acquisto si doveva ritenere accettata con la
comunicazione del prezzo di cessione; h) comunque, si era
perfezionato il contratto preliminare di acquisto; i) in ogni caso,
l’ATER era tenuta al risarcimento del danno per il pregiudizio arrecato
agli eredi in conseguenza del lunghissimo tempo intercorso dalla
presentazione dell’originaria domanda di assegnazione.
2. La convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le
domande. L’entrata in vigore della legge n. 513 del 1977, a sua volta
modificata dalla legge n. 457 del 1978, aveva comportato l’abrogazione
di tutte le leggi precedenti in materia. L’art. 27 della legge n. 513 del
1977, (secondo cui si considerava stipulato e concluso il contratto di
compravendita qualora l’ente proprietario avesse accettato la domanda
di riscatto e comunicato all’a ssegnatario il relativo prezzo di cessione)
non poteva applicarsi alla fattispecie, perché applicabile alle sole
situazioni maturate anteriormente alla sua entrata in vigore; nel caso in
questione la comunicazione del prezzo di cessione era stata effettuata
solo il 14 settembre 1993. In ogni caso, quand’anche un diritto alla
cessione dell’alloggio si fosse maturato, tale diritto non era trasmissibile
iure successionis, dato che il diritto alla cessione poteva essere esercitato
Ric. 2007 n. 29143 sez. 52 – ud. 15-10-2013

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alla sottoscrizione dell’atto di acquisto del bene; e) deceduta la Grosso

solo da chi fosse stabile convivente con l’assegnatario e non fosse
proprietario di altri immobili, condizioni che difettavano negli attori
che non erano conviventi con gli assegnatari ed erano proprietari di
immobili. Neppure la domanda di risarcimento danni era fondata in
quanto l’immobile era di proprietà dello Stato, e non dell’ATER, che

procedura era stata complicata, inoltre, dalla necessità di regolarizzare
alcuni manufatti abusivi. Nessuna inerzia poteva, quindi, addebitarsi
alla convenuta.
3. Con sentenza del 14 gennaio 2003 il Tribunale rigettava le domande
proposte dagli Zanin e li condannava al pagamento delle spese di lite.
Osservava in primo luogo che dall’accettazione della domanda di
cessione e dalla comunicazione del prezzo non conseguiva la
costituzione ope legis del vincolo contrattuale, con conseguente trapasso
della proprietà, ma solo il definitivo ed incontestabile riconoscimento
del diritto dell’assegnatario di conseguire, mediante stipulazione di un
valido contratto privatistico di trasferimento, la cessione in proprietà
dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica. Né poteva essere accolta
la domanda di pronuncia di sentenza traslativa della proprietà ex art.
2932 cc, in quanto il diritto dell’assegnatario non si inserisce in un
rapporto privatistico, ma in un rapporto con connotati pubblicistici
che non ne consente la tutela con l’esecuzione in forma specifica
dell’obbligo ex art. 2932 c.c. In ogni caso andava escluso che il diritto a
stipulare il contratto di compravendita, maturato in capo alla Grosso,
potesse trasmettersi mortis causa. Erano state, infatti, abrogate dalle leggi
sopravvenute tutte le disposizioni che consentivano il trasferimento
all’erede delle situazioni giuridiche facenti capo al de cuius e pertanto il
diritto alla cessione spettava solo al soggetto che all’atto della morte
dell’originario assegnatario aveva i requisiti fissati dalla legge. Nel caso
rtic. 2007 n. 29143 sez. 52 – ud. 15-10-2013

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doveva rispettare precisi vincoli di una complessa procedura. La

di specie gli attori non possedevano i requisiti fissati dall’art. 12 della
L.R. n. 10 del 1996, in quanto non risultava che la convivenza degli
attori con l’assegnataria deceduta avesse avuto inizio almeno due anni
prima della data del decesso. Anche la domanda di risarcimento danni
non poteva essere accolta, sia perché l’ATER non era mai stata

era incommerciabile fino al luglio 1992, circostanza che impediva non
solo la stipula dell’atto di acquisto, ma la stessa determinazione del
prezzo di cessione.
4. La Corte di appello di Venezia, adita da Ester e Onorio Zanin,
rigettava l’impugnazione. Osservava la Corte di merito che: a) in ogni
caso, l’accettazione della domanda di riscatto e la comunicazione del
prezzo di cessione, intervenute entro il 14 settembre 1993, quando era
ancora in vita la Grosso, non costituivano presupposti per ritenere
perfezionato il riscatto in tale data e il contratto di compravendita
“stipulato e concluso” ai sensi dell’art. 27 della legge n. 513 del 1977; b)
la richiesta di determinazione del prezzo all’UTE da parte
dell’amministrazione non poteva essere qualificata come un mezzo
indiretto per ipotizzare l’implicita accettazione della domanda di
riscatto sulla base di un prezzo che, pur non essendo ancora
determinato, era pur sempre determinabile.
5. La Corte di appello, dopo aver operato la ricostruzione della
normativa in materia, rilevava che le leggi n. 513 del 1977 e 457 del
1972 avevano modificato radicalmente la legislazione precedente in
tema di cessione in proprietà di alloggi di edilizia popolare ed
economica, improntata all’intento di favorire l’acquisto della proprietà
degli alloggi. La nuova normativa, infatti, è sostanzialmente fondata su
uno sfavore verso l’istituto della cessione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, tanto che l’art. 27 della legge 8 agosto 1977 n.
Ric. 2007 n. 29143 sez. 52 – ud. 15-10-2013

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proprietaria dell’immobile, ma solo mero gestore, sia perché l’immobile

513 abrogava espressamente tutte le disposizioni di cui al D.P.R. n. 2
del 1959 e alla legge n. 60 del 1963, nonché ogni altra legge che avesse
disciplinato il trasferimento in proprietà degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica già assegnati in locazione semplice. Inoltre lo
stesso articolo conteneva una disposizione di carattere transitorio,

stabilendo che le domande per le quali non fosse già stato stipulato il
relativo contratto di cessione in proprietà, dovessero essere
confermate, a pena di decadenza, entro un certo termine, poi
prorogato con l’art. 52 della legge 5 agosto 1978 n. 457, che, mediante
l’aggiunta di un terzo comma al predetto art. 27 della legge n. 513 del
1477, stabilì anche che doveva considerarsi “stipulato e concluso il contratto
di compravendita, qualora l’ente proprietario o gestore avesse accettato la domanda
di riscatto e comunicato all’assegnatario il relativo prezzo di cessione”. Tale
integrazione, finalizzata a definire situazioni di incertezza, non poteva
essere applicata anche ai fatti verificatisi successivamente all’entrata in
vigore della legge stessa.
Nel caso di specie la comunicazione del prezzo sarebbe intervenuta il
14 settembre 1993, ben dopo l’entrata in vigore della legge n. 513 del
1977, dovendosi così escludere che «tale comunicazione abbia potuto
comportare ex se la stipulazione del contratto di cessione».
La Corte di merito osservava poi che non poteva «ritenersi che tale
comunicazione contenga la determinazione del prezzo definitivo di cessione», posto
che in essa si chiariva che, in ottemperanza alla direttiva del Ministero
delle Finanze, Direzione Generale del Demanio, era neCessario
richiedere «al locale UTE la nuova determinazione del valore di cessione in
proprietà del complessivo bene (alloggio ed opere condonate) alla determinata epoca
1977». Secondo la Corte territoriale, tale missiva, indirizzata alla
Grosso, evidenziava «in modo netto l’inesistenza di elementi essenziali, primo
fra tutti l’elemento del prezzo, necessari per far ritenere la stipulazione del contratti
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di cessione con la Grosso». In mancanza della determinazione del prezzo,
«la Grosso non aveva acquisito neppure la legittima aJpettativa di conclusione del
contratto».
La Corte di merito escludeva poi il subentro degli appellanti alla
Grosso nella procedura per la cessione dell’alloggio, in mancanza dei

pacifica che gli Zanin non fossero conviventi della madre assegnataria
al momento della sua morte.
La Corte territoriale, infine, escludeva che si potesse configurare la
responsabilità dell’ATER per la lentezza del procedimento, sia per
l’inesistenza di un diritto degli Zanin leso da un comportamento
illegittimo dell’appellata e, dall’altro, non essendo addebitabile all’Ente
tale lesione. Gli Zanin non potevano vantare alcun diritto né alcuna
legittima aspettativa in ordine alla cessione dell’immobile, e quindi non
erano legittimati all’azione di danni per l’eccessiva durata del
procedimento che avrebbe dovuto portare alla cessione stessa. Inoltre,
trattandosi di immobile di proprietà dello Stato, «era quest’ultimo che

avrebbe dovuto effettuare la cessione all’esito di un procedimento compiutamente
previsto dalla legge, che doveva svilupparsi sotto il governo del Ministero delle
finanze. La legittima.zione passiva per l’azione di danni Jpettava, quindi,
all’Amministra.zione finanialia dello Stato».
6. Impugnano tale decisione Ester e Onorio Zanin, che formulano
due motivi di ricorso. Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte
intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato, per quanto di seguito si chiarisce.
1. Col primo motivo di ricorso si deduce: «Violnione o falsa applicazione

del disposto di cui all’art. 27, comma 3, L 8.8.1977 n. 513 in rela.zione
all’art.360 n. 3 c.p.c. ViolaRione o falsa applica.zione del disposto di cui 1326 cod.
Ric. 2007 n. 29143 sez. 52 – ud. 15-10-2013

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necessari requisiti (in particolare convivenza), essendo circostanza

civ. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – insufficiente o contraddittoria motivazione
circa un atta controverso e decisivo per il giudi_zio in relazione all’art. 360 n. 5 cod.
proc. civ.».
Il procedimento di cessione dell’immobile doveva ritenersi concluso il
14.9.1993, quando l’ATER comunicava alla sig.ra Grosso il prezzo

aree di pertinenza e delle opere sanate stimato al 4.8.1989. Il Giudice di
prime cure aveva affermato che non poteva ritenersi perfezionata la
cessione nel settembre 1993, né successivamente, non essendo mai
intervenuto il rogito. Il Giudice del gravame giungeva alla stessa
conclusione, ritenendo la natura transitoria della norma di cui all’art.
27, comma 3, L. 513/77. Ma, nel corpo della legge e nella sua
impostazione, non è dato ricavare elementi, che consentano di stabilire
con certezza il carattere transitorio della norma. Il comma 2 citato si
riferisce ad una particolare situazione fotografata e disciplinata dal
legislatore alla data di entrata in vigore della legge, ma il successivo
somma 3 (peraltro introdotto in un secondo momento) presenta una
formulazione tecnicamente diversa dal capoverso che lo precede. Né
può affermarsi che le due norme debbano ritenersi logicamente
sequenziali ed inscindibili.
Chiede, quindi, affermarsi il seguente principio di diritto: «il disposto di
cui all’art. 27, c. 3, legge. 513/ 77 non è norma transitoria e stabilisce in via
generale ed astratta che in ipotesi di accetta ione della domanda di riscatto e
comunicazione all’assegnatario preuo di cessione (anche se da aggiornare o, al
contrario, da adeguare ad un diverso e precedente periodo storico) deve considerarsi
stipulato e concluso il contratto di compravendita; pertanto, qualora il titolareassegnatario muoia prima della stipula ma dopo la comunica ione del prezz o,
l’immobile entra a far parte dell’asse ereditario e l’eredità si devolve secondo la
disciplina codicistica, senza che entri in gioco l’applicabilità della legge 513/77».
Ric. 2007 n. 29143 sez. 52 – ud. 15-10-2013

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dell’immobile stimato al 1977- (Lire 9.800.000) – nonché il valore delle

2. Col secondo motivo di ricorso si deduce:

«Violazione o falsa

applicazione del disposto di cui agli arti 10 e ss. del DPR 17.1.1959 n. 2, all’art.
27 della L 8.8.1977 n. 513, nonché all’art. 52 della L 5.8.1978 n. 457 in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – Violcqione o falsa applicaRione del disposto di
cui all’art. 1218 cod. civ. in relazione all’ari 360 n. 3 c.p.c. »

subordine, che l’amministrazione fosse condannata al risarcimento del
danno derivato dal mancato trasferimento della proprietà
dell’immobile di cui è causa. La domanda, formulata in prime cure,
veniva dichiarata infondata dal Tribunale di Venezia sul presupposto
che l’ATER non era il proprietario dell’immobile oggetto della cessione
e che comunque a bene sarebbe stato incommerciabile sino al 1992.
La medesima domanda, rinnovata in appello, veniva rigettata in quanto
la Corte riteneva che i deducenti non avessero alcun diritto sul bene in
questione e che, mutuando uno dei motivi dal giudice di primo grado,
l’ATER non fosse proprietaria del bene.
Il giudice dell’appello ha errato, da un lato, violando i disposti di cui
agli artt. 10 e ss DPR 2/59, 27 legge 513/77 e 52 legge 457/78, e,
dall’altro,violando la norma di cui all’art. 1218 cod. civ.
I tre testi normativi richiamati individuano quale soggetto preposto al
procedimento di cessione l’istituto autonomo per le case popolari
gestore dei singoli immobili interessati all’operazione.
La conclusione cui è giunta la Corre d’Appello di Venezia, per cui
legittimato passivo in un’azione di danni è solo il Ministero delle
Finanze, è errata, posto che la normativa indica senza incertezze lo
IACP quale soggetto preposto al procedimento di cessione. I ritardi
accumulati nella gestione del procedimento non possono che imputarsi
all’ente gestore, al quale quindi doveva rivolgersi la domanda di
risarcimento.
Ric. 2007 n. 29143 sez. 52 – ud. 15-10-2013

-9-

Gli odierni ricorrenti chiedevano nel giudizio di merito, in via di

Inoltre, il rapporto instaurato tra le parti in occasione del
procedimento di cessione dell’immobile doveva inquadrarsi nell’ambito
contrattuale. Il diritto ad acquistare l’immobile di cui è causa sorgeva
originariamente in capo al Sig. Marino Zanin, successivamente alla sua
scomparsa veniva trasferito alla moglie. L’ente, interessato della

cessione entro il 1995 (anno della scomparsa della sig.ra Grosso). In 35
anni, l’ente assegnante non riusciva a concludere un procedimento
dagli adempimenti assai modesti. Ai fini dei danni, la proprietà doveva
ritenersi un dato ininfluente posto che l’immobile veniva gestito, per
conto del Ministero delle Finanze, dall’ATER. Ogni singolo atto del
relativo procedimento era di competenza dell’ATER,

di qui la

responsabilità dello stesso in ordine alle proprie comprovate lentezze.
Trattandosi di un rapporto di natura privatistica e contrattuale, il diritto
soggettivo a vedersi risarciti i danni è in capo all’assegnatario e si
trasmette agli eredi.
I ricorrenti chiedono di voler pronunciare il seguente principio di
diritto: “la procedura per la cessione in proprietà di alloggi popolari è, ai sensi del
DPR17.1.1959 n. 2, di competenza degli Istituti Autonomi per le Case Popolari
e conseguentemente i danni causati ai soggetti richiedenti l’assegnnione e derivanti
da ingiustificati ritardi devono essere risarciti dagli stessi Istituti. Il rapporto tra chi
ha in gestione il bene e ne segue la cessione e il soggetto assegnatario-cessionario è di
natura contrattuale (con ogni conseguenza in ordine alla prescrizione e all’onere
della prova). Il soggetto gestore del bene ed incaricato della sua cessione deve essere
quindi condannato al risarcimento dei darmi derivanti dalla mancata cessione del

z

bene per ritardi ovvero per iner ia II diritto al risarcimento del danno per
ingiustificato ritardo nell’espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di
cessione di un alloggio di edilkia economica popolare compete inoltre anche agli eredi

Ric. 2007 n. 29143 sez. 52 – ud. 15-10-2013

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questione nel 1960, non riusciva a concludere il procedimento di

dell’assegnando che abbia regolarmente forrnakzato la proposta di acquisto”.
2. Entrambi i motivi sono inammissibili e comunque infondati.
2.1 — Il primo motivo è inammissibile perché cumula la denuncia di
due vizi (violazione di legge, art. 360 n. 3, e vizio di motivazione, art.
360 n. 5) in modo da non rendere chiare le relative censure (Cass.

19443 del 2011, Cass. 22.205 del 2010). In ogni caso la censura
formulata con riguardo al vizio di motivazione è inammissibile per
mancanza del necessario momento di sintesi, di cui all’art. 366-bis cod.
proc. civ., ratione ternporis applicabile, (che svolge l’omologa funzione
del quesito di diritto per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360
cod. proc. civ.). Tale momento di sintesi ha la funzione di circoscrivere
puntualmente i limiti della censura, in maniera da non ingenerare
incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità (v. S.U. sent. n. 20603/2007 e, successivamente, le
ordinanze della sez. 3 n. 4646/2008 e n. 16558/2008, nonché le
sentenze delle S.U. nn. 25117/2008 e n. 26014/2008).
Inoltre, il motivo risulta anche inammissibile con riguardo alla
denunciata violazione di legge. Infatti, il quesito formulato si limita a
prospettare l’opzione interpretativa avanzata dai ricorrenti, senza
indicare quella operata dal giudice di merito e senza tener conto della
ratio decidendi adottata. Inoltre, il quesito risulta inammissibile, perché
formulato anche con riguardo alla questione relativa alla norma di cui
all’art. 27, terzo comma, della legge 513/77, che propone un ulteriore e
diverso problema rispetto al precedente, con possibili diversi approdi
interpretativi, così da integrare nel caso in questione l’ipotesi del
quesito “multiplo”, ritenuto inammissibile da Cass. 1906 del 2008.
In ogni caso il motivo è infondato. La Corte territoriale ha utilizzato
due diverse rationes decidendi: la prima affermando la necessità che
l’accettazione da parte dello IACP doveva intervenire prima
Ric. 2007 n. 29143 sez. 52 – ud. 15-10-2013

-11-

pi?

dell’entrata in vigore della legge 513 del 1977 e la seconda con riguardo
alla mancata definitiva determinazione del prezzo di cessione. Il
giudice di merito, così operando con riguardo alla prima ratio decidendi,

si è allineato al condiviso indirizzo tracciato da varie sentenze di questa
Corte (Cass. 2263 del 1984; Cass. 5048 del 1986; Cass. 2587 del 1988 e

11334 del 2007). Quanto poi al secondo aspetto relativo alla
interpretazione data alla nota della Amministrazione del 15 settembre
1992, i ricorrenti si limitano a prospettare una diversa lettura, senza
indicare il canone ermeneutico asseritamente violato. Appare
opportuno ulteriormente osservare che il fatto che il “prezzo di
cessione” dovesse essere determinato secondo canoni legali non
significa che nel caso concreto quella determinazione (peraltro
ostacolata dall’esistenza di opere abusive che potevano rendere il bene
persino incommerciabile) fosse avvenuta.
In definitiva, la Corte territoriale ha fornito una interpretazione della
normativa applicabile corretta e coerente ai principi affermati da questa
Corte al riguardo, sulla base di una altrettanto corretta qualificazione
giuridica della attività posta in essere dalla Pubblica Amministrazione,
che esclude in radice possa ritenersi concluso un contratto, mancando
gli elementi ritenuti a tal fine necessari, e, di conseguenza,
determinatasi una posizione soggettiva, trasmissibile iure ereditario agli
odierni ricorrenti.
2.2 — Ad identiche conclusioni si giunge con riguardo al secondo
motivo, attinente alla domanda subordinata di risarcimento del danno.
Manca anche in questo caso la formulazione di un idoneo quesito ex
articolo 366-bis c.p.c. In ogni caso, anche a voler ritenere che il quesito
sia stato avanzato con le considerazioni conclusive che figurano alle
pagine 30 (ultime righe) e 31 del ricorso, si tratterebbe di quesito, che
Ric. 2007 n. 29143 sez. 52 – ud. 15-10-2013

-12-

Cass. 2899 del 1999, non incise dall’intervento delle sezioni unite n.

sovrapponendo la questione della legittimazione passiva dell’ente
gestore e la legittimazione attiva degli eredi del assegnatario, non
pertiene all’ulteriore ratio decidendi utilizzata dal giudice distrettuale,
costituita dalla ritenuta “inesisteqa di alcun diritto né di alcuna legittima

aspettativa in ordine alla cessione dell’immobile” in capo agli eredi del

3. Nulla per le spese per non aver l’intimato svolto attività in questa
sede.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 15 ottobre 2013
L’ESTENS9)RE

IL PRESIDENTE

assegnatario.

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