Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1067 del 18/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/01/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 18/01/2011), n.1067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

M.L., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Guardi Scorsone Caterina e

Francesco A. Scosone, elettivamente domiciliata nel loro studio in

Roma, via Alberico II, n. 10;

– ricorrente –

contro

C.S., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Pizzuti Massimo, per

legge domiciliato presso la cancelleria civile della Corte di

cassazione, piazza Cavour, Roma;

– controricorrente –

e nei confronti di:

CI.Lo., MI.Gi., MA.Gi., S.

A., M.F., M.A.,

M.F.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n.

3072 in data 22 luglio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Francesco Scorsone;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. Lettieri Nicola, che ha concluso in conformità alla

relazione del consigliere relatore.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, accogliendo la domanda di C.S. e Ci.Lo., proprietari di un fondo servente posto nel Comune di Olevano Romano, il Tribunale di Roma ha dichiarato estinta per prescrizione la servitù coattiva di passaggio in favore del vicino fondo di M.L. ed altri;

che la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3072 depositata il 22 luglio 2009, ha confermato la pronuncia di primo grado;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello M.L. ha proposto ricorso, sulla base di sette motivi;

che C.S. ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sulla base di relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. del consigliere designato, depositata in data 10 novembre 2010.

Lette le memorie della ricorrente e del controricorrente.

Considerato che, preliminarmente, va rilevato che l’intimata Ma.

G. è deceduta in data 21 giugno 2006, come risulta dal certificato di morte prodotto da C.S. unitamente alla memoria illustrativa;

che il ricorso non risulta notificato agli eredi di Ma.

G.;

che, pertanto, ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 331 cod. proc. civ., va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Ma.Gi., nel termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza;

che la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte, visto l’art. 331 cod. proc. civ., ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Ma.Gi. nel termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza; dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA