Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1067 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. I, 17/01/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 17/01/2020), n.1067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 32990/2018 proposto da:

A.W., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Simona Lonterni del foro di Torino che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 2659 del 4/9/2018 del Tribunale di Torino;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal consigliere relatore Dott. Giovanni

Ariolli.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.W., cittadino del Pakistan, ricorre per cassazione avverso il decreto n. 2659/2018 con cui il Tribunale di Torino ha convalidato il provvedimento di trattenimento emesso nei suoi confronti dal Questore di Milano in data 31/8/2018; svolgendo due motivi ne chiede l’annullamento.

2. Il Ministero dell’Interno, non essendosi costituito nei termini, ha depositato una nota al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa.

3. Con memoria del 3/12/2019, il difensore del ricorrente, nell’insistere per l’accoglimento dei motivi di ricorso, ha comunicato che nelle more al cittadino straniero è stato rilasciato dal Questure di Milano in data 2/472019 un permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui ha allegato copia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso è fondato con riguardo al secondo motivo nella parte in cui censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 2, lett. c), in tema di sussistenza dei requisiti che consentono di disporre il trattenimento del richiedente la protezione internazionale e della relativa prova documentale.

4.1. Ciò premesso, va osservato che il Tribunale ha fondato il trattenimento sulla scorta della “pericolosità sociale del richiedente, alla luce del dato per cui non è stato contestato che il trattenuto risulti segnalato a livello di sicurezza nazionale dal Sistema di Informazione Schengen”. Trattasi, tuttavia, di motivazione avente carattere apparente, in quanto per un verso non indica, neppure succintamente, gli elementi fattuali che denotano in concreto un pericolo “per l’ordine e la sicurezza pubblica” e, per altro, rinvia ad un dato ricavato da un mero controllo di carattere informatico – di cui dà atto il provvedimento del Questore (“da un controllo sul SISII sono emerse problematiche a carattere di sicurezza nazionale”) – del cui esito documentale non vi è traccia, nè negli atti allegati al provvedimento amministrativo con cui è stato disposto il trattenimento, nè nello stesso decreto impugnato che non ne riproduce il contenuto essenziale, con la conseguenza che l’obbligo di motivazione non può neppure ritenersi assolto per relationem.

Nè, poi, il requisito di “pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica”, può ricavarsi dal fatto – peraltro espressamente confutato dal ricorrente mediante l’allegazione del relativo verbale di udienza – che egli non avrebbe contestato l’esistenza di una segnalazione al SISII, posto che tale circostanza non esimerebbe il provvedimento di convalida di dare comunque conto del contenuto di tale segnalazione e dei relativi pericula per l’ordine e la sicurezza pubblica che si pongono nel caso concreto. Nè infine possono assumere rilievo gli esiti dattiloscopici prodotti nel corso del giudizio di merito, risultando soltanto due fotosegnalamenti, il primo per una richiesta di protezione internazionale avanzata dal ricorrente nel 2015 in Svizzera, ed il secondo per l’attuale procedimento instauratosi con la presenza del richiedente in Italia, episodi del tutto sforniti di capacità dimostrativa ai fini dell’integrazione della speciale forma di pericolo richiesto dalla disposizione censurata.

In conclusione, sebbene la motivazione del provvedimento di convalida, in ragione della particolare natura ed urgenza della procedura in cuì si innesta, possa essere succinta ovvero richiamarsi ad altri atti del procedimento amministrativo sottostante, occorre che il giudice, trattandosi di provvedimento destinato ad incidere sulla libertà personale del soggetto, dia conto delle ragioni che consentono il trattenimento del richiedente nel centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14.

Va, pertanto, cassato il decreto impugnato e, decidendosi nel merito, annullato per mancanza dei presupposti il provvedimento in data 31/8/2018 con cui il Questore di Milano (e non come erroneamente indicato nella parte dispositiva del decreto del Tribunale il “Questore di Belluno del 27 agosto 2018”) ha disposto il trattenimento del ricorrente presso il C.P.R. (OMISSIS).

4.2. Restano pertanto assorbiti gli altri motivi di ricorso con cui si era dedotta la nullità del provvedimento impugnato con riguardo ad altri profili di “apparenza” della motivazione, ovvero di violazione di altre norme di legge riconducibili a principi di carattere generale (violazione del principio dell’onere della prova, del contraddittorio e del diritto di difesa).

4.3. Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio, l’esistenza, in punto di fatto, della difficoltà a distinguere tra la mera segnalazione di pericolosità ed i concreti profili ostativi riconducibili alla stessa, consente, tenuto conto anche della particolarità della vicenda, di compensare interamente le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento emesso dal Questore di Milano del 31/8/2018. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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